26.3066 · Mozione · 2026-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l’articolo 109b della legge sull’asilo (LAsi): il Tribunale amministrativo federale riferisce a cadenza semestrale alle competenti autorità di vigilanza in merito al rispetto dei termini legali di evasione, alla strategia adottata in materia di evasione dei ricorsi e all’attuazione della stessa.
Begründung
È fondamentale accelerare in maniera significativa le procedure (d’asilo, di ricorso) (cfr. anche la mozione 24.4271 della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati «Pacchetto di misure per l'accelerazione delle procedure nel settore dell'asilo»): meno procedure pendenti comportano costi minori a tutti i livelli; sul piano federale un’accelerazione permette in particolare di ridurre gli importi forfettari per l’aiuto sociale versati dalla Confederazione, che secondo il preventivo 2026 ammontano ormai a oltre due miliardi di franchi. In seguito al considerevole aumento delle risorse personali della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e alla netta riduzione delle procedure d’asilo pendenti in prima istanza, la mole di procedure pendenti presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) continua a crescere: secondo la statistica sull’asilo (stato: 30.11.2025), tali procedure si sono letteralmente moltiplicate, passando da 2449 nel 2022, a 3045 nel 2023, a 4436 nel 2024 fino a raggiungere i 6600 casi in data 30 novembre 2025. Il TAF non rispetta nemmeno lontanamente i termini di evasione prescritti dalla legge (art. 109 LAsi). Succede persino che diritti di soggiorno debbano essere concessi esclusivamente a causa dell’eccessiva durata delle procedure, il fattore determinante che rende possibile l’integrazione in Svizzera (cfr. p. es. la sentenza E-3086/2021 del 19.11.2025 concernente un giovane guineano; la decisione della SEM risaliva al 27.5.2021). Nulla indica che il TAF stia affrontando in maniera strategica la crescente mole di procedure pendenti. E questo nonostante la legge gli imponga di stabilire una strategia di evasione che tenga conto dei termini legali di evasione dei ricorsi (art. 109b lett. b LAsi). Questo vuoto dirigenziale impone pertanto di rafforzare la funzione di vigilanza della Commissione giudiziaria e/o della Commissione della gestione. Questo nuovo obbligo di rendicontazione va a integrare il rapporto annuale all’attenzione delle Camere federali (art. 3 cpv. 3 LTAF).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale ritiene che il Tribunale amministrativo federale (TAF) debba rispettare i termini previsti. I termini di evasione stabiliti nella legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) sono ordinatori. Possono essere superati se necessario nel caso concreto per chiarire i fatti. La vigilanza sulle autorità giudiziarie non compete al Consiglio federale, bensì al Tribunale federale (TF) e all’Assemblea federale. La legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) prevede in particolare che il TF eserciti la vigilanza amministrativa sulla gestione del TAF, segnatamente anche nel quadro dell’esame del rapporto di gestione che il TAF gli sottopone annualmente (art. 3 cpv. 1 e 3 LTAF). Oltre all’esame del rapporto di gestione, il regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale (RVTF; RS 173.110.132) prevede ulteriori strumenti di vigilanza, quali la vigilanza sulle finanze, il controllo dell’andamento degli affari e, se necessario, le comunicazioni al Parlamento, che esercita l’alta vigilanza (art. 3 RVTF).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.