26.3117 · Interpellanza · 2026-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Da alcuni mesi diversi esperti di diritto in materia di esecuzione e fallimento hanno rilevato un cambiamento nella prassi adottata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nell’ambito delle procedure concordatarie che coinvolgono crediti fiscali riguardanti l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Dal 1° gennaio 2025, a seguito della revisione della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1), i crediti di diritto pubblico sono soggetti a esecuzione in via di fallimento e non più in via di pignoramento.
Da allora, sembrerebbe che l’AFC adotti un approccio più restrittivo nei confronti delle proposte di concordato, anche in situazioni in cui accettarle consentirebbe di garantire un rimborso parziale dei crediti fiscali e la prosecuzione dell’attività dell’impresa interessata.
In alcuni casi il rifiuto di una proposta di concordato può condurre a un fallimento, con conseguente cessazione dell’attività e perdita dei posti di lavoro, oltre a un risultato finanziario potenzialmente meno favorevole per la Confederazione.
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di un’evoluzione della prassi adottata dall’AFC nell’ambito delle procedure concordatarie che coinvolgono crediti fiscali riguardanti l’IVA?
2. Quali criteri applica l’AFC nel decidere se aderire o meno a una proposta di concordato?
3. Nella sua valutazione, l’AFC tiene conto delle entrate che la Confederazione potrebbe ottenere aderendo a una proposta di concordato, rispetto a quelle derivanti da un fallimento?
4. L’AFC prende altresì in considerazione le conseguenze economiche più ampie, in particolare in termini di occupazione e di salvaguardia del tessuto economico?
5. Il Consiglio federale ritiene che la prassi attuale consenta di conciliare adeguatamente la tutela degli interessi finanziari della Confederazione con la salvaguardia del tessuto economico?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale conferma che non vi è stata alcuna evoluzione della prassi adottata dall’AFC nell’ambito delle procedure concordatarie che coinvolgono crediti fiscali derivanti dall’IVA. L’AFC agisce entro i limiti del quadro legale applicabile. A tale riguardo va osservato che essa non riscuote unicamente l’IVA, ma anche l’imposta preventiva, le tasse di bollo, il canone radiotelevisivo e provvede al recupero dei crediti derivanti da procedimenti penali. 2.–5. L’AFC esamina le procedure concordatarie nel rispetto delle disposizioni legali vigenti valutando caso per caso. In particolare, tiene conto delle possibili conseguenze finanziarie per la Confederazione nonché delle condizioni economiche generali. Soltanto la legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) prevede esplicitamente che l’AFC può accordare un condono dell’imposta o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito, nell’ambito di una procedura di concordato giudiziale (art. 92 cpv. 2 LIVA). Di conseguenza, in assenza di impedimenti legali legati all’origine dei diversi crediti federali insinuati, l’AFC procede a una valutazione del caso concreto, tenendo conto in particolare del rispetto degli obblighi fiscali durante la procedura concordataria, della situazione finanziaria dell’impresa nonché delle prospettive economiche. Quando le condizioni sono rispettate, l’adesione a un concordato può prevalere sulla procedura di fallimento. Per quanto concerne l’IVA, occorre precisare che non si tratta di un onere fiscale a carico dell’impresa, poiché sono i clienti a sostenerla. Le imprese sono tenute a versare i corrispondenti ricavi alla Confederazione.