Sorveglianza di massa illecita e immotivata. Come garantire i diritti fondamentali e tutelare la protezione delle fonti giornalistiche e il segreto professionale degli avvocati in tempi rapidi?
25.4907 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la sentenza A-6444/2020 del 19 novembre 2025 il Tribunale amministrativo federale ha appurato che le attività di esplorazione di segnali via cavo svolte dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nonché dal servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE) rappresentano una sorveglianza di massa immotivata che non è compatibile con la Costituzione federale e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di conseguenza è illecita. Il tribunale critica tra l’altro che non vi è la garanzia che il SIC tratti solo dati rilevanti e corretti come pure il fatto che la protezione delle fonti giornalistiche e il segreto professionale degli avvocati non sono tutelati. Nonostante la sorveglianza violi i diritti fondamentali, l’esplorazione di segnali via cavo non viene sospesa immediatamente. Il tribunale invita il legislatore a colmare le lacune esistenti nell’ambito della revisione di legge in corso concedendo un termine di cinque anni. Tuttavia occorre rilevare che l’obbligo delle autorità di salvaguardare i diritti fondamentali vale senza eccezioni e che le autorità sono tenute a garantire la tutela dei diritti fondamentali di propria iniziativa.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
Che cosa accade ai dati che ACE e SIC stanno ancora raccogliendo attualmente nel quadro dell’esplorazione di segnali via cavo, ma non in maniera conforme ai diritti fondamentali?
Il SIC è disposto a rinunciare fin da subito all’utilizzo di dati che ha raccolto in modo non conforme alla Costituzione?
ACE e SIC stanno adottando immediatamente delle limitazioni nelle loro attività di raccolta di dati allo scopo di salvaguardare i diritti fondamentali e i diritti dell’uomo? Se sì: quali?
Quali misure stanno adottando l’ACE e il SIC in particolare per garantire che vengano trattati soltanto dati rilevanti e corretti e che la protezione delle fonti giornalistiche e il segreto professionale degli avvocati vengano salvaguardati?
In che modo il Consiglio federale intende far fronte all’invito del tribunale e «colmare le lacune nell’ambito della revisione di legge in corso»?
Quali sono le tempistiche della revisione in coordinamento con le altre due revisioni annunciate della legge federale sulle attività informative?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale prende molto sul serio la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 novembre 2025. Dopo un attento esame e d’intesa con il capo del DDPS, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha deciso di non impugnarla. Con l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo il SIC acquisisce informazioni in merito a fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza che avvengono all’estero. Nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo federale ha appurato che in determinati ambiti le relative basi giuridiche non sono conformi ai diritti fondamentali. Allo stesso tempo il tribunale riconosce l’importanza dell’esplorazione radio e dell’esplorazione di segnali via cavo per la sicurezza della Svizzera. La legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) è entrata in vigore il 1° settembre 2017. All’epoca era in linea con la giurisprudenza internazionale relativa all’acquisizione di informazioni di intelligence. Da allora la giurisprudenza si è evoluta notevolmente. Nella sua sentenza il Tribunale amministrativo federale si è basato sulle sentenze di principio della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) «Big Brother Watch contro Regno Unito» (n. 58170/13) e «Centrum för Rättvisa contro Svezia» (n. 35252/08), entrambe del 25 maggio 2021. Queste sentenze sono state emesse quattro anni dopo l’entrata in vigore della LAIn e per la prima volta hanno formulato requisiti concreti per la protezione da abusi riguardo alla sorveglianza delle comunicazioni transfrontaliere. Già oggi il SIC e il Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE) attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti fondamentali in sede di acquisizione di informazioni mediante attività di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo e nella pratica applicano diversi requisiti formulati dal tribunale, anche se questi ultimi non sono prescritti concretamente dalla legge odierna. Ciò non esonera dalla necessità di adeguare la LAIn e la legge militare (LM; RS 510.10) entro il termine stabilito dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue: 1-3: Nella sua sentenza, il tribunale non giunge alla conclusione che dati siano stati raccolti in modo non conforme alla Costituzione. Piuttosto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per giustificare un regime per l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo devono esistere garanzie sufficienti contro l'abuso di tale regime. Nella sua valutazione complessiva, il Tribunale amministrativo federale conclude che l'effettivo funzionamento dell'intercettazione delle comunicazioni radio e via cavo non offre garanzie sufficienti contro gli abusi. Tra l’altro mancherebbe ad esempio una vigilanza continua da parte di un’autorità indipendente. La sentenza concede un termine di cinque anni al legislatore per introdurre garanzie sufficienti a tutela dagli abusi. La revisione in corso della LAIn offre il quadro per gli adeguamenti necessari. Fino all'attuazione di questa revisione legislativa, l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo proseguirà secondo la sentenza, in conformità con le attuali basi giuridiche. Ciononostante, attualmente il SIC e l’ACE stanno verificando in che modo la tutela dei diritti fondamentali possa essere rafforzata già prima della revisione della LAIn, ad esempio attraverso una previa autorizzazione di determinate chiavi di ricerca da parte di un organo interno. I dati raccolti continuano inoltre a essere soggetti a verifiche da parte dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo (ACI). Quest'ultima verifica la legittimità dei dati raccolti tramite l’esplorazione radio e l’esplorazione di segnali via cavo in base alle basi giuridiche attualmente in vigore. L'ACI valuterà le ripercussioni della sentenza e, se necessario, apporterà gli adeguamenti necessari alla sua prassi di controllo. 4: questa protezione può essere raggiunta limitando le chiavi di ricerca e mediante un triage dei dati che sono stati raccolti utilizzando chiavi di ricerca ammissibili. Già oggi si tratta di una prassi applicata dal SIC e dall’ACE. Le istanze di autorizzazione e di vigilanza sono in grado di gestire e di vigilare sull’esecuzione a questo proposito. Il requisito della rilevanza dei dati per l’adempimento dei compiti del SIC è già stabilito nell’articolo 45 LAIn. 5-6: presumibilmente i requisiti formulati dal tribunale verranno inseriti in un pacchetto di revisione autonomo. Ciò avviene allo scopo di consentire l’integrazione accurata di questi requisiti nella legge e di non causare ritardi per i due pacchetti di revisione in corso. Le misure previste nel pacchetto di base e in quello supplementare della revisione LAIn sono urgenti in considerazione della situazione di minaccia attualmente molto inasprita. Se nel corso del processo di revisione dovessero emergere opportunità per velocizzare l’attuazione, il DDPS le coglierà.