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26.3033 · Mozione · 2026-03-02

Dipartimento delle Finanze

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare con urgenza l’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01) in modo che:

- i latticini di base siano esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 165a e pertanto tutte le domande relative al traffico di perfezionamento di questi prodotti siano trattate conformemente all’articolo 165 capoverso 4;

- a parità di prezzo, qualità e disponibilità secondo l’articolo 12 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), nella valutazione delle autorizzazioni venga data priorità ai latticini di base di origine svizzera.

Begründung

A seguito del ciclo di negoziati dell’OMC a Nairobi di fine 2015, i contributi statali all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati sono stati interamente soppressi alla fine del 2018. Il 1° gennaio 2019 è stato aggiunto l’articolo 165a all’OD (RU 2018 3929) e, in sostituzione della precedente «legge sul cioccolato», il settore lattiero ha introdotto un sistema di restituzione di diritto privato con un fondo per l’esportazione di prodotti agricoli trasformati. Il passaggio verso questo sistema è stato caratterizzato dall’incertezza. Ogni anno nel settore lattiero vengono presentate diverse decine di domande di questo tipo. Il volume di latte interessato è significativo per il mercato lattiero svizzero (8–10 %).

Il punto centrale dell’articolo 165a è il capoverso 2, secondo cui la Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda se il richiedente non la ritira per scritto entro dieci giorni lavorativi dall’informazione delle organizzazioni interessate. Scopo di questa regolamentazione era garantire agli esportatori la possibilità di approvvigionarsi in qualsiasi momento di prodotti di base competitivi provenienti dall’estero, in conformità con il principio della parità di trattamento. Secondo la prassi degli ultimi sei anni, ciò significa che una domanda è di fatto sempre autorizzata dall’Amministrazione, a meno che non venga ritirata. Questa pratica equivale quindi a un rilascio automatico delle autorizzazioni. Le domande vengono autorizzate anche se le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD non sono soddisfatte, in quanto l’ordinanza del Consiglio federale non tiene conto di tale disposizione nel suo articolo 165a e solo il richiedente fruisce di rimedi giuridici. Inoltre, il richiedente non è né motivato né incentivato a ritirare la domanda. Dal 2019 non vi è stata alcuna domanda presentata conformemente all’articolo 165a che sia stata esaminata dal profilo materiale, respinta o non autorizzata dall’Amministrazione.

Poiché è noto a tutti che il rilascio dell’autorizzazione avvenga in maniera automatica, le domande vengono sistematicamente presentate prima dei negoziati con i fornitori dei prodotti indigeni. Alcune imprese, in particolare gruppi internazionali, presentano le domande senza tuttavia voler accettare le offerte di fornitori svizzeri. Lo strumento del traffico di perfezionamento attivo viene quindi impiegato in modo non conforme al suo scopo originario. La situazione si è completamente ribaltata a scapito dei produttori indigeni e dei produttori di latte. Dato che le domande possono essere presentate in qualsiasi momento senza limitazioni dal punto di vista quantitativo e indipendentemente dal fabbisogno effettivo, questa prassi costituisce un fattore di incertezza significativo per quanto riguarda la stabilità del mercato lattiero.

Affinché i fornitori e i produttori di latte svizzeri possano operare nuovamente su un piano di parità e venga ridotta l’instabilità del mercato, occorre eliminare il sistema di rilascio automatico delle autorizzazioni. Tale sistema non ha infatti motivo di esistere poiché produce l’effetto opposto a quello previsto. Inoltre, la legge sulle dogane non prevede disposizioni in tal senso. Il problema risiede unicamente nell’ordinanza del Consiglio federale che attualmente prevede di fatto una «discriminazione interna» per i latticini di base svizzeri fino al livello della produzione di latte, favorendo la volatilità del mercato e la mancanza di trasparenza. Pertanto, è opportuno modificare l’ordinanza.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Con effetto al 1 gennaio 2019 la Svizzera ha abolito il versamento di contributi all’esportazione secondo le disposizioni della cosiddetta «legge sul cioccolato». Per garantire la competitività dei settori interessati, la Confederazione ha introdotto due misure di accompagnamento basate su un compromesso equilibrato tra i produttori di materie prime svizzeri (settore agricolo) e l’industria alimentare. La prima di queste misure prevede il versamento annuale di supplementi vincolati a un prodotto per i produttori di latte e cereali svizzeri, volto a stabilizzare il loro reddito e prevenire una pressione eccessiva sui prezzi. La seconda misura consiste nella semplificazione della procedura di autorizzazione nel traffico di perfezionamento attivo (la cosiddetta «procedura di informazione»). Questa procedura consente all’industria alimentare svizzera di procurarsi le materie prime necessarie in misura sufficiente e in modo pianificabile. Il diritto dell’industria alimentare di beneficiare di tale semplificazione nel traffico di perfezionamento attivo è stato un presupposto fondamentale per giungere a una soluzione equilibrata in seguito all’abolizione dei contributi all’esportazione.Nella prassi, l’attuazione della procedura di informazione rientra sia nel quadro giuridico che nel meccanismo previsto a livello politico. La procedura di informazione è uno strumento sostitutivo per i contributi all’esportazione aboliti e consente agli offerenti di materie prime di sottoporre ai richiedenti offerte per latticini di base di origine svizzera. In questo modo l’industria della trasformazione ottiene un rapido accesso a materie prime competitive, contribuendo così al rafforzamento delle catene di creazione del valore svizzere.Le restrizioni della prassi attuale sono state anche oggetto di dibattiti parlamentari sulla nuova legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC (LUDSC; FF 2025 2035). La maggioranza della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha richiesto un obbligo di consultazione generalizzato (procedura di autorizzazione ordinaria) per tutti i prodotti agricoli, compresi quelli di base. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha respinto questa proposta a favore del seguente compromesso: con l’entrata in vigore della LUDSC, tutte le domande per il rilascio di un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di latte, latte scremato e frumento sono soggette all’obbligo di consultazione. Il Consiglio degli Stati si è allineato a questa proposta. Di conseguenza, il Parlamento ha espressamente escluso un ritorno alla precedente procedura di consultazione completa.Un inasprimento della prassi di autorizzazione nel traffico di perfezionamento attivo non risolve nessuno dei problemi sollevati dall’autore della mozione, bensì comporta un onere amministrativo supplementare, soprattutto per l’economia, e mette in pericolo l’equilibro fondamentale per la salvaguardia del polo produttivo e industriale svizzero. Se le condizioni quadro dell’industria alimentare dovessero deteriorare, ciò si ripercuoterebbe inevitabilmente sulle fasi a monte e, di conseguenza, anche sui produttori di latte. Nel peggiore dei casi, si rischia un trasferimento della produzione delle derrate alimentari all’estero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Regole eque per il traffico di perfezionamento attivo dei latticini di base | Lexipedia | Lexipedia