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26.3083 · Interpellanza · 2026-03-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Con la sentenza 2C_46/2024 del 5 febbraio 2025 il Tribunale federale ha stabilito, in modo vincolante per tutta la Svizzera, che un’azienda che cede i servizi di un lavoratore per il tramite di piattaforme digitali e accorda per l’essenziale alla piattaforma il potere di impartire istruzioni al lavoratore esercita un’attività di fornitura di personale a prestito soggetta all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 LC. La sentenza 2C_220/2024 ha confermato esplicitamente questa giurisprudenza.

L’articolo 40 LC dispone che l’esecuzione della LC spetta ai Cantoni. La vigilanza compete invece alla SECO. A seguito della sentenza alcuni Cantoni, come Ginevra e Basilea Città, hanno emesso di propria iniziativa decisioni d’accertamento estendendo la loro esecuzione a tutti i prestatori di personale basati su una piattaforma che operano sul loro territorio. A Ginevra, a fine febbraio 2026 i prestatori che non adempivano i requisiti legali sono stati esclusi dalla piattaforma. Questa esecuzione dimostra l’efficacia delle basi legali esistenti.

Tuttavia, non è chiaro se l’esecuzione in questione sia uniforme in tutta la Svizzera. L’esistenza di differenze significative tra i Cantoni genererebbe distorsioni della concorrenza e penalizzerebbe le aziende adempienti.

  1. Dopo la sentenza del Tribunale federale 2C_46/2024, la SECO ha fatto il punto della situazione determinando in quali Cantoni i prestatori di personale basati su una piattaforma sono stati esaminati in base all’articolo 12 LC? Quali conclusioni si possono trarre?

  2. Come valuta il Consiglio federale l’attuale stato di esecuzione della LC? Rileva differenze significative tra i Cantoni?

  3. La SECO dispone di una linea guida per l’esecuzione delle decisioni d’accertamento concernenti i modelli di piattaforma gestiti da algoritmi? In caso negativo, è prevista una simile guida?

  4. Quali misure di coordinamento ha adottato la SECO dopo la sentenza?

  5. Il Consiglio federale ritiene che l’approccio di Ginevra, ossia l’estensione sistematica dei requisiti della LC a tutti i prestatori di personale basati su una piattaforma, sia conforme al diritto federale e sia trasponibile ad altri Cantoni?

  6. In che modo il Consiglio federale garantisce che un’autorizzazione di fornitura di personale rilasciata da un Cantone rimanga subordinata all’effettivo rispetto dei requisiti LC, anche se il personale è prevalentemente impiegato in altri Cantoni?

  7. Ritiene che sia necessario modificare l’articolo 26 OC per stabilire espressamente che la gestione tramite algoritmi corrisponde a un diritto di impartire istruzioni?

  8. Qual è a suo parere il rischio che il modello della fornitura di personale a prestito per il tramite di una piattaforma sia esteso ad altri settori se non viene inviato un segnale a favore di un’esecuzione uniforme?

Stellungnahme des Bundesrates

  1. In qualità di autorità di vigilanza la SECO garantisce che la legge sul collocamento (LC, RS 823.11) sia applicata in modo uniforme dalle autorità cantonali. A tal fine ha pubblicato il testo Direttive e commenti relativi alla LC (www.lavoro.swiss > Agenzie di collocamento > Collocamento privato e personale a prestito), il cui contenuto viene spesso citato dai tribunali. La SECO partecipa più volte all’anno a riunioni con le autorità cantonali ed effettua audit presso queste ultime. La SECO ha assistito le autorità ginevrine nella redazione delle prese di posizione relative alle sentenze del Tribunale federale citate nel testo dell’interpellanza e vigila, tra l’altro, sull’applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di esecuzione della LC da parte degli uffici cantonali del lavoro. La LC si applica a tutti i datori di lavoro di piattaforme qualora operino nel settore della fornitura di personale a prestito. Non dovrebbero quindi esserci differenze intercantonali significative a livello di esecuzione né distorsioni della concorrenza a sfavore delle imprese che rispettano i requisiti.

  2. Non si riscontrano differenze. L’esecuzione della LC è uniforme in tutta la Svizzera secondo le istruzioni della SECO contenute nel testo Direttive e commenti relativi alla LC.

  3. Con le Direttive e commenti relativi alla LC esiste già una linea guida per l’esecuzione; la SECO sostiene inoltre i servizi cantonali nei loro compiti esecutivi, così come ha fatto con il Cantone di Ginevra nel quadro delle due sentenze del Tribunale federale.

  4. La SECO gestisce, unitamente all’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), un gruppo di lavoro strategico e un gruppo di lavoro tecnico sul tema delle aziende di piattaforma.

  5. Entrambe le sentenze del Tribunale federale sono state emesse sulla base della prassi attuale in materia di esecuzione. Sono conformi al diritto federale e applicabili a tutte le aziende di piattaforma che esercitano un’attività di fornitura di personale a prestito.

  6. Ogni volta che viene rilasciata un’autorizzazione di fornitura di personale a prestito le disposizioni della LC devono essere rispettate sia al momento del rilascio dell’autorizzazione che nel quadro del successivo svolgimento dell’attività. In base alla LC, i lavoratori di un’impresa di fornitura di personale a prestito possono essere forniti a prestito anche in Cantoni diversi da quello in cui ha sede il prestatore.

  7. Come mostrano le due sentenze del Tribunale federale, non è necessario modificare l’articolo 26 dell’ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111). In base alle disposizioni legali vigenti, tutte le aziende di piattaforma che esercitano un’attività di fornitura di personale a prestito sono già soggette alla LC e necessitano di un’autorizzazione per tale attività.

  8. La LC si applica già oggi a tutte le imprese di fornitura di personale a prestito che operano tramite piattaforme, per cui il rischio evocato non sussiste.