Introduzione della possibilità di attribuire alla Confederazione la competenza penale in casi di eccezionale rilevanza internazionale
26.3045 · Mozione · 2026-03-04
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dei dispositivi di legge affinché, in presenza di eventi di eccezionale gravità con rilevanti implicazioni internazionali e potenziali ripercussioni sulla reputazione della Svizzera, sia prevista la possibilità – d’intesa con le autorità cantonali competenti – di attribuire in via straordinaria la competenza del perseguimento penale alle autorità federali di perseguimento penale.
Begründung
I recenti fatti di Crans Montana, per le loro gravi conseguenze e la tragicità dei risvolti umani hanno comportato un’eccezionale esposizione della Svizzera anche sui media internazionali e nell'opinione pubblica internazionale. L’interessamento di tali media alla relativa vicenda giudiziaria, che ovviamente è subito seguita e per la quale è competente l’autorità giudiziaria del Canton Vallese, ha avuto e sta avendo oggettivamente, quale effetto indiretto, la messa in dubbio della capacità delle istituzioni e della giustizia ordinaria vallesana e di riflesso di quella elvetica di farvi fronte. Infatti, ancorché piuttosto sull’onda del clamore, molte sono le voci levatesi, purtroppo anche nel Paese, per la designazione di autorità di perseguimento “straordinarie”, dalle stesse ritenute meglio attrezzate per fare luce sulle responsabilità penali dei tragici accadimenti. Oltre che sulla drammaticità dell’evento, si deve concordare sul fatto che l’immagine della Svizzera intera è messa alla prova. All’occasione di simili eventi, di vasta portata con evidenti importanti risvolti e interazioni internazionali, anche istituzionali e giudiziari, e potenziali ripercussioni sulla reputazione dell’intero Paese, occorre prevedere nella legge che, ad occuparsi del perseguimento penale siano, eccezionalmente e con l’accordo di quelle cantonali naturalmente competenti, le autorità centrali di perseguimento penale della Confederazione (Ministero pubblico della Confederazione) per naturale vocazione più indicate a rappresentare la Confederazione e i suoi interessi anche all’esterno dei confini nazionali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le condizioni fissate dalla mozione per un’eventuale delega di competenze dalle autorità penali cantonali a quelle federali sono le seguenti: «eventi di eccezionale gravità con rilevanti implicazioni internazionali e potenziali ripercussioni sulla reputazione della Svizzera». Questi criteri sono estremamente vaghi e spesso impossibili da constatare, determinare e definire nella loro portata, soprattutto nella fase iniziale di un evento. In particolare, le implicazioni internazionali possono manifestarsi anche solo dopo molto tempo, evolvere e poi cadere nel dimenticatoio. Secondo il Consiglio federale, le implicazioni internazionali e il rischio reputazionale per la Svizzera non costituiscono criteri appropriati per determinare la ripartizione delle competenze in virtù del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). In linea generale, le competenze devono essere ripartite secondo criteri chiari, inequivocabili e oggettivi. È vero che secondo la mozione tale trasferimento di competenze non è imperativo e necessita di un accordo tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e del Cantone interessato. È tuttavia lecito chiedersi come si potrebbero raggiungere gli obiettivi iniziali, ossia tutelare gli interessi della Svizzera e la sua reputazione all’interno del Paese e all’estero, in caso di mancato accordo. Le autorità penali federali dovrebbero in ultima analisi poter assumere la competenza per un caso anche contro la volontà delle autorità penali cantonali. Per contro, la mozione non prevede alcun trasferimento di competenze se un evento di gravità eccezionale ha una portata esclusivamente o prevalentemente nazionale. Non esclude quindi che le autorità penali cantonali possano trattare in maniera giuridicamente corretta un evento di questo tipo. Non ha quindi senso ritenere necessaria una delega di competenze in caso di eventi di notevole rilevanza internazionale. Non spetta alle autorità penali federali e cantonali tutelare gli interessi e la reputazione della Svizzera. Questi compiti rientrano nella competenza di altre autorità, in particolare del Dipartimento federale degli affari esteri. Il compito delle autorità penali consiste unicamente nel perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale. Infine, la giurisdizione federale si applica a determinati reati (art. 23 seg. CPP), per i quali le autorità penali federali dispongono di conoscenze specifiche. Con la proposta delega di competenze sarebbe quindi possibile che le autorità penali federali debbano occuparsi di casi che non rientrano nelle loro competenze primarie. Non disporrebbero dunque delle conoscenze specialistiche necessarie, il che in ultima analisi contraddirebbe l’obiettivo perseguito dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.