26.305 · Iniziativa cantonale · 2026-05-06
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Nella sessione primaverile 2026, con 106 voti contro 36 e 1 astensione il Gran Consiglio del Cantone di Berna ha adottato una mozione che chiede al Consiglio federale di modificare l’articolo 79a del Codice penale svizzero (CP), e in particolare il capoverso 2, affinché sia consentito eseguire pene detentive sostitutive in forma di lavoro di pubblica utilità.
Conformemente al mandato conferitogli e ai sensi dell’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Consiglio di Stato del Cantone di Berna vi sottopone pertanto la seguente iniziativa cantonale:
Art. 79a cpv. 1 lett. d AP-CP (nuova): una pena detentiva sostitutiva
Art. 79a cpv. 2 AP-CP: stralciare
Begründung
Nel 2023 il 53 per cento di tutti i collocamenti in carcere in Svizzera, ovvero 4964 collocamenti, erano dovuti all’esecuzione di pene detentive sostitutive. La pena detentiva sostitutiva costituisce una forma di esecuzione della pena in cui le persone che non possono o non vogliono pagare una pena pecuniaria o una multa devono scontare una pena detentiva. Questa prassi colpisce in modo sproporzionato le persone in condizioni economiche precarie e non contribuisce alla risocializzazione, ma può anzi condurre alla perdita di alloggio, posto di lavoro o strutture familiari. Al contempo, queste brevi pene detentive gravano in modo sproporzionato sugli istituti di esecuzione delle pene e rappresentano un grande onere finanziario senza che si ravvisi un vantaggio in termini di politica di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 79a capoverso 2 CP, le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. In pratica, ciò significa che persone che non hanno potuto pagare una pena pecuniaria o una multa e per le quali è già stata disposta una pena detentiva sostitutiva non hanno più alcuna possibilità di pagarla tramite un lavoro di pubblica utilità. Dietro questa riflessione c’era la convinzione che la persona condannata dovesse impegnarsi attivamente per poter scontare la pena sotto forma di lavori di pubblica utilità. Una mera attesa dell’invito a iniziare la pena detentiva sostitutiva non dovrebbe essere ricompensata con la possibilità di fornire un lavoro.
Il presupposto di «impegnarsi attivamente» per il lavoro di pubblica utilità quale criterio iniziale per evitare la pena detentiva sostitutiva presenta una serie di criticità dal punto di vista dello Stato di diritto: è in contrasto con il principio di proporzionalità, contraddice l’imperativo della risocializzazione e svantaggia a livello strutturale persone in situazioni vulnerabili.
Il lavoro di pubblica utilità offre possibilità di reinserimento, promuove competenze sociali e consente ai condannati di restituire attivamente qualcosa alla società, rafforza il senso di responsabilità e spesso ha un effetto positivo sullo sviluppo personale e sulla prognosi di recidiva. Inoltre, vengono meno i costi per la persona detenuta, che ammontano da 200 a 400 franchi a notte, a seconda del Cantone. In totale si stimano importi per decine di milioni di franchi. Anche l’onere amministrativo in caso di lavoro di pubblica utilità è nettamente inferiore che in caso di pene detentive sostitutive.
Il divieto previsto nell’articolo 79a capoverso 2 CP si frappone a questi effetti positivi.
Nel Cantone di Berna il tasso di occupazione delle carceri è del 103 per cento, mentre nel Cantone di Ginevra e nel Cantone di Vaud è del 115 per cento. Anche carceri nei Cantoni Zurigo, Basilea-Campagna, Argovia, San Gallo, Lucerna e dei Grigioni hanno un tasso di occupazione tra il 90 e il 100 per cento. In Svizzera le carceri sono piene. Ogni pena detentiva sostitutiva evitabile costituisce un inutile onere supplementare. Una gestione sufficientemente flessibile, attraverso una successiva conversione in lavori di pubblica utilità, potrebbe sgravare sensibilmente le carceri senza compromettere la finalità della pena.
Il Codice penale non serve soltanto a sanzionare infrazioni, ma persegue anche l’obiettivo della risocializzazione. L’articolo 79a capoverso 2 CP contraddice questo pensiero negando alle persone un’alternativa costruttiva alla detenzione, anche se tale alternativa sarebbe più conforme allo scopo dell’esecuzione della pena.