26.308 · Iniziativa cantonale · 2026-06-09
Parlamento
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,
visto l’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999;
visto l’articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento;
visto l’articolo 156 della legge del 13 settembre 1985 relativa al regolamento del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra;
considerando che:
- secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto;
- l’utile netto imponibile comprende in particolare il saldo del conto profitti e perdite, nonché tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale;
- secondo la giurisprudenza costante, il diritto fiscale rinvia al diritto contabile per determinare l’utile netto imponibile (principio di derivazione);
- la chiusura dei conti allestita conformemente alle disposizioni del diritto contabile è vincolante per le autorità fiscali, a meno che siano state violate norme imperative del diritto commerciale o che norme fiscali correttive lo richiedano;
- il manuale svizzero di revisione prevede che le vacanze di cui gli impiegati non hanno goduto debbano apparire nei saldi finanziari alla chiusura dei conti, sotto la voce accantonamenti oppure sotto i ratei e i risconti passivi (debito nei confronti degli impiegati);
- il Tribunale federale ha ritenuto che l’accantonamento «per vacanze» non può essere considerato come contabilizzato in relazione agli impegni il cui ammontare è ancora indeterminato o ai rischi di perdite imminenti risultanti da affari in corso;
- per il Tribunale federale, tale accantonamento rappresenta un onere futuro il cui rischio di perdita non è accertato;
- in definitiva, gli accantonamenti non giustificati vengono comunque aggiunti all’utile imponibile;
- la prassi fiscale non è più allineata alla prassi contabile;
- l’ultimo aggiornamento, del 17 dicembre 2024, apportato alle domande frequenti di EXPERTsuisse sui temi del diritto contabile ricorda che l'articolo 959 capoverso 5 CO stabilisce che i debiti che risultano da eventi passati, i quali comportano un probabile deflusso di mezzi e il cui importo può essere stimato in modo attendibile, devono essere iscritti nel capitale di terzi;
- tale aggiornamento conclude che, per quanto riguarda le delimitazioni concernenti le vacanze e le ore supplementari, le condizioni in questione sono soddisfatte. Il fatto generatore è il diritto alle vacanze o alla compensazione delle ore supplementari al momento in cui sorgono tali obbligazioni, il flusso di benefici economici (prestazione lavorativa persa o denaro) è probabile e il valore può essere stimato con un grado di affidabilità sufficiente (moltiplicazione [per collaboratore] dei crediti in materia di vacanze e di ore supplementari in ore, applicando la tariffa oraria dei costi salariali, delle prestazioni sociali ecc.);
- che alcuni Cantoni continueranno a riconoscere l’accantonamento «per vacanze» nonostante la sentenza 9C_192/2024 del Tribunale federale,
chiede all’Assemblea federale di:
modificare la legislazione federale in materia fiscale al fine di riallineare la prassi fiscale a quella contabile, consentendo perciò alle persone giuridiche di dedurre l’onere legato all’accantonamento per vacanze non godute.
Begründung
Nella sua sentenza del 3 luglio 2024 (9C_192/2024), il Tribunale federale si è pronunciato sulla deducibilità di un accantonamento per vacanze effettuato da una società anonima con sede nel Cantone di Ginevra.
L’amministrazione fiscale ginevrina aveva respinto tale accantonamento, ritenendo che costituisse un onere futuro non giustificato dall’uso commerciale e che servisse a ridurre artificialmente l’utile imponibile dell’impresa.
Secondo il Tribunale federale, gli accantonamenti sono deducibili soltanto se concernono impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è indeterminato o rischi di perdite imminenti nel corso dell’esercizio (art. 63 cpv. 1 LIFD). In base alla sentenza citata, l’accantonamento «per vacanze» non può essere considerato contabilizzato in relazione a impegni sussistenti il cui ammontare è ancora indeterminato (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. a LIFD) o a un rischio di perdite che non si baserebbe ancora su impegni effettivi e che non riguarda attivi del patrimonio circolante (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. c LIFD). Il Tribunale federale ritiene che l’accantonamento per vacanze non godute costituirebbe una riserva per obblighi futuri, non deducibile fiscalmente. Gli accantonamenti costituiti per spese future, come quelli relativi a oneri che l’impresa dovrà sostenere in un secondo momento, sono classificati come riserve.
In base al principio della periodicità del diritto fiscale, le riserve fanno parte del reddito imponibile e non possono essere dedotte da quest’ultimo prima che la società debba sostenere gli oneri in questione. Il diritto fiscale vieta peraltro la costituzione di riserve occulte tramite accantonamenti, anche se ciò è tollerato dal diritto delle obbligazioni e praticato fondandosi sull’uso commerciale. Gli accantonamenti sono ammissibili solo se chiaramente limitati e collegati all’esercizio in corso.
La sentenza citata potrebbe ripercuotersi sul modo in cui le amministrazioni fiscali cantonali trattano la deducibilità degli accantonamenti per vacanze non godute. Alcune amministrazioni potrebbero ora adottare un approccio più rigido, riesaminando e potenzialmente rifiutando la deduzione di tali accantonamenti in futuro, mentre altre hanno già annunciato di non voler seguire tale approccio nonostante la sentenza.
Secondo il manuale svizzero di revisione, è opportuno che i crediti del personale relativi alle vacanze e alle ore supplementari siano oggetto di un accantonamento o di ratei e risconti passivi. Questo elemento è quindi richiesto e oggetto di verifica da parte dei revisori.
La presente proposta chiede l’allineamento della prassi fiscale e della prassi contabile, invitando l’Assemblea federale a modificare la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Va infine sottolineato che l’approccio ginevrino non porta alcun aumento delle entrate fiscali poiché l’accantonamento, che viene ripreso e imposto nel momento in cui è effettivamente sciolto, sarà compensato da una riserva occulta imposta che sarà costituita al momento della ripresa. Per contro, tale approccio comporta complicazioni amministrative sia per l’amministrazione fiscale sia per le aziende.