26.3100 · Mozione · 2026-03-12
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche legislative che permettano di adottare sanzioni mirate nei confronti dei Paesi d’origine non cooperativi. Occorre inoltre creare le basi legali per negoziare e adottare soluzioni con Paesi terzi sicuri.
Begründung
Da anni l’Europa è alla ricerca di strumenti per ridurre la migrazione irregolare, combattere le reti di passatori e accelerare le procedure d’asilo. Il 5 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha adottato nuove regole che, tra le altre cose, istituiscono un elenco a livello UE di Paesi d’origine sicuri e autorizzano gli Stati membri a concludere accordi con Paesi terzi in cui esaminare le domande d’asilo. Il modello degli «hub di ritorno» e il fatto di vincolare maggiormente la cooperazione in materia di riammissione ad altre leve politiche (visti, aiuto allo sviluppo) sono temi già discussi in varie sedi a livello europeo.
La Svizzera registra ripetutamente domande d’asilo presentate da persone che prima di entrare nel nostro Paese vivevano da lungo tempo in Stati terzi nei quali non erano esposte ad alcuna minaccia immediata. Secondo il diritto vigente, è possibile non entrare nel merito della domanda d’asilo se il Paese terzo è considerato sicuro. Tuttavia, all’atto pratico spesso il rinvio non può essere effettuato a causa dell’assenza di accordi o perché lo Stato in questione si rifiuta di riammettere persone. Queste lacune intaccano la credibilità del sistema d’asilo, che deve offrire protezione laddove effettivamente necessaria. La questione è oggetto del postulato Caroni 23.4490, che incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto in cui analizza le possibilità di trasferire all’estero (in particolare in Paesi terzi) le procedure d’asilo e l’esecuzione degli allontanamenti e di esaminare la loro compatibilità con le norme svizzere.
Oltre a una maggiore cooperazione in materia di riammissione, la Svizzera necessita di strumenti efficaci che le consentano di adottare un approccio più rigoroso nei confronti dei Paesi che sistematicamente ostacolano o impediscono le riammissioni. Restrizioni mirate sui visti e la condizionalità rappresentano strumenti standard internazionali proporzionati in grado di aumentare la disponibilità alla riammissione senza impedire agli aventi diritto alla protezione di fruire dei rimedi giuridici o della protezione internazionale. Inoltre, gli «hub di ritorno» e le soluzioni con Paesi terzi consentono di gestire o alloggiare sistematicamente al di fuori dell’Europa le persone respinte, purché siano garantiti standard minimi in materia di diritti umani e di procedura.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il tasso dei ritorni registrato dalla Svizzera, uno dei più elevati in Europa, è ammontato a quasi il 56 per cento nel 2023 e nel 2024 ha raggiunto il 63 per cento per le espulsioni per motivi penali. Pur basando la propria politica migratoria sul dialogo e il partenariato, il nostro Paese dispone anche di strumenti che gli permettono di adottare misure nei confronti dei Paesi non cooperativi. Nell’ambito dell’associazione a Schengen, la Svizzera ha ripreso il meccanismo in materia di visti citato nella mozione (art. 25a del codice dei visti Schengen), che applica con successo di concerto con gli altri Stati Schengen: in questo contesto vengono già intimate o introdotte misure in materia di visti.Una volta adottato, il nuovo regolamento UE sui rimpatri citato nella mozione sarà notificato alla Svizzera quale sviluppo dell’acquis di Schengen. Il nostro Paese avrà poi due anni per procedere alle necessarie modifiche della legislazione nazionale, conformemente all’Accordo di associazione a Schengen. Nel suo rapporto del 15 aprile 2026 in adempimento del postulato Caroni 23.4490, il Consiglio federale ha analizzato la situazione all’estero in materia di procedure d’asilo ed esecuzione degli allontanamenti. È vero che la delocalizzazione in uno Stato terzo delle procedure d’asilo e degli allontanamenti è giuridicamente possibile, a condizione di apportare le pertinenti modifiche legislative. Un tale passo comporta tuttavia numerosi ostacoli e rischi. I progetti di delocalizzazione finora avviati a livello europeo non sono stati implementati oppure si sono rivelati inefficaci. Considerando il fallimento dei progetti finora avviati, la difficoltà nel trovare uno Stato partner, l’incerto rapporto costi-benefici e il rischio di dipendere da un Paese terzo o addirittura di subirne una qualche forma di ricatto, il Consiglio federale continua per il momento a osservare gli sviluppi a livello europeo. Qualora dovessero concretizzarsi modelli di delocalizzazione che possano essere attuati rispettando il quadro giuridico nel suo complesso, il Consiglio federale riesaminerà la possibilità per la Svizzera di parteciparvi a fianco di partner europei o di attuarli autonomamente.Nel summenzionato rapporto, il Consiglio federale è inoltre giunto alla conclusione che gli approcci di delocalizzazione possono al massimo integrare i sistemi nazionali, ma non sostituirli. Il buon funzionamento dei sistemi d’asilo e di ritorno è fondamentale per garantire una gestione efficace della migrazione. Nell’ambito della strategia in materia d’asilo 2027 adottata a novembre 2025, i tre livelli statali hanno pertanto concordato misure concrete per migliorare e sviluppare in maniera mirata il sistema svizzero d’asilo, accelerando ulteriormente le procedure d’asilo, smaltendo più rapidamente i casi pendenti, rendendo il sistema più reattivo alle fluttuazioni e promuovendo l’integrazione in modo più vincolante. Il Consiglio federale ha inoltre integrato la migrazione nella sua strategia di cooperazione internazionale 2021-2024 quale tema trasversale, attuando in tal modo il mandato parlamentare per una connessione strategica tra la cooperazione internazionale e la politica migratoria. Il Consiglio federale ha invece a più riprese respinto una condizionalità negativa della cooperazione internazionale. Il decreto federale del 9 dicembre 2024 concernente il finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo per il periodo 2025–2028 e quello del 17 dicembre 2024 concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario nonché a favore dell’Ucraina e della regione nel periodo 2025–2028 prevedono che il Consiglio federale riduca i programmi nei Paesi prioritari della cooperazione bilaterale allo sviluppo se questi non sono sufficientemente disposti ad accettare il legame tra la cooperazione allo sviluppo e le questioni inerenti alla migrazione. Attualmente questa misura non è opportuna in nessun Paese prioritario. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca esaminano regolarmente questa possibilità all’interno della struttura di cooperazione interdipartimentale in materia di migrazione internazionale. L’approccio scelto, basato sul partenariato con i Paesi terzi, ha dato buoni risultati. I mezzi necessari destinati alla politica migratoria estera sono riesaminati a intervalli regolari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.