26.1002 · Interrogazione · 2026-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dall’introduzione dello statuto di protezione S concesso a chi è fuggito dalla guerra in Ucraina, molte persone vivono in Svizzera sotto questo regime. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:Quante persone beneficianti dello statuto di protezione S risiedono attualmente in Svizzera?Quante di esse beneficiano dell’aiuto sociale?A quanto ammontano i costi totali dell’aiuto sociale e delle varie prestazioni pubbliche che la Svizzera ha erogato dal 2022 a chi beneficia dello statuto S?Quante persone beneficianti dello statuto di protezione S hanno ricevuto prestazioni mediche in Svizzera, in particolare:interventi chirurgici (e di quale tipo),correzioni della vista od occhiali,cure dentarie (riparazioni, protesi, impianti o altri trattamenti)?A quanto si stima ammonti il costo totale di queste prestazioni?Quali sono i meccanismi di controllo per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale dei beneficiari dello statuto S, in particolare i beni o le proprietà che potrebbero possedere all’estero?Questi controlli riguardano anche altri beni quali i veicoli o altri attivi detenuti all’estero?Quali dispositivi di controllo esistono per i conti bancari all’estero o le banche online per evitare eventuali frodi o dichiarazioni incomplete?Il Consiglio federale dispone di stime sulla percentuale dei beneficiari dello statuto S che possiedono beni immobili, veicoli o altri attivi nel loro Paese d’origine?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. A fine febbraio 2026, 72 311 persone con statuto di protezione S risiedevano in Svizzera. È difficile indicare in maniera precisa quante di esse percepiscono l’aiuto sociale, perché i pertinenti dati dell’Ufficio federale di statistica sono pubblicati con un certo scarto temporale. A fine febbraio 2026 il tasso di occupazione delle persone con statuto S residenti da almeno tre anni in Svizzera ammontava al 43,5 per cento. Nel secondo trimestre del 2025 (da aprile a giugno) il loro tasso di occupazione medio ammontava al 67 per cento; il salario medio mensile standardizzato era pari a 4571 franchi. La maggioranza delle persone con statuto S che esercitano un’attività lucrativa ha un posto fisso ed è in grado di provvedere, integralmente o in parte, al proprio sostentamento.3. Il Consiglio federale non può esprimersi sui costi complessivi sostenuti da Confederazione, Cantoni e Comuni in relazione alle persone con statuto S; può solo indicare i sussidi che la Confederazione ha versato a questo titolo ai Cantoni. Dal 2022 al 2025 questi sussidi sono ammontati a 4,886 miliardi di franchi includendo gli importi forfettari per i costi di aiuto sociale, i contributi alle misure d’integrazione nel quadro del programma S e le somme forfettarie per i costi amministrativi. Non sono disponibili dati in merito ai costi sostenuti dai Cantoni e dai Comuni non coperti da questi importi forfettari, in quanto non sono rilevati sistematicamente dai diversi livelli statali. 4./5. Non è possibile fornire indicazioni su numero, tipo e costi delle cure mediche erogate alle persone con statuto S, poiché né la Confederazione né i Cantoni o le assicurazioni malattia rilevano questi dati o tengono corrispondenti registri. 6.-9. In linea di principio l’organizzazione dell’aiuto sociale nel settore dell’asilo compete ai Cantoni (cfr. art. 115 della Costituzione federale [Cost.; RS 101] e 82 cpv. 1 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31] nonché art. 86 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]). L’ammontare e la concessione dell’aiuto sociale sono pertanto retti dalle pertinenti leggi cantonali. Secondo il diritto in materia di aiuto sociale, il rapporto esiste soltanto tra la persona dipendente dall'aiuto sociale e il Cantone. Spetta dunque a quest’ultimo calcolare e versare l’aiuto sociale nel singolo caso. Le risorse personali, tra cui rientrano i valori patrimoniali quali le automobili, sono prese in considerazione nel quadro del principio di sussidiarietà. Analogamente, spetta ai Cantoni sviluppare e applicare meccanismi di controllo adeguati. Data la competenza cantonale, il Consiglio federale non dispone di dati precisi né di stime sulla percentuale di persone con statuto S che possiedono immobili, veicoli o altri valori patrimoniali nel Paese d’origine.