26.3029 · Mozione · 2026-03-02
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661) che estenda l’obbligo di versare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare a tutti gli uomini domiciliati in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Begründung
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare (TEO) è un versamento di compensazione dovuto dagli uomini di cittadinanza svizzera che non adempiono né il servizio militare né quello civile, o solo parzialmente. La tassa ammonta al 3 per cento del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a 400 franchi all’anno e deve essere corrisposta, in linea di massima, dal compimento dei 19 anni fino all’anno del compimento dei 37 anni. L’assoggettamento dura al massimo 11 anni.
Anche i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera beneficiano della sicurezza e delle prestazioni fornite dall’Esercito svizzero. Di conseguenza, non è oggettivamente giustificato esentarli dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, mentre gli uomini svizzeri devono prestare servizio o versare un tributo. Questa disparità di trattamento non è ammissibile nei confronti dei cittadini svizzeri obbligati al servizio e al pagamento della tassa.
Considerando la situazione in materia di politica di sicurezza e le crescenti esigenze, l’Esercito svizzero necessita di ulteriori mezzi finanziari. Un aumento dell’imposta sul valore aggiunto come strumento di finanziamento è poco realistico dal punto di vista politico, poiché una chiara maggioranza della popolazione respinge proposte simili. Di conseguenza, sono necessarie fonti di finanziamento alternative e mirate.
L’introduzione di una tassa d’esenzione dall’obbligo militare per tutti gli uomini domiciliati in Svizzera genererebbe entrate supplementari e, al contempo, creerebbe una maggiore equità, dato che tutti i cittadini di sesso maschile, in quanto beneficiari della difesa nazionale, fornirebbero un contributo finanziario. In tal modo si rafforza il consenso nei confronti dell’attuale sistema di esenzione dall’obbligo militare e si sgrava coloro che prestano servizio o versano già oggi una tassa d’esenzione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Gli uomini senza cittadinanza svizzera non sono ammessi al servizio militare. Di conseguenza, come sancito dalla Costituzione, nei loro confronti non può essere riscossa neppure alcuna tassa d’esenzione dall’obbligo militare (art. 59 cpv. 3 Cost.). Lo strumento di finanziamento per l’Esercito svizzero proposto dall’autore della mozione non costituirebbe quindi una tassa d’esenzione, bensì una nuova «imposta di garanzia» che, oltre alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare dovuta dai cittadini svizzeri, graverebbe esclusivamente sui residenti senza cittadinanza svizzera e richiederebbe una rispettiva base costituzionale. Come esposto nella risposta del Consiglio federale al postulato 24.3215, tolto dal ruolo dal Parlamento, già oggi i residenti senza cittadinanza svizzera contribuiscono finanziariamente ai compiti della Confederazione attraverso le imposte dirette e indirette.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.