26.3111 · Mozione · 2026-03-16
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 20a capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) in modo tale che l’utilizzo, da parte dell’acquirente, di riserve di liquidità entro cinque anni dal trasferimento di un’impresa non venga considerato una liquidazione parziale per il venditore soggetta a imposizione, purché i fondi siano impiegati per investimenti aziendali o per il rafforzamento del capitale aziendale.
Begründung
L’attuale disposizione di cui all’articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD pone i venditori di imprese dinanzi a un problema di fondo: essi sono gravati sul piano fiscale per le decisioni aziendali dell’acquirente, benché dopo la vendita non abbiano più alcuna influenza sulla gestione aziendale o sull’utilizzo della liquidità disponibile nell’impresa. Questa prassi costringe gli acquirenti a lasciare inutilizzate le riserve di liquidità nell’impresa oppure a inserire nei contratti di compravendita complesse clausole di blocco dei fondi, al fine di evitare rischi fiscali per il venditore. Entrambe le opzioni limitano la libertà d’azione economica dell’acquirente e la flessibilità necessaria per una successione d’impresa ben riuscita.
La penalizzazione sistematica dei venditori attraverso l’imposizione di decisioni sulle quali non esercitano più alcun controllo è in contrasto con il principio della responsabilità fiscale e crea un’incertezza giuridica inutile. Questa situazione ha ripercussioni negative dirette sull’attrattiva della Svizzera quale sede per i trasferimenti di imprese, in particolare per gli investitori internazionali che esitano a effettuare acquisizioni in presenza di rischi fiscali. Inoltre, la normativa attuale spesso vincola in modo improduttivo le riserve di liquidità, anziché promuovere gli investimenti per la crescita o l’innovazione. Un adeguamento della legge che limiti l’imposizione ai prelevamenti privati effettivi del venditore non solo creerebbe maggiore certezza del diritto, ma rafforzerebbe anche la competitività della Svizzera come piazza economica. Questo sarebbe un passo importante, soprattutto per le PMI che necessitano di soluzioni di successione flessibili, al fine di agevolare il ricambio generazionale e preservare un tessuto imprenditoriale svizzero dinamico.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’attuale articolo 20a LIFD è stato introdotto nel 2006 per codificare e al contempo limitare la prassi allora applicata dal Tribunale federale in merito alla liquidazione parziale indiretta. La delimitazione tra gli utili in capitale esenti da imposta e i dividendi imponibili rimane tuttora indispensabile in ambito di diritto fiscale. L’articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD prevede tale delimitazione, in quanto stabilisce che la distribuzione della sostanza non necessaria all’esercizio aziendale è un presupposto imprescindibile per l’imposizione presso il venditore. Questo criterio è concretizzato sia dalla prassi sia dalla giurisprudenza. Secondo il Consiglio federale, le riserve di liquidità citate nella mozione sono da considerarsi come sostanza non necessaria all’esercizio aziendale in forma liquida. Per sottoporla a imposizione occorrerebbe introdurre nella legge una condizione relativa alla fattispecie, soluzione che nella pratica appare ben poco attuabile. Nel contesto di un gruppo di imprese contraddistinto da diversi flussi finanziari, come investimenti e rimborsi di crediti, sarebbe pressoché impossibile provare che i fondi distribuiti sono impiegati per investimenti aziendali o il rafforzamento del capitale aziendale, poiché i mezzi liquidi sono di per sé fungibili. Già oggi è possibile distribuire prima della vendita la sostanza non necessaria all’esercizio aziendale, la cui successiva distribuzione avrebbe ripercussioni fiscali inaspettate per i venditori. La riduzione del prezzo d’acquisto dovuta al fatto che la sostanza non necessaria all’esercizio aziendale non è trasferita, rende l’acquisto abbordabile a un numero maggiore di persone e agevola successioni aziendali flessibili nel settore delle PMI. La regolamentazione attuale serve a limitare la strutturazione delle vendite di società dettata da motivi di pianificazione fiscale che mira a trasformare il ricavo imponibile della liquidazione in utile in capitale esente da imposta. La mozione favorirebbe questo strumento di pianificazione fiscale e porterebbe verosimilmente a un maggiore ricorso a tali strutturazioni. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto alcuna necessità di adeguare la legislazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.