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Qualità di parte nelle procedure cantonali riguardanti i casi di rigore ai sensi della legge sull’asilo, con esclusione delle domande prive di prospettive di successo

25.498 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-19

Parlamento

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

L’articolo 14 capoverso 4 LAsi deve essere modificato in modo che, in caso di decisioni negative delle autorità cantonali in merito al rilascio di un permesso di dimora quando si è in presenza di un grave caso di rigore personale, la qualità di parte possa essere acquisita già nella procedura cantonale alle seguenti condizioni:

  • è trascorsa la durata minima di soggiorno richiesta dalla legge dalla presentazione della domanda di asilo;

  • non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1 LStrI;

  • il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità.

Begründung

Le domande per l’avvio di una procedura per il rilascio di un permesso di dimora per i casi di rigore devono essere presentate alle autorità cantonali. In base al diritto vigente (art. 14 cpv. 4 LAsi), i richiedenti e gli ex richiedenti l’asilo non hanno però la possibilità di ricorrere contro una decisione preliminare del Cantone che respinge una domanda in tal senso. Per la Segreteria di Stato della migrazione il sistema attualmente in uso comporta un elevato carico di lavoro, a causa delle numerose domande multiple che le vengono presentate. La non l’impugnabilità delle decisioni prese in tal senso dalle autorità cantonali viola inoltre la garanzia della via giudiziaria contemplata nell’articolo 29a della Costituzione federale, come aveva d’altronde stabilito il Tribunale federale già nel 2010 (cfr. DTF 137 I 128 consid. 4.3.2.). In occasione del dibattito sulla revisione della LAsi, nel 2012, il Consiglio degli Stati aveva voluto stralciare il passaggio in questione. Il Consiglio nazionale non lo aveva però seguito e aveva respinto anche la mozione 22.430, che chiedeva che nella procedura dei casi di rigore ai sensi della legge sull’asilo venisse rispettata la garanzia della via giudiziaria. La decisione, in quel caso, era stata motivata essenzialmente dalla considerazione che per le domande prive di probabilità di successo vi sarebbe stato il rischio che le procedure si prolungassero inutilmente e venisse ritardato l’allontanamento dei richiedenti l’asilo respinti.

La presente iniziativa tiene conto di tali argomentazioni e propone ora che nei casi di rigore sia prevista una possibilità di ricorso strettamente delimitata. n futuro, dunque, nel caso in cui le condizioni elencate siano soddisfatte e la domanda per il rilascio di un permesso di dimora per i casi di rigore venga respinta a causa dell’insufficiente grado di integrazione dell’interessato o perché non si è in presenza di un grave caso di rigore personale, la decisione dovrà poter essere sottoposta alla verifica di un giudice. In questo modo si tiene conto dell’importanza – peraltro sottolineata già durante i precedenti dibattiti – del diritto fondamentale alla garanzia della via giudiziaria. Al contempo, si impedisce che le domande che non hanno manifestamente alcuna probabilità di successo possano essere condotte davanti a più autorità.