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26.3120 · Mozione · 2026-03-16

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un progetto di atto normativo che preveda lo stralcio dell’articolo 22 della legge sulle epidemie (LEp).

Begründung

Secondo l’articolo 22 LEp, se esiste un pericolo considerevole, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi di popolazione a rischio, di persone particolarmente esposte e di persone che esercitano determinate attività. Ad oggi, i Cantoni di Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Berna, Glarona, Obvaldo, Svitto, Turgovia e Uri non prevedono vaccinazioni obbligatorie. I Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo e Soletta si sono avvalsi della norma di delega secondo l’articolo 22 LEp e hanno introdotto un obbligo di vaccinazione senza disposizioni penali, mentre i seguenti Cantoni hanno introdotto un obbligo di vaccinazione con disposizioni penali: Appenzello Esterno, Basilea Campagna, San Gallo (non ancora in vigore), Sciaffusa (non ancora in vigore), Ticino, Vallese, Vaud, Zugo e Zurigo. Il Cantone di Zurigo, per esempio, ha sancito nella legge una comminatoria di pena esplicita fino a 50 000 franchi. Anche a San Gallo, il Governo cantonale intende introdurre una disposizione penale esplicita con multe fino a 20 000 franchi. Oltre alle disposizioni penali fortemente discutibili, spiccano altri aspetti: Ticino e Vaud prevedono la possibilità di introdurre una vaccinazione obbligatoria per l’intera popolazione o per l’intero territorio cantonale. In presenza di motivi importanti, il Cantone di Zugo consente anche il collocamento in una struttura detentiva idonea. Il Cantone del Vallese prevede una multa fino a 100 000 franchi o la reclusione fino a tre mesi. I principi della proporzionalità sono quindi completamente scardinati. Le disposizioni penali e le multe sono tuttavia problematiche anche per il fatto che esulano dal quadro stabilito dalla legislazione federale nell’articolo 22 LEp e violano quindi il principio della legalità. Tali disposizioni penali sono pertanto contrarie al diritto federale e incostituzionali. Ancora una volta appare evidente che norme di delega formulate in modo impreciso come quella dell’articolo 22 LEp espongono al rischio di un abuso di potere da parte dello Stato. Come è stato assicurato dal Consiglio federale, quella relativa alle vaccinazioni deve rimanere una decisione individuale e personale. Di conseguenza, l’articolo 22 va stralciato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

A titolo di premessa, il Consiglio federale precisa che al momento della presentazione di questa mozione la revisione parziale della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) è al vaglio del Parlamento (oggetto 25.069 Legge sulle epidemie. Modifica). Nel quadro delle deliberazioni possono anche essere formulate richieste di modifica di singole disposizioni della LEp vigente

Nel suo messaggio del 20 agosto 2025 concernente la modifica della LEp (FF 2025 3117, pag. 54), il Consiglio federale ha sottolineato che la possibilità di prevedere un obbligo vaccinale resta subordinata a requisiti severi e non viene ampliata. Dopo un’attenta valutazione, non ha preso in considerazione le proposte di stralciare l’articolo 22 LEp presentate nell’ambito della procedura di consultazione. Lo stralcio dell’articolo 22 LEp non è opportuno, poiché un obbligo vaccinale può essere necessario in situazioni eccezionali specifiche per proteggere la salute pubblica nonché garantire l’assistenza sanitaria e la sicurezza pubblica.
Secondo l’articolo 22 LEp, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni soltanto se esiste un pericolo considerevole. L’articolo 38 capoverso 1 dell’ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1) definisce i criteri per determinare l’esistenza di un pericolo considerevole, tra cui figurano la gravità di una possibile malattia e il rischio di una sua propagazione, il pericolo per persone particolarmente vulnerabili, la situazione epidemiologica a livello cantonale, nazionale e internazionale, l’efficacia attesa di un eventuale obbligo di vaccinazione, nonché l’idoneità e l’efficacia di altre misure per limitare il rischio sanitario. Una situazione di questo tipo è data, per esempio, nel caso di un’epidemia o una pandemia di estrema gravità, in cui la vaccinazione obbligatoria permette di ridurre efficacemente il numero dei decorsi gravi e dei decessi fra i gruppi di persone particolarmente a rischio. Un obbligo vaccinale è limitato nel tempo (art. 38 cpv. 3 OEp), deve essere proporzionato ed è applicato soltanto a determinati gruppi di persone, come il personale impiegato nei settori sensibili degli ospedali. Si tratta sempre di un provvedimento di ultima ratio da mettere in atto soltanto dopo che sono state esaurite tutte le altre possibilità. Un obbligo va rigorosamente distinto, dal punto di vista giuridico, da una coercizione. È importante fare presente che ogni vaccinazione è volontaria. La vaccinazione forzata, ossia imposta con forme di coercizione fisica, è esclusa (art. 38 cpv. 3 OEp). Secondo la LEp non sono ammesse nemmeno le vaccinazioni obbligatorie per l’intera popolazione.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.