26.3054 · Interpellanza · 2026-03-04
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Per i progetti riguardanti software e dati, finanziati in tutto o in parte mediante risorse federali, occorre verificare se sia possibile in linea di massima applicare i principi open source o open data – il più possibile aperti, ma chiusi nella misura del necessario – secondo gli articoli 9 (open source) e 10 (open data) LMeCA.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
Quali requisiti giuridici, organizzativi e contrattuali sarebbero necessari per attuare questo principio nei programmi di promozione? Il Consiglio federale affronterebbe la questione principalmente attraverso condizioni di promozione/clausole standard (contratti di promozione, direttive) o ritiene che siano necessarie o opportune modifiche legislative (p. es. LMeCA o altri atti normativi)?
Per quali tipi di risultati di progetto (codice, dati, documentazione/metadati) il Consiglio federale ritiene che la divulgazione sia in linea di massima possibile e opportuna e dove vede chiari limiti?
In base a quali criteri sarebbe opportuna un'eccezione giustificata (protezione dei dati, sicurezza, segreti commerciali, proprietà intellettuale, interessi di terzi in consorzi/cofinanziamenti)? Come garantirebbe il Consiglio federale che le eccezioni siano applicate in modo proporzionato, fondato e comprensibile?
Quali modelli sarebbero ipotizzabili per collegare l'applicazione all'importo dei contributi e/o alla quota federale (in particolare nel caso di finanziamenti misti)? Il Consiglio federale sarebbe disposto a prevedere corrispondenti valori soglia?
Quali standard minimi relativi a licenze, codici sorgente, documentazione ed eventualmente elaborazione dei dati sarebbero necessari per rendere effettivamente possibile il riutilizzo e in che modo il Consiglio federale limiterebbe i costi aggiuntivi?
Begründung
I risultati dei progetti cofinanziati mediante risorse federali dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico e dell'economia per essere riutilizzati, sempre che ciò sia giuridicamente e materialmente possibile. Ciò può aumentare la trasparenza, ridurre i doppioni, promuovere l'indipendenza dai produttori e rafforzare l'innovazione. Allo stesso tempo occorre tutelare la protezione dei dati, gli interessi in materia di sicurezza, nonché gli interessi legittimi di terzi e la proprietà intellettuale. Un chiarimento pragmatico dei requisiti, delle eccezioni, dei valori soglia e degli standard garantisce l'affidabilità sia per i beneficiari dei sussidi sia per l'amministrazione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1: Oneri e condizioni per la concessione di aiuti finanziari devono avere una base legale, essere strettamente correlati allo scopo della promozione ed essere proporzionati. Per essere applicati nei programmi di promozione, i principi dell’open source e dell’open data dovrebbero essere sanciti nelle rispettive basi legali degli strumenti di promozione. Inoltre, dovrebbero essere integrati nelle relative condizioni di promozione, nei contratti e nelle direttive. Una modifica della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019) riguarderebbe esclusivamente i programmi di promozione connessi all’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità. Ad 2: Le tipologie di risultati di progetto citate possono in linea di principio essere rese pubbliche. Per quanto riguarda il software che la Confederazione sviluppa autonomamente o fa sviluppare per l’adempimento dei propri compiti, l’articolo 9 LMeCA prevede un obbligo di pubblicazione secondo il principio «public money, public code». Le pubblicazioni figurano nel catalogo della Confederazione (opensource.admin.ch). Ai sensi dell’articolo 10 LMeCA l’Amministrazione federale mette a disposizione i dati per il libero riutilizzo secondo il principio «open by default». Secondo l’articolo 14 LMeCA, devono essere resi accessibili anche i metadati di raccolte strutturate di dati elettronici dell’Amministrazione federale. A questo scopo l’Ufficio federale di statistica gestisce una piattaforma di interoperabilità e catalogo di metadati (i14y.admin.ch) che può essere utilizzata anche da altri livelli statali federali. Si raccomanda la pubblicazione a titolo integrativo della documentazione e dei metadati dei software, poiché ciò ne facilita la reperibilità e il riutilizzo. I limiti sorgono in particolare laddove le disposizioni legali ostacolano la pubblicazione. Nel caso dei software, ciò riguarda in particolare i diritti di terzi o motivi legati alla sicurezza. Per quanto riguarda i dati, anche le norme sulla protezione dei dati e gli obblighi legali di mantenimento del segreto possono impedire la pubblicazione. In tali casi occorre verificare se i dati possono ad esempio essere rielaborati tramite anonimizzazione (p. es. aggregazione), in modo che non sia possibile risalire a informazioni degne di protezione. Per quanto riguarda i software, si può verificare se sia possibile pubblicare almeno le parti non rilevanti per la sicurezza. Ad 3: L'applicazione delle deroghe è regolata dalle rispettive basi legali. Per quanto riguarda i dati, l'attuazione degli open government data (OGD) secondo il Piano direttore 2024–2027 sui dati pubblici aperti (masterplan OGD) è coordinata dalla Segreteria OGD annessa all'Ufficio federale di statistica (UST). Nel settore dell’open source, invece, le singole autorità federali sono direttamente responsabili della pubblicazione del codice sorgente e delle eventuali eccezioni. Il quadro giuridico è costituito in particolare dalla LMeCA, con le deroghe previste dagli articoli 9 e 10, nonché dal principio di proporzionalità. Per quanto riguarda i programmi di promozione, l’obbligo di pubblicazione e l’applicazione delle deroghe si basano sulle rispettive basi legali degli strumenti di promozione. Eventuali deroghe vanno motivate e documentate caso per caso. Gli uffici competenti assicurano che i motivi per una limitazione della pubblicazione siano illustrati in modo comprensibile e resi trasparenti in forma adeguata nel quadro delle disposizioni legali. A tale riguardo occorre in particolare garantire che le deroghe siano applicate in modo proporzionale e verificate regolarmente. Ad 4: La legge sui sussidi (LSu; RS 616.1) è una legge trasversale che stabilisce principi e norme procedurali generali. Si applica a tutti i sussidi erogati dalla Confederazione, quindi anche a quelli al di fuori del settore IT. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, occorre inoltre tenere presente che, ai sensi della LSu, essi promuovono l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario stesso. Un orientamento generale degli aiuti finanziari nel settore IT in funzione di requisiti open source o open data, nonché di valori soglia correlati all’importo o alla quota federale nella LSu potrebbe quindi risultare poco specifico e creare nuovi problemi a livello di attuazione. Ciò vale in particolare per i casi che beneficiano di una quota federale ridotta e per i sussidi che solo in misura limitata possono essere qualificati come progetti software o di dati. Appare più opportuno ancorare eventuali oneri nelle pertinenti basi legislative speciali e definirli caso per caso, tenendo conto dello scopo della promozione e del principio di proporzionalità. Ad 5: Affinché il riutilizzo sia possibile e praticabile, è necessario rispettare determinati requisiti minimi in materia di licenze, pubblicazione del codice sorgente e dei dati, nonché della documentazione. Per quanto riguarda i dati, a seconda del contesto può essere necessaria anche un’adeguata rielaborazione. Il Consiglio federale ritiene opportuno orientarsi alle licenze aperte consolidate e agli standard internazionali riconosciuti in materia di open source e open data (in particolare riguardo a licenze, metadati e interoperabilità). Per limitare l’onere amministrativo e favorire un’applicazione uniforme, la Cancelleria federale mette già oggi a disposizione dei dipartimenti e degli uffici strumenti per la pubblicazione del codice sorgente. L’attuazione dell’articolo 9 LMeCA avviene attualmente in modo ampiamente decentralizzato presso le singole unità federali, poiché non esiste un servizio specialistico centrale in materia di open source. Nell’ambito della collaborazione rafforzata nella trasformazione digitale è prevista la creazione di un simile servizio allo scopo di razionalizzare e ridurre complessivamente gli oneri. Il finanziamento non è attualmente ancora garantito.