Dermatite nodulare contagiosa. Solidarietà federale urgente per sostenere le aziende interessate dal divieto di estivazione
26.306 · Iniziativa cantonale · 2026-05-12
Dipartimento dell'interno
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra
visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;
visto l'articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento;
visto l'articolo 156 della legge del 13 settembre 1985 concernente il regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra;
considerato che:
- il divieto di estivazione concerne tutte le aziende svizzere che tradizionalmente praticano l’estivazione dei loro animali in Francia;
- questa misura sanitaria preventiva comporta costi importanti per le aziende interessate;
- tali costi sono in particolare dovuti al sovrapascolo delle superfici disponibili in Svizzera, all’aumento dei costi del foraggio e all’adeguamento delle infrastrutture e dell’organizzazione delle aziende; inoltre, il rischio di imboschimento dei pascoli inutilizzati in Francia e di perdita di biodiversità in pianura aumenta qualora gli animali non possano essere spostati;
- la legislazione federale vigente non prevede meccanismi che consentano di compensare le perdite economiche o i costi supplementari dovuti a tali misure di prevenzione;
- le misure sanitarie decise nell’interesse della collettività devono essere accompagnate da misure appropriate di sostegno alle aziende direttamente interessate;
- diversi Cantoni alpini, tra cui il Vallese, stanno già vagliando misure eccezionali come la soppressione temporanea del limite massimo di carico effettivo degli alpeggi per la stagione 2026, al fine di accogliere una parte del bestiame romando bloccato, dando prova di una solidarietà intercantonale che merita un sostegno federale coordinato;
chiede all’Assemblea federale di:
- elaborare una base legale federale, in particolare nella legge sulle epizoozie, che consenta di indennizzare le aziende agricole interessate dalle misure sanitarie preventive decise dalla Confederazione;
- introdurre un meccanismo di indennizzo che copra i costi supplementari sostenuti dalle aziende a causa di restrizioni concernenti l’estivazione o lo spostamento di animali nel territorio svizzero;
- prevedere per la stagione 2026 una deroga di facile attuazione al limite massimo di carico effettivo degli alpeggi, senza perdita completa dei contributi d’estivazione federali né sanzioni per il superamento del carico abituale, al fine consentire un numero maggiore di animali sul territorio svizzero;
- prevedere un dispositivo di sostegno specifico per le aziende interessate dalle misure adottate nel quadro della prevenzione della dermatite nodulare contagiosa;
- aumentare le risorse destinate alla prevenzione o alla profilassi e alla sorveglianza di questa epizoozia, nonché al coordinamento sanitario con gli Stati limitrofi.
Begründung
La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale che colpisce i bovini e può avere conseguenze sanitarie ed economiche significative per le aziende di allevamento.
Di fronte alla diffusione di questa epizoozia in alcune regioni europee, le autorità federali hanno adottato diverse misure preventive per proteggere il bestiame svizzero. Tra queste c’è il divieto di estivazione dei bovini svizzeri sul territorio francese.
Si tratta di una decisione che si giustifica dal punto di vista sanitario, ma che ha conseguenze economiche significative per le aziende interessate. Il divieto di estivare gli animali su determinati pascoli porta infatti al sovrapascolo delle superfici disponibili in Svizzera, a un aumento dei costi del foraggio e a un adeguamento dell’organizzazione delle aziende.
La legislazione federale vigente non prevede alcun meccanismo specifico che permetta di compensare le aziende per i costi supplementari derivanti da queste misure preventive.
Si tratta di una lacuna nel dispositivo federale di gestione delle epizoozie. Quando si adottano provvedimenti sanitari nell’interesse della collettività per proteggere il bestiame su tutto il territorio nazionale, pare ragionevole che le aziende direttamente interessate possano beneficiare di un sostegno adeguato.
La presente iniziativa invita pertanto le autorità federali ad adattare il quadro legale, affinché le conseguenze economiche di queste misure sanitarie siano adeguatamente considerate.