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Contenimento dei premi (AOMS) 1.3: Con la RBP V, la partecipazione dei farmacisti è ancora restituita agli assicurati conformemente alla LAMal?

26.3061 · Interpellanza · 2026-03-05

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Come si ripercuote effettivamente la partecipazione dei farmacisti prevista nel quadro della RBP V sui costi a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)?

2. Quali meccanismi di controllo garantiscono che gli assicurati usufruiscano davvero degli importi corrispondenti e che questi ultimi non siano invece inglobati altrove nella catena tariffale?

3. Secondo il Consiglio federale, il fatto che tale partecipazione non figuri più in modo visibile sulla fattura è compatibile con i requisiti di trasparenza e i principi della LAMal?

4. Ha verificato se il passaggio dalla RBP IV alla RBP V comporta, nel complesso, un effetto potenzialmente svantaggioso per gli assicurati?

5. Quali misure sarebbero previste se non fosse possibile dimostrare che tali importi sono effettivamente restituiti agli assicurati?

Begründung

Con il passaggio dal modello di rimunerazione basata sulle prestazioni RBP IV al nuovo sistema RBP V, la struttura di fatturazione nelle farmacie è stata modificata. Con la RBP IV, la partecipazione delle farmacie dell’ordine del 2,5 per cento era riportata direttamente e in modo visibile sulla fattura del paziente o dell’assicuratore, contribuendo così all’effettiva riduzione dei costi a carico dell’AOMS. Secondo le informazioni disponibili, con la RBP V questa partecipazione non compare più esplicitamente sulle fatture, anche se continua a essere riscossa nell’ambito del nuovo sistema tariffale. Tale modifica porta a interrogarsi sulla trasparenza e sull’effettiva restituzione di questi importi agli assicurati. Conformemente ai principi della LAMal, i vantaggi finanziari, gli sconti o i contributi devono essere trasferiti al sistema e gli assicurati devono usufruirne. Inoltre, non sono ammessi meccanismi o convenzioni che provocano un innalzamento dei costi o risultano meno favorevoli per gli assicurati.

Stellungnahme des Bundesrates

Da quando è stata introdotta, nel 2001, la convenzione tariffale relativa alla rimunerazione basata sulle prestazioni (RBP) per i servizi forniti dai farmacisti al momento della dispensazione di medicamenti ha permesso di contenere l’aumento dei costi attraverso la concessione di uno sconto. Quest’ultimo era stato concordato dai partner tariffali, dalle federazioni di assicuratori e dai farmacisti nell’esercizio della loro autonomia tariffale. Concretamente, nelle convenzioni tariffali da RBP I a RBP III era stato concordato un contributo alla stabilizzazione dei costi, che doveva riflettere il guadagno in termini di efficienza conseguito grazie al sistema del terzo pagante. Con la convenzione tariffale RBP IV (dal 2010), il contributo alla stabilizzazione dei costi è stato sostituito dal contributo per l’efficienza, basato sostanzialmente sullo stesso principio. Sia il contributo alla stabilizzazione dei costi che il contributo per l’efficienza sono sconti dedotti dalle fatture destinate agli assicuratori-malattie che vanno a ridurre parzialmente la partecipazione ai costi degli assicurati. Nel complesso, questi sconti fanno diminuire i costi a carico dell’assicurazione malattie, a vantaggio di chi paga i premi. In proposito il Consiglio federale ha già preso posizione nella sua risposta all’interpellanza 23.3973 «Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario». Fino alla convenzione tariffale RBP IV/1 (scaduta alla fine del 2025), lo sconto ammontava al 2,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico per i medicamenti soggetti a obbligo RBP con un prezzo di fabbrica per la consegna (ex factory) inferiore a 880 franchi. Nella nuova convenzione tariffale RBP V (costituita da una convenzione sulla struttura tariffale nazionale e da accordi separati sul valore del punto tariffale stipulati con le comunità di acquisti), approvata dal Consiglio federale il 29 ottobre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, il contributo per l’efficienza e quindi lo sconto sul prezzo dei medicamenti sono stati praticamente soppressi. Con questa misura, i partner tariffali hanno ottemperato alla richiesta del Consiglio federale di includere direttamente nelle tariffe i guadagni in termini di efficienza conseguiti grazie al sistema del terzo pagante, con una conseguente riduzione delle stesse. Stando alla documentazione trasmessa dai partner tariffali, la soppressione quasi totale del contributo per l’efficienza nella convenzione tariffale RBP V ha permesso nel complesso di ridurre le tariffe RBP V, a beneficio di chi paga i premi. Nella convenzione tariffale RBP V è stato mantenuto il fondo paritetico destinato a finanziare misure di garanzia della qualità. Alimentato con lo 0,2 per cento della quota di distribuzione dei medicamenti soggetti a obbligo RBP, tale fondo non può superare i 4 milioni di franchi. Una volta raggiunta questa soglia, il finanziamento viene sospeso e l’importo dello 0,2 per cento della quota di distribuzione dei medicamenti soggetti a obbligo RBP viene detratto dalle fatture agli assicuratori sotto forma di sconto e quindi accreditato a chi paga i premi. Nell’ambito dell’approvazione della convenzione sulla struttura tariffale RBP V, il Consiglio federale ha chiesto ai partner tariffali di continuare a documentare in un rapporto l’utilizzo delle risorse del fondo. Tale rapporto deve essere elaborato su base annua e trasmesso al Dipartimento federale dell’interno, più precisamente all’Ufficio federale della sanità pubblica quale autorità competente. Il Consiglio federale ritiene che questa procedura sia sufficiente a garantire la trasparenza.

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