26.3028 · Interpellanza urgente · 2026-03-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La messa in funzione del nuovo sistema informatico della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sotto la responsabilità del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), ha provocato pesanti e inaccettabili ritardi nel versamento delle indennità di disoccupazione.
Migliaia di disoccupati sono stati privati del loro reddito per diverse settimane, senza alcuna colpa da parte loro. Questa situazione costituisce una grave violazione della sicurezza sociale e un fallimento palese della governance informatica federale, le cui conseguenze si sono ripercosse sui singoli individui, sui Cantoni, sui Comuni e sugli enti sociali.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Chi, all’interno della SECO e del DEFR, ha approvato la messa in funzione di questo sistema nonostante i rischi noti, in particolare gli avvertimenti del Controllo federale delle finanze?
2. Il Consiglio federale riconosce un errore di gestione da parte della direzione della SECO, nonostante l’allerta lanciata dal Controllo federale delle finanze?
3. Quante persone sono state colpite a livello nazionale e nei Cantoni e a quanto ammonta, ad oggi, il totale delle indennità versate con ritardo?
4. Il Consiglio federale si impegna a garantire che il 100% delle indennità dovute venga versato entro un termine massimo di 10 giorni e attuando l’articolo 31 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI), in combinato disposto con la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), che disciplina il diritto all’anticipo delle prestazioni?
5. Il Consiglio federale si impegna a rafforzare i mezzi per risolvere questi gravi malfunzionamenti, che hanno conseguenze significative per i beneficiari?
6. Il Consiglio federale si impegna a risarcire automaticamente gli assicurati danneggiati di tutte le spese e le penali subìte a causa di tali ritardi?
7. Il Consiglio federale ordinerà entro la fine del primo semestre 2026 un audit esterno indipendente e ne pubblicherà integralmente le conclusioni?
Begründung
Nell’immediato non è stato attivato nessun dispositivo di emergenza capace di garantire il versamento di anticipi o pagamenti provvisori, nonostante le conseguenze umane e sociali di tale inadempienza fossero perfettamente prevedibili. Il Consiglio federale non può nascondersi dietro un semplice «bug informatico» per giustificare la sospensione di diritti fondamentali garantiti dalla legislazione federale.
Stellungnahme des Bundesrates
1, 2, 7. Il progetto SIPADfuturo comprendeva una pianificazione dettagliata e un processo di convalida formale, che includevano anche un eventuale «rollback» e procedure alternative per l’introduzione del nuovo sistema di pagamento. Tuttavia, non è stato necessario attivare le misure di emergenza, perché all’inizio di gennaio 2026 la graduale entrata in funzione di SIPAD 2.0 si è svolta in modo stabile dal punto di vista tecnico. Per questo motivo il 5 gennaio 2026 il comitato di progetto ha deciso di avviare il nuovo sistema il giorno successivo, con tutte le casse di disoccupazione. Dopo la migrazione si sono talvolta verificati notevoli malfunzionamenti che hanno purtroppo causato ritardi per alcuni pagamenti. Da febbraio il sistema è nettamente più stabile. Attualmente l’eliminazione dei ritardi accumulati e il costante miglioramento dell’operatività sono attuati in via prioritaria. Il comitato di progetto riunisce esperti del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e dei suoi fornitori di servizi esterni, delle casse di disoccupazione pubbliche e private, e delle autorità cantonali. In quanto progetto chiave della Confederazione, SIPADfuturo è seguito da vicino dal Controllo federale delle finanze (CDF), che ha pubblicato complessivamente sei rapporti al riguardo. La SECO ha accettato tutte le raccomandazioni e la loro attuazione è in corso o già avvenuta. Com’è consuetudine per i progetti chiave della Confederazione, la responsabilità e le esperienze acquisite saranno valutate nell’ambito di un’analisi strutturata a progetto ultimato, la cui pubblicazione è prevista per fine 2026. 3. Purtroppo il numero dei pagamenti in ritardo non è noto. La data del pagamento dipende dal singolo caso concreto e dalla collaborazione della persona assicurata, dei datori di lavoro e delle altre autorità coinvolte. Di conseguenza, i ritardi non sono necessariamente dovuti all’arretrato di lavoro legato al nuovo sistema di pagamento. Nel frattempo, i pagamenti dell’indennità di disoccupazione sono a buon punto. Dall’introduzione di SIPAD 2.0 (6 gennaio 2026) al 9 marzo le casse di disoccupazione hanno versato circa 1106 milioni di franchi, vale a dire il 94,3 % dell’importo totale che, secondo le proiezioni, era dovuto entro tale data.4, 5, 6. Il Consiglio federale è consapevole che un ritardo nel pagamento dell’indennità di disoccupazione può avere conseguenze significative per i diretti interessati, in particolare per quanto riguarda i loro obblighi finanziari correnti. Attualmente i pagamenti dell’indennità di disoccupazione sono a buon punto. Se tuttavia una persona disoccupata si trovasse in gravi difficoltà finanziarie, può richiedere un anticipo alla cassa di disoccupazione (art. 31 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI, RS 837.02). Secondo l’articolo 30 OADI, di norma l’indennità di disoccupazione per il mese trascorso viene versata nel corso del mese successivo, anche se la data di pagamento dipende dalla necessità di chiarire il diritto del singolo individuo. Di conseguenza, in senso giuridico è lecito parlare di pagamento «in ritardo» non prima che sia trascorso il mese successivo. La legge non prevede alcuna compensazione generale per eventuali differimenti o ritardi nel pagamento dell’indennità di disoccupazione. Un pagamento tardivo delle prestazioni fa scattare in primo luogo il meccanismo degli interessi di mora. Secondo l’articolo 26 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1), le assicurazioni sociali sono tenute a versare interessi di mora sulle lore prestazioni una volta decorsi 24 mesi dalla nascita del diritto, in ogni caso non prima di 12 mesi dalla sua rivendicazione.