26.3079 · Interpellanza · 2026-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. In seguito a cessazione involontaria del rapporto di lavoro debitamente comprovata, un cittadino dell’Unione può conservare la qualità di lavoratore in diverse situazioni: se è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio, si mette a disposizione del competente ufficio del lavoro o inizia una formazione professionale. Per quanto tempo al massimo la qualità di lavoratore può essere conservata in una delle predette situazioni? Quali combinazioni sono possibili (p. es. mettersi a disposizione del competente ufficio del lavoro e successivamente iniziare una formazione professionale)? Per quanto tempo al massimo la legge permette di conservare la qualità di lavoratore in tali combinazioni?2. Che cosa s’intende per cessazione involontaria del rapporto di lavoro debitamente comprovata? S’intende in generale il licenziamento da parte del datore di lavoro? Vi è cessazione involontaria del rapporto di lavoro anche se il lavoratore è stato licenziato a causa di prestazioni insufficienti o comportamento scorretto?3. Dato che le regole sulla conservazione della qualità di lavoratore valgono sia per i lavoratori dipendenti che per gli indipendenti: che cosa s’intende per cessazione involontaria del rapporto di lavoro o posto di lavoro perso involontariamente nel caso di lavoratori indipendenti?4. La durata del soggiorno con attività lucrativa, un’unica assenza di al massimo 12 mesi consecutivi per rilevanti motivi, assenze più lunghe per l’assolvimento di obblighi militari e un periodo fino a sei mesi in cui la persona dipende completamente dall’assistenza sociale sarebbero cumulabili per adempiere le condizioni previste per un diritto di soggiorno permanente?5. Per quanto tempo al massimo varrebbe la continuità del soggiorno in caso di assolvimento di obblighi militari, eventualmente anche impieghi in missioni di guerra?6. Dopo l’eventuale entrata in vigore del pacchetto UE, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone prevarrebbe sulla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione in caso di norme divergenti oppure di giurisprudenza divergente della Corte di giustizia dell’Unione europea?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In virtù del vigente Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) la qualità di lavoratore è conservata in caso di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la qualità di lavoratore sussiste fintanto che la persona è di nuovo in grado di svolgere un’attività lucrativa, compresa un’attività differente da quella precedentemente esercitata. Gli adeguamenti dell’ALC negoziati nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) e il disegno di legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) necessario alla sua attuazione prevedono quanto segue in caso di disoccupazione involontaria: se la persona ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per meno di 12 mesi, la qualità di lavoratore è conservata per sei mesi. Se la persona ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per più di 12 mesi, la qualità di lavoratore cessa sei mesi dopo la fine del versamento dell’indennità di disoccupazione, tranne se riesce a rendere credibile che ritroverà un impiego in tempi ragionevoli. In caso di cessazione involontaria di un’attività lucrativa indipendente, la persona perde la qualità di lavoratore alle medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti. In tutti i casi di disoccupazione involontaria, l’ALC aggiornato stabilisce che la persona disoccupata deve annunciarsi al servizio pubblico di collocamento e collaborare con esso, altrimenti perde la qualità di lavoratore con la fine dell’attività lucrativa. Se una persona smette di lavorare per seguire una formazione professionale, la qualità di lavoratore è conservata fino al completamento della formazione. La condizione prevista è un nesso tra la formazione e la precedente attività professionale oppure una disoccupazione involontaria. È possibile una combinazione di diverse situazioni che permettono di conservare la qualità di lavoratore. Occorrerà verificare caso per caso per quanto tempo la qualità di lavoratore è effettivamente mantenuta. 2. In linea di massima, il licenziamento da parte del datore di lavoro costituisce un caso di disoccupazione involontaria. Occorre sempre verificare se questo licenziamento può essere considerato volontario. Vi è disoccupazione involontaria se l'attività lavorativa è cessata per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente. 3. Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, vi è disoccupazione involontaria se l’attività è abbandonata a causa di circostanze esterne (p. es. congiuntura, pandemia) o se è terminata per mancanza di incarichi e di lavoro, quindi per motivi indipendenti dalla volontà della persona interessata. 4. Le assenze temporanee quali soggiorni all’estero fino a sei mesi o un’unica assenza di al massimo 12 mesi consecutivi per motivi importanti non incidono sulla continuità del soggiorno, necessaria per ottenere un diritto di soggiorno permanente. La qualità di lavoratore deve essere data anche durante le assenze temporanee. Ciò non si può presumere nel caso in cui cittadini dell’UE soggiornino ripetutamente e/o per periodi prolungati all’estero. 5. La direttiva 2004/38/CE non prevede un termine massimo per l’adempimento di obblighi militari. Per quanto riguarda la condizione della qualità di lavoratore, si veda la risposta alla domanda 4. 6. Secondo il Consiglio federale, le vigenti disposizioni della LStrI e le modifiche sottoposte al Parlamento sono compatibili con l’ALC aggiornato. In linea di principio, in caso di conflitto il Tribunale federale accorda la precedenza al diritto internazionale, in sintonia con l’articolo 5 capoverso 4 Cost. Il legislatore può tuttavia derogare intenzionalmente al diritto internazionale in un caso specifico (prassi Schubert), purché ciò non sia contrario agli obblighi assunti in materia di diritti umani. Se in futuro il legislatore dovesse volutamente derogare all’ALC, ad esempio nell’ambito del ricorso alla clausola di salvaguardia, potrebbe essere applicabile il nuovo meccanismo di composizione delle controversie negoziato con l’UE. Il Consiglio federale parte dal presupposto che nelle sue decisioni il Tribunale federale terrà conto di questa nuova situazione di diritto internazionale e della volontà del legislatore.