26.3000 · Mozione · 2026-01-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare gli adeguamenti legislativi per introdurre nel Codice di procedura penale un disciplinamento obbligatorio di diritto federale concernente la formazione e la formazione continua dei collaboratori delle autorità penali.
La formazione e la formazione continua devono garantire che i collaboratori delle autorità penali dispongano delle necessarie competenze specialistiche, metodiche e sociali per svolgere i propri compiti in modo conforme allo Stato di diritto, fondato sotto il profilo specialistico e rispettoso delle vittime, per evitare la vittimizzazione secondaria e per garantire un accesso efficace e non discriminatorio alla giustizia.
Una minoranza (Golay Roger, Buffat, Fehr Düsel, Glur, Nicolet, Sormanni, Steinemann, Tuena) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è ben consapevole dell’importanza di una formazione iniziale solida e di una formazione continua costante dei collaboratori delle autorità penali. Visibilmente lo stesso vale per i Cantoni, che nell’ambito della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia hanno istituito un tavolo tecnico per gestire e incoraggiare la formazione professionale continua e coordinata su scala nazionale delle persone incaricate di prevenire, identificare, perseguire, giudicare e analizzare i reati. A questo tavolo tecnico siede anche la Confederazione, che può formulare richieste e proposte. Definire i requisiti formativi dei collaboratori delle autorità penali rientra nel diritto della funzione pubblica, una delle competenze principali dei Cantoni. La competenza cantonale in materia riflette anche i principi alla base del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), che attribuisce ai Cantoni la facoltà di disciplinare in particolare la nomina e l'organizzazione delle loro autorità penali (art. 14 cpv. 2 CPP). Spetta dunque a loro determinare i criteri professionali che una persona deve adempiere per svolgere un’attività in seno a un’autorità penale, in linea con quanto contemplato all’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo cui l’organizzazione dei tribunali compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. Alla luce del diritto costituzionale vigente è dubbio che la Confederazione abbia la competenza d’interferire nel diritto cantonale della funzione pubblica dei Cantoni andando oltre le disposizioni di diritto organizzativo, specialmente in materia penale, per disciplinare come da mozione la formazione dei collaboratori delle autorità penali cantonali. Le richieste formulate dalla mozione vanno molto lontano sotto due aspetti: da un lato, una normativa federale vincolante andrebbe applicata ai collaboratori di tutte le autorità penali, dunque non soltanto alle autorità di perseguimento penale (conformemente all’art. 12 CPP: la polizia, il pubblico ministero e le autorità penali delle contravvenzioni), ma anche ai tribunali di primo e secondo grado nonché ai giudici dei provvedimenti coercitivi (art. 13 CPP). Dall’altro lato, se la Confederazione disciplinasse la formazione dei membri delle autorità penali, dovrebbe anche definirne, perlomeno in parte, le condizioni di assunzione e nomina. È inoltre lecito dubitare che la Confederazione sia più idonea dei Cantoni a disciplinare in maniera tanto generale la formazione iniziale e quella continua. Emanare norme in materia presuppone conoscenze pratiche approfondite dei procedimenti riguardanti reati alquanto disparati. I Cantoni dispongono di maggiori conoscenze di questo tipo rispetto alla Confederazione, che ha una competenza limitata in materia di perseguimento penale. Decidendo di legiferare in materia di formazione, la Confederazione dovrebbe anche definire le conseguenze per i collaboratori di un’autorità penale che non adempissero i requisiti richiesti. È difficile immaginare che le autorità federali possano ordinare misure eseguibili nei confronti di determinati collaboratori o del Cantone che li impiega. A seguito di una normativa federale vincolante in materia, la Confederazione potrebbe infine vedersi confrontata alla pretesa di assumere perlomeno parte dei costi di formazione. Per tutti questi motivi, il Consiglio federale ritiene poco opportuna una normativa federale vincolante in materia di formazione (continua) dei collaboratori delle autorità penali. Potrebbe tuttavia considerare di rafforzare il suo impegno negli organi che i Cantoni hanno istituito o che istituiranno in futuro, contribuendo in particolare a un migliore coordinamento tra le strutture esistenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.