26.3049 · Interpellanza · 2026-03-04
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Lo scandalo del latte per l’infanzia contaminato emerso nelle ultime settimane ci insegna purtroppo che, quando si tratta di sicurezza alimentare, il controllo autonomo mostra i suoi limiti. Non tutti i fabbricanti hanno dato prova della stessa diligenza nell’effettuare i controlli e nel fornire informazioni in modo trasparente ai consumatori. Tra le prime avvertenze sanitarie e il ritiro dei prodotti interessati, in Svizzera sono passate infatti diverse settimane. Ancora più preoccupante è il fatto che i prodotti richiamati siano rimasti in commercio per molti mesi prima che la tossina venisse individuata alla fine del 2025. Persino quando si tratta di alimenti per neonati, la gestione del rischio è lasciata interamente alla discrezione dei fabbricanti.
Le autorità sanitarie sembrano essere impotenti e ammettono di non aver ancora compreso la portata della crisi. L’USAV non ha una panoramica completa dei valori limite applicati dai fabbricanti e non sa se e quando questi ultimi testano i loro prodotti. Le capacità di analisi dei chimici cantonali non sono sempre sufficienti per individuare la tossina incriminata. Occorre dunque chiedersi se l’attuale scandalo non sia soltanto la punta dell’iceberg.
Il problema è ancora più grave per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso (giocattoli, abbigliamento, integratori alimentari) acquistati direttamente tramite piattaforme online poco regolamentate, spesso estere, che non offrono alcuna garanzia di sicurezza.
Alla luce di quanto precede, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
I produttori di latte per l’infanzia sono venuti meno agli obblighi previsti dalla LDerr (controllo autonomo, garanzia della protezione della salute, obbligo d’assistenza e d’informazione alle autorità sanitarie)?
In base alle responsabilità stabilite, quali strumenti esistono per sanzionare i responsabili? Le multe previste dalla LDerr sono ritenute sufficienti?
Il Consiglio federale intende regolamentare meglio le sostanze indesiderate nelle derrate alimentari e gli oggetti d’uso destinati ai neonati, anche per gli acquisti online?
Per ovviare alle attuali carenze, quali misure (ad es. trasferimento di risorse, investimenti ecc.) possono essere adottate per rafforzare la gestione dei rischi su tutta la catena?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Da quando il caso è stato reso noto, le autorità cantonali di esecuzione, in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), hanno richiesto alle imprese interessate di trasmettere tutta la documentazione pertinente al fine di valutare la situazione e adottare le misure necessarie per garantire la protezione della salute, ma anche per verificare in che modo le imprese avevano adempiuto ai propri obblighi legali, in particolare in materia di controllo autonomo (art. 26 della legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0]), di protezione della salute a titolo precauzionale (art. 27 cpv. 1 LDerr) e di obbligo di notifica (art. 84 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr RS 817.02]). Solo una volta che queste informazioni saranno note e valutate sarà possibile determinare se le imprese hanno adempiuto correttamente ai propri obblighi legali. Indagini in tal senso sono attualmente in corso.
2. Il diritto sulle derrate alimentari prevede diversi strumenti che consentono alle autorità di intervenire in caso di inosservanza delle prescrizioni legali. Le autorità cantonali di esecuzione possono in particolare disporre misure amministrative quali il richiamo o il ritiro di prodotti, limitazioni dell’esercizio o la cessazione temporanea di un’attività (art. 34–36 LDerr). Inoltre, le violazioni delle disposizioni della LDerr possono essere soggette a sanzioni penali a seconda della gravità dei fatti (art. 63 e 64 LDerr). Il Consiglio federale ritiene che il quadro penale sia adeguato. La valutazione di eventuali responsabilità e l’applicazione di sanzioni sono di competenza delle autorità esecutive competenti e dipenderanno dai risultati delle loro indagini. Inoltre, alle imprese interessate conviene fortemente evitare problemi di questo tipo, poiché le conseguenze in termini di reputazione sono gravi.
3. La legislazione svizzera sulle derrate alimentari stabilisce che solo gli alimenti sicuri possono essere immessi sul mercato. Per le sostanze indesiderate per le quali non è stato fissato alcun valore massimo specifico, come nel caso della cereulide, si applica il principio generale di protezione della salute: gli alimenti non devono presentare alcun rischio per la salute. Questa regola si applica sia agli alimenti acquistati nel commercio al dettaglio sia ai prodotti venduti su piattaforme online con sede in Svizzera. La legislazione sulle derrate alimentari non si applica tuttavia agli alimenti o agli oggetti d’uso acquistati al di fuori della Svizzera, ad esempio su piattaforme online estere, e successivamente importati a titolo privato in Svizzera.
4. Il sistema svizzero di sicurezza delle derrate alimentari si basa su una chiara ripartizione delle responsabilità tra le imprese, le autorità cantonali di esecuzione e la Confederazione. Gli operatori del settore alimentare sono i primi responsabili della sicurezza degli alimenti e delle materie prime che immettono sul mercato. Le autorità garantiscono la sorveglianza, il coordinamento e l’applicazione del diritto vigente. L’obbligo di controllo autonomo delle imprese sancito dall’articolo 26 LDerr svolge un ruolo centrale in questo contesto. L’esame del presente caso indicherà se siano necessari adeguamenti giuridici per mantenere la qualità di tale controllo autonomo al livello più elevato possibile.
È tuttavia importante riconoscere che possono sempre emergere nuovi rischi sconosciuti, come quello della cereulide, soprattutto alla luce dell’intenso commercio internazionale di derrate alimentari. Nessun sistema di controllo è in grado di prevenirli completamente.