26.3129 · Mozione · 2026-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti basi legali e di adottare le misure necessarie affinché:- le persone del settore dell’asilo respinte con decisione passata in giudicato debbano presentarsi a intervalli regolari presso le autorità fino all’esecuzione dell’allontanamento;- debbano indossare un braccialetto elettronico in caso di inosservanza di tale obbligo;- resti comunque possibile ordinare la carcerazione amministrativa.
Begründung
Dopo una decisione negativa, molte persone del settore dell’asilo (permesso N/F/S) si rendono irreperibili per sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento. Secondo la statistica 2025 sugli allontanamenti, ciò avviene nel 37 per cento dei casi, ossia una maggioranza relativa dei richiedenti respinti. Questa percentuale è aumentata sensibilmente negli ultimi anni (NZZ, 05.03.2026). Molte di queste persone restano illegalmente in Svizzera e commettono reati.Secondo uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato della migrazione, nel 2015 vivevano in Svizzera da 58 000 a 105 000 sans-papier. Si stima che tale numero sia nel frattempo aumentato in misura considerevole. Questa evoluzione deleteria e illegale deve essere contrastata con provvedimenti incisivi.La Danimarca svolge un ruolo di precursore in questo ambito: rafforza gli incentivi al ritorno volontario, in particolare imponendo a tutti i richiedenti respinti di presentarsi alle autorità e di indossare un braccialetto elettronico in caso di inosservanza di tale obbligo (Migration: Dänemark plant verschärfte Abschieberegelung bei Straftätern - DIE ZEIT / Dänemark: Ausweisung für Ausländer mit schweren Straftaten - Blick).Impariamo dalla Danimarca: l’obbligo di presentarsi regolarmente presso le autorità minimizza il rischio di passaggio alla clandestinità e garantisce l’esecuzione degli allontanamenti. Questo obbligo costituisce un mezzo preventivo adeguato, appropriato e moderato. Integra gli strumenti esistenti e garantisce che le autorità conoscano in ogni momento il luogo di soggiorno della persona in questione, in modo da poter preparare la partenza e ottenere i documenti di viaggio.Le persone che violano l’obbligo di presentarsi presso le autorità saranno munite di braccialetto elettronico, anch’esso un mezzo adeguato, appropriato e moderato per far applicare l’obbligo di partenza. La carcerazione amministrativa (art. 75 segg. LStrI) dovrà comunque restare possibile, a patto che le condizioni per ordinarla siano adempiute per altri motivi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell’articolo 64e lettera a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il Cantone incaricato di eseguire l’allontanamento può già oggi obbligare il richiedente l’asilo respinto a presentarsi regolarmente all’autorità cantonale di migrazione. Data la sua natura potestativa, questa disposizione tiene conto delle diverse situazioni individuali e consente alle autorità competenti di applicare questa misura in maniera mirata e proporzionata. Trasformarla in disposizione imperativa come chiesto nella mozione limiterebbe notevolmente il margine di manovra delle autorità cantonali. L’obbligo di presentarsi alle autorità non è sempre opportuno o necessario per l’esecuzione degli allontanamenti, ad esempio in caso di famiglie con un alloggio stabile. Il Consiglio federale precisa inoltre che le istituzioni dell’Unione europea stanno negoziando il testo di un nuovo regolamento sui rimpatri, con l’obiettivo di accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio. Questo atto normativo prevede diverse misure volte a incentivare i rimpatri, tra cui la possibilità di introdurre un obbligo di presentarsi alle autorità. L’inosservanza di questo obbligo costituirà espressamente un motivo di incarcerazione, il che equivarrebbe a un inasprimento delle misure di carcerazione amministrativa in materia di diritto degli stranieri. La Svizzera recepirà questo nuovo regolamento sui rimpatri, poiché costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Nel suo rapporto sull'introduzione del braccialetto elettronico nella legge sugli stranieri, elaborato (in tedesco e francese) in adempimento del postulato 20.4265 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), il Consiglio federale ha esaminato e respinto l’opportunità di introdurre il braccialetto elettronico in alternativa alla carcerazione amministrativa. Tutte le autorità coinvolte, e in particolare i Cantoni, che sono competenti per l’esecuzione dei rimpatri, hanno ritenuto che il costo dell’introduzione di questa misura sarebbe ben più elevato dell’utilità prevista. La CAG-S ha preso atto del rapporto nel 2023, e anch’essa non ha ritenuto necessario un intervento legislativo. In questo contesto, il Consiglio federale non ritiene opportuno ricorrere al braccialetto elettronico in caso di inosservanza dell’obbligo di presentarsi all’autorità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.