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26.3159 · Interpellanza · 2026-03-18

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Sempre più regioni della Svizzera sono colpite dalla carenza di alloggi. Oltre alle città, questo problema interessa soprattutto le regioni turistiche. Per le famiglie svizzere diventa sempre più difficile trovare un’abitazione adeguata e a prezzi accessibili. La Confederazione possiede immobili propri in diverse regioni, tra cui precedenti alloggi di servizio (ad es. del Corpo delle guardie di confine o di altri Uffici federali), attualmente non più necessari.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. quanto è ampio il portafoglio di immobili della Confederazione che non servono più allo scopo originario e che potrebbero essere destinati a un altro utilizzo?

  2. la Confederazione attualmente come gestisce questo tipo di immobili? Vengono venduti e, in caso affermativo, a quali condizioni?

  3. quali provvedimenti adotta la Confederazione per garantire che questi immobili continuino a essere destinati al mercato delle prime abitazioni?

  4. è ipotizzabile che la Confederazione ceda tali immobili a committenti di abitazioni di utilità pubblica a condizioni vantaggiose, al fine di creare abitazioni accessibili per la popolazione locale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione adeguano costantemente i propri portafogli alle esigenze effettive delle unità organizzative che li utilizzano. Gli immobili che non soddisfano più il loro scopo originario vengono sistematicamente identificati e sottoposti a una nuova valutazione (art. 62 cpv. 2 legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione). La maggior parte degli immobili di cui la Confederazione non necessita più, in particolare quelli rientranti nel portafoglio immobiliare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, si trova al di fuori delle zone edificabili o in zone destinate a utilizzazioni pubbliche. Per tale motivo già prima di un’eventuale vendita si collabora con i Cantoni e i Comuni per definire le possibilità di utilizzazione e di sviluppo e per svolgere le necessarie procedure di diritto pianificatorio. Nel quadro di tale collaborazione, gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione forniscono il loro appoggio ai Comuni che intendono creare le premesse di diritto pianificatorio per la costruzione di abitazioni di pubblica utilità. 2. Dopo una valutazione complessiva degli interessi, gli immobili non più necessari alle attività operative vengono destinati a un nuovo utilizzo all’interno della Confederazione oppure dismessi dal portafoglio. In genere, la loro vendita avviene in base a criteri di mercato e nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto finanziario e di bilancio della Confederazione. In tal modo si garantisce la tutela degli interessi patrimoniali della Confederazione. La procedura di vendita si svolge nel rispetto dei principi della parità di trattamento, della concorrenza e della trasparenza. L’articolo 13 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21) disciplina la vendita di immobili e garantisce ai Comuni e ai Cantoni un diritto di prelazione unilaterale. 3. Nel quadro della propria gestione immobiliare, la Confederazione è vincolata in primo luogo alle esigenze legate all’adempimento dei propri compiti nonché alle disposizioni di legge. Eventuali interventi nella gestione dell’utilizzo dopo la vendita sono ammessi esclusivamente entro i limiti legali consentiti e nel rispetto della redditività (v. ad es. la risposta all’interpellanza Candinas 19.4563). In linea di principio, gli strumenti volti a garantire l’utilizzo degli immobili come abitazioni primarie sono di competenza dei Cantoni e dei Comuni (ad es. disposizioni di pianificazione territoriale o vincoli d’utilizzo). Nell’ambito delle transazioni, la Confederazione tiene conto delle pertinenti condizioni quadro locali, ma non svolge alcun ruolo di gestione autonomo in materia di politica dell’alloggio attraverso il proprio portafoglio immobiliare. 4. La cessione di fondi o immobili ha luogo a prezzi di mercato conformemente all’articolo 13 capoverso 3 OILC. In linea di massima, i valori patrimoniali devono essere gestiti e ceduti in modo economicamente efficiente. Entro tale limite è tuttavia possibile valutare soluzioni che consentano un utilizzo sostenibile a lungo termine, ad esempio tramite modelli di diritto di superficie o procedure di aggiudicazione legate a progetti in cui vengono presi in considerazione criteri qualitativi. Un trattamento preferenziale di singoli attori presuppone in ogni caso basi legali specifiche e non rientra nell’ambito della gestione immobiliare ordinaria degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione.

Perché non adibire gli immobili della Confederazione non più necessari ad abitazioni di utilità pubblica? | Lexipedia | Lexipedia