Lexipedia

26.3022 · Mozione · 2026-02-26

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare urgentemente le condizioni che permettano ai detentori di animali interessati di essere indennizzati dalla Confederazione per le perdite di reddito subite e i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle misure preventive ordinate dalle autorità veterinarie contro le epizoozie altamente contagiose.

Provvede affinché le aziende agricole non siano ingiustificatamente penalizzate dalle disposizioni di diritto agricolo o ambientale.

Per motivi di coerenza, la Confederazione deve inoltre garantire che i detentori di animali svizzeri non siano svantaggiati rispetto a quelli stranieri che, in caso di restrizioni dovute a epizoozie, esportano i loro animali e prodotti in Svizzera.

Begründung

Negli ultimi anni la situazione delle epizoozie nel vicino e nel più lontano contesto europeo è notevolmente peggiorata. Nel 2025 nei Paesi confinanti sono stati segnalati focolai di afta epizootica, peste suina africana e dermatosi nodulare contagiosa. In caso di epidemia, queste tre malattie altamente contagiose hanno un impatto economico enorme e, qualora non sia possibile eradicarle in brevissimo tempo, anche conseguenze a livello sociale. La prevenzione è quindi di fondamentale importanza.
Al fine di evitare gli ingenti danni, anche per lo Stato, che i possibili focolai possono causare, a seconda della malattia e della situazione di pericolo le misure da adottare o da ordinare sono diverse. In determinati casi, esse devono essere attuate soltanto in alcune regioni, mentre in altre aree la situazione non richiede interventi. Ai detentori di animali toccati dalle misure vengono imposte restrizioni e spesso anche costi che finora non sono stati compensati. Gli si chiede solidarietà, ma l’accettazione delle misure è messa a dura prova dalle perdite finanziarie subite.

Un indennizzo adeguato renderebbe le misure più accettabili e sostenibili, e i detentori di animali sarebbero più disposti a rispettarle. Consentirebbe inoltre di riconoscere la funzione di scudo o barriera sul piano sanitario che alcune regioni svolgono a protezione del resto del Paese e di tutti gli attori della catena del valore. Per la Confederazione, un indennizzo delle misure preventive e delle loro conseguenze risulterebbe infine meno oneroso rispetto ai costi da sostenere per far fronte a un’epizoozia.

La legge sulle epizoozie va inoltre modificata in modo che in futuro l’indennizzo sia versato anche in caso di perdite parziali. Per tutte le epizoozie altamente contagiose sono necessarie restrizioni, sia nel traffico di animali che nella gestione dei sottoprodotti di origine animale, imposte dalla legislazione svizzera sulle epizoozie e volte a prevenire o ridurre al minimo l’ulteriore diffusione di malattie e il rischio di nuovi focolai.

Le restrizioni relative alla dermatosi nodulare limitano fortemente i detentori di animali svizzeri per quel che riguarda l’estivazione all’estero: occorre assolutamente garantire che nessun animale francese proveniente da zone di estivazione vietate ai nostri detentori di animali venga esportato in Svizzera: ciò non sarebbe giustificabile.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto a introdurre una disposizione nella legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che consenta, nei casi di rigore, di concedere aiuti finanziari mirati agli agricoltori. Non deve tuttavia sussistere alcun diritto in tal senso. A seconda della misura e del tipo di azienda, l’impatto sui detentori può variare notevolmente. Gli aiuti finanziari devono essere esaminati ogni volta che si verifica (o potrebbe verificarsi) un’epizoozia altamente contagiosa e vengono adottate le relative misure fortemente restrittive. Tuttavia, la Confederazione non sarà in grado di coprire tutti i rischi che gli agricoltori devono affrontare e che, in ultima analisi, sono legati alla loro attività imprenditoriale.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.