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26.3137 · Mozione · 2026-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) e in particolare l’articolo 10 capoverso 1, aggiungendovi le stazioni di ricarica di corrente continua (DC) e provvedendo affinché per l’acquisto di energia presso queste stazioni, pubblicamente accessibili, sia prescritta in modo vincolante ed esplicito un’indicazione dei prezzi chiara, precontrattuale e facilmente consultabile.

Begründung

La trasparenza e la comparabilità dei prezzi sono una premessa fondamentale per il corretto funzionamento del mercato e per un’efficace tutela dei consumatori. Nella pratica, la ricarica pubblica dei veicoli elettrici presenta tuttora notevoli ostacoli, perché non sempre le componenti tariffarie e di prezzo sono consultabili sul posto. Questo complica il confronto dei prezzi, aumenta i costi di transazione e genera incertezze per quanto riguarda l’acquisto di energia elettrica. L’aggiunta all’elenco di cui all’articolo 10 capoverso 1 OIP dell’esplicito obbligo di indicare i prezzi presso le stazioni di ricarica di corrente continua (DC) liberamente accessibili, comprese le eventuali spese aggiuntive (art. 10 cpv. 2 OIP), porterebbe a un’armonizzazione delle pratiche di mercato e permetterebbe ai consumatori di consultare senza problemi le informazioni sui prezzi. Ciò semplifica l’utilizzo dell’infrastruttura di ricarica senza interferire nella formazione dei prezzi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le stazioni di ricarica elettrica sono già oggi soggette all’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211). L’elettricità, infatti, costituisce una merce ai sensi dell’OIP e la sua offerta al consumatore è soggetta all’obbligo di indicazione dei prezzi (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OIP). Dal momento che l’elettricità è considerata una merce misurabile (merce il cui prezzo dipende dalla quantità venduta), il prezzo unitario in franchi svizzeri deve essere indicato per unità di misura (p. es. kWh, art. 6 OIP). Le tasse pubbliche a carico del consumatore e gli altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato (art. 4 OIP). Se vengono fatturati prezzi fissi (p. es. costi di accesso per ogni ricarica) o forfait (p. es. fr. X.– per 30 min. a 22 kWh), il prezzo da indicare per l’elettricità acquistata deve essere il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto; art. 3 cpv. 1 OIP). Infine, i prezzi devono essere specificati: l’indicazione deve evidenziare il prodotto (p. es. tipo di presa, potenza di ricarica) e l’unità di vendita (p. es. prezzo al kWh, fatturazione di costi d’accesso per ogni ricarica) a cui si riferisce il prezzo al minuto (art. 9 cpv. 1 OIP).In qualità di autorità di vigilanza sull’esecuzione dell’OIP, la Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ha elaborato insieme al settore interessato un opuscolo relativo all’indicazione dei prezzi presso le stazioni di ricarica elettrica, che consente di precisare e interpretare l’OIP in questo specifico ambito. È stato ad esempio puntualizzato che, prima dell’inizio di una ricarica, il consumatore deve sempre essere informato sui prezzi praticati presso la stazione scelta. I prezzi devono essere indicati nel luogo in cui viene avviata la ricarica (art. 7 cpv. 2 OIP), vale a dire sul display della stazione di ricarica, se è consentita una ricarica ad hoc senza previa stipula di un contratto, avviata dal display stesso, oppure sul dispositivo mobile del cliente se per avviare la ricarica è necessario un conto cliente o se bisogna avere un abbonamento. Dunque, il gestore di una stazione di ricarica con possibilità di ricarica ad hoc senza previo contratto deve esporre il prezzo dell’energia elettrica in loco, ossia sul display della stazione in cui viene avviata la ricarica.L’esecuzione dell’OIP compete ai Cantoni, i quali sono incaricati di effettuare controlli e possono, se del caso, denunciare le infrazioni alle istanze competenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.