25.497 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-19
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
L'art. 321 cpv. 1 del Codice penale è completato con l'inclusione della figura del «mediatore» come riconosciuta dall'art. 166 cpv. 1 lett. d del Codice di procedura civile.
Begründung
L'art. 321 del Codice penale svizzero punisce, a querela di parte, «gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati» e i loro ausiliari che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima.
Ciò, è tanto importante per garantire la necessaria confidenzialità a chi accede ai loro delicati servizi, quanto per evitare che quei professionisti possano essere messi sotto pressione da autorità giudiziarie nel dover rivelare tali segreti e quindi, di nuovo, mettere a repentaglio l'accesso ai loro servizi e la loro efficacia.
In quel catalogo di professioni, ampliato l’ultima volta parallelamente con la modifica della Legge federale sulle professioni sanitarie, non compare a tutt’oggi quella del mediatore (e della mediatrice), figura sempre più importante nella risoluzione dei conflitti tra parti, le quali con reticenza vi si rivolgerebbero se non vi fosse – come allo stato attuale non c'è – la garanzia, rafforzata dalla punibilità della violazione, che il professionista non possa rivelare quanto appreso durante la procedura di mediazione.
La promozione della risoluzione non conflittuale delle vertenze e, con essa, anche lo sgravio della giustizia ordinaria, che grazie alla mediazione può evitare che casi invece risolvibili tra le parti siano portati davanti al giudice sovraccaricando il sistema giudiziario, necessitano quindi di un rafforzamento della figura del mediatore e del suo servizio, anche attraverso una migliore protezione del segreto professionale.