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26.3095 · Interpellanza · 2026-03-11

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Prima dell’entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione (LPAM), nel 2001, la donazione di sperma in Svizzera non era disciplinata in maniera uniforme. Mancavano direttive chiare in merito sia all’anonimato del donatore sia ai diritti dei bambini concepiti con questo metodo di procreazione. Nella pratica, spesso le donazioni erano anonime.Con l’entrata in vigore della LPAM il 1° gennaio 2001 sono tuttavia state introdotte condizioni quadro vincolanti. Da allora, la donazione anonima di sperma è vietata. L’identità dei donatori, i dati medici e i dati riguardanti le caratteristiche fisiche vanno registrati e trasmessi all’Ufficio federale dello stato civile (UFSC). Al più tardi a partire dal 18° anno di età, chi è stato concepito mediante una donazione di sperma eterologa secondo la LPAM può chiedere informazioni sui dati riguardanti il donatore (art. 27 LPAM).Se il concepimento è avvenuto prima del 2001, si applica l’articolo 41 capoverso 2 LPAM e le persone in questione possono chiedere informazioni ai medici curanti o alle strutture mediche. Tuttavia, nella pratica, gli interessati si vedono spesso rispondere che la donazione è avvenuta in forma anonima o che la documentazione è stata distrutta, persino nei casi in cui la LPAM era già in vigore al termine della durata di conservazione. Un caso recente del Cantone di San Gallo illustra il problema in maniera esemplare: una persona concepita mediante donazione di sperma eterologa, rivoltasi al servizio specializzato dell’associazione PACH (Pflege- und Adoptivkinder Schweiz), è già riuscita a trovare 23 fratellastri e sorellastre attraverso una banca dati genetica (stato a fine febbraio 2026). L’ospedale competente nel Cantone di San Gallo, o l’ente subentrante, non può però fornire alcuna informazione al riguardo, perché tutti i documenti sono stati distrutti. Sono noti casi analoghi anche in altri Cantoni.Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:Come vengono sostenute oggi le persone interessate, concepite prima del 2001 mediante una donazione di sperma eterologa, nella ricerca del loro donatore?Quali offerte gratuite di consulenza (psicologica, genealogica, legale) hanno a disposizione?L’articolo 41 capoverso 2 LPAM ha cambiato la prassi relativa alla conservazione dei documenti? Come spiega il Consiglio federale il fatto che siano stati distrutti documenti anche se la LPAM era già in vigore? Quali conseguenze ne derivano?Sono disponibili informazioni su donatori il cui sperma è stato utilizzato per un gran numero di trattamenti?Il Consiglio federale è disposto ad approfondire questo tema?In che modo si terrà conto di queste sfide nell’ambito della revisione della LPAM?

Stellungnahme des Bundesrates

L’articolo 119 capoverso 2 lettera g della Costituzione federale (RS 101) sancisce il diritto di tutte le persone di accedere ai propri dati genetici. Il diritto di chiedere informazioni secondo l’articolo 27 capoverso 1 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11) menzionato dall’interpellante concretizza questo principio. I medici curanti hanno il dovere di documentare i dati previsti per legge del donatore di sperma e dei genitori intenzionali e di trasmetterli all’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) immediatamente dopo la nascita del bambino (art. 25 LPAM). Spetta all’UFSC rispondere alle domande d’informazione.Dato che l’obbligo di trasmissione dei dati all’UFSC di cui all’articolo 25 LPAM è stato introdotto soltanto con l’entrata in vigore della LPAM, l’ufficio in questione non dispone di dati relativi ai concepimenti mediante donazione di sperma anteriori al 1° gennaio 2001 e non gli è pertanto possibile rilasciare informazioni secondo l’articolo 27 LPAM. L’articolo 41 capoverso 2 LPAM prevede che in tali casi spetti ai medici curanti dare informazioni alle persone interessate, in applicazione analogica dell’articolo 27 LPAM. Questa ripartizione delle competenze si fonda su una scelta intenzionale del legislatore.Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza di conoscere le proprie origini e si rammarica che in alcuni casi tali dati non siano più disponibili per le persone concepite prima dell’entrata in vigore della LPAM. L’esecuzione della LPAM spetta tuttavia ai Cantoni, che sono competenti anche per il rilascio delle autorizzazioni ai medici della procreazione e per la vigilanza sull’esercizio della professione conforme alla legge (art. 8 e 12 LPAM). Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue: 1. Sebbene la LPAM non preveda alcuna forma di sostegno da parte delle autorità federali, esistono diverse organizzazioni private che lo offrono. 2. Nella pagina web dell’UFSC dedicata alla donazione di sperma, alla voce «Indirizzi» figura un elenco di associazioni e centri di consulenza (consultabile all’indirizzo www.ufg.admin.ch Società Stato civile Domande frequenti 7. Donazione di sperma). Alcuni di questi offrono una prima consulenza gratuita, mentre per altri è necessaria l’adesione. 3. Il Consiglio federale non sa se e in che misura l’articolo 41 capoverso 2 LPAM abbia influito sulla gestione dei dati dei donatori nelle cliniche di procreazione assistita né se i dati dei donatori relativi a procedimenti di procreazione assistita anteriori all’entrata in vigore della LPAM siano stati distrutti. Spetta ai Cantoni vigilare sia sulle cliniche interessate sia sul rispetto da parte di queste ultime dell’obbligo di rilasciare informazioni sui donatori di sperma dell’epoca. 4. Il rapporto della Commissione di esperti di genetica umana e di medicina della riproduzione del 19 agosto 1988 (FF 1989 III 881, 933) indicava che lo sperma di un singolo donatore veniva generalmente utilizzato fino all’ottenimento di dieci gravidanze. Secondo il messaggio relativo alla LPAM, anche le direttive medico-etiche per la procreazione con assistenza medica emanate il 31 dicembre 1990 dall’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) prevedevano un limite massimo di dieci bambini concepiti per ciascun donatore (FF 1996 III 189, 194). La vigilanza sull’attività dei medici nell’ambito della medicina della procreazione assistita rientrava già allora nella sfera di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale non dispone di dati secondo cui prima del 2001 gli spermatozoi di singoli donatori abbiano portato al concepimento di una molteplicità di bambini, ma deplora il fatto che, stando alle indicazioni dell’interpellante, le direttive dell’ASSM non siano state sempre rispettate. 5. Prima del 2001, le donazioni di sperma erano di competenza cantonale e, secondo la normativa e la prassi dell’epoca, avvenivano quasi sempre in forma anonima. Ammesso che le cliniche dispongano ancora oggi dei documenti relativi ai donatori, la Confederazione non ha la competenza di esigerne la trasmissione. Data la situazione, non dispone pertanto della facoltà di approfondire sistematicamente questo tema. Il Consiglio federale è però disposto a discuterne con i Cantoni, nel limite delle competenze e delle possibilità della Confederazione. 6. Nel quadro dell’attuale revisione totale della LPAM, l’Ufficio federale della sanità pubblica verificherà in che misura le disposizioni legislative possono sostenere le persone interessate nella ricerca del loro donatore.