26.3090 · Mozione · 2026-03-11
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incarico di ammodernare il controllo di sicurezza relativo alle persone (CSP) in seno all’Amministrazione federale, all’Assemblea federale e nell’ambito dei compiti parastatali in modo tale da garantire standard minimi unitari. In particolare occorre:stabilire in modo vincolante criteri basati sul rischio per quanto riguarda il tipo, il grado di approfondimento e la periodicità dei controlli (classificazione in base a funzione, accessi e fabbisogno di protezione delle informazioni/degli impianti);definire ruoli, competenze e direttive in materia di qualità chiari (tra cui documentazione, controlli interni, audit a campione, gestione degli errori e dei reclami);impostare le procedure in modo integralmente digitale ed efficiente (dossier standardizzati, flussi di dati sicuri, tracciabilità/verbalizzazione), rispettando rigorosamente le prescrizioni in materia di protezione dei dati e il principio di proporzionalità;presentare regolarmente rapporti al Parlamento sull’attuazione, sui tempi di elaborazione, sugli indicatori di qualità e sui rischi sistemici individuati. CofirmatariBarandun, Candinas Martin, Chappuis, Nause
Begründung
Il controllo di sicurezza relativo alle persone rappresenta uno strumento centrale per la protezione di informazioni sensibili e processi critici della Confederazione. Allo stesso tempo interferisce nei diritti della personalità e deve quindi essere strutturato in modo conforme allo Stato di diritto, proporzionato e coerente sotto il profilo qualitativo. Standard diversi, discontinuità di supporto e responsabilità poco chiare provocano lacune di sicurezza, incertezza del diritto e inutili ritardi. Un’armonizzazione basata sul rischio con chiare prescrizioni in materia di qualità nonché procedure digitalizzate e tracciabili rafforza sia la sicurezza che la fiducia e aumenta l’efficienza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Riguardo al punto 1: i criteri basati sul rischio citati sono già contenuti nelle disposizioni di legge relative al tipo, al grado di approfondimento e alla periodicità. In tal senso il DDPS (SEPOS) rimanda , tra l’altro, agli articoli 27-30 della legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128), articolo 34 LSIn, articolo 38 LSIn, articolo 43 LSIn nonché alle relative disposizioni d’esecuzione contenute nell’ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 128.31) (compreso il relativo allegato 7). Riguardo al punto 2: i ruoli, le competenze e le direttive in materia di qualità sono anch’essi definiti e vengono già oggi verificati regolarmente tramite audit interni ed esterni. Attualmente, i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS e della CaF stanno trattando il postulato Golay (24.4203; Controlli di sicurezza. L'interesse dello Stato contro la libertà personale?). I risultati saranno disponibili entro la fine del 2026. Riguardo al punto 3: la procedura è già in gran parte digitale ed efficiente, ciononostante i servizi specializzati del DDPS e della CaF continuano a lavorare per ottimizzarla. Attualmente, l’applicazione specialistica del servizio specializzato CSP del DDPS è in fase di aggiornamento risp. sostituzione. Va inoltre ricordato che la Revisione interna del DDPS ha segnalato la possibilità di procedere ad un’ulteriore digitalizzazione e ha formulato le relative raccomandazioni (pubblicazione del rapporto e delle misure il 13.03.2026). Riguardo al punto 4: la funzione di vigilanza del Consiglio federale deriva dagli art. 187 cpv. 1 Cost. (RS 101) e art. 8 cpv. 2 LOGA (RS 172.010). L’articolo 32 OCSP specifica che la liceità del trattamento dei dati personali da parte dei servizi specializzati CSP deve essere verificata almeno ogni cinque anni da parte di un servizio indipendente. A ciò provvedono il DDPS e la Cancelleria federale. Nel suo parere del 18 febbraio 2026 sul rapporto della Commissione di gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) intitolato «Controlli di sicurezza delle persone effettuati dal servizio specializzato della Cancelleria federale» (FF 2026 442), il Consiglio federale ha inoltre prospettato l’introduzione di un’ulteriore valutazione a livello di ordinanza: un organismo esterno dovrà accertare con cadenza quadriennale se i processi e gli strumenti dei servizi specializzati CSP sono adeguati e vengono impiegati in modo opportuno. Tali rapporti consentono al Cancelliere o alla Cancelliera federale risp. al Segretario o alla Segretaria di Stato SEPOS, di decidere in merito a eventuali necessità di intervento nella propria unità organizzativa e di esercitare così in modo più mirato la funzione di vigilanza ai sensi degli articoli 37, 38 e 45 della LOGA. In un’ottica di trasparenza questi rapporti di valutazione esterni andranno pubblicati. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria un'ulteriore rendicontazione periodica al Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.