26.3174 · Postulato · 2026-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le possibilità di precisare nella legge le condizioni materiali per ordinare e proseguire le misure terapeutiche stazionarie secondo l’articolo 59 CP, al fine di garantire che le limitate capacità disponibili nel settore dell’esecuzione delle misure siano impiegate a tutela della sicurezza. Il rapporto deve in particolare esaminare la necessità di:precisare nella legge le condizioni per ordinare misure terapeutiche stazionarie per quanto riguarda i beni giuridici minacciati, le categorie di reato, l’intensità dell’incombente lesione del bene giuridico e l’orizzonte della prognosi;prevedere nella legge criteri più chiari e severi per la protrazione della misura, in particolare in relazione alla prognosi della pericolosità, alla probabilità di recidiva e al perdurare del beneficio terapeutico;prevedere forme alternative d’esecuzione se non sussistono i presupposti per una protrazione della misura; econtribuire con precisazioni legislative a un impiego più mirato delle limitate risorse, a vantaggio della sicurezza pubblica.
Begründung
Da anni le capacità degli istituti forensico-psichiatrici e di altre strutture specializzate sono inferiori alla domanda. L’offerta di terapie e alloggi nei Cantoni è insufficiente, per cui alcune misure ordinate non possono essere eseguite immediatamente oppure gli interessati devono restare in strutture non appropriate. Questa situazione è problematica pure sul piano della sicurezza, in quanto i collocamenti servono anche a proteggere i terzi. La crescente durata e le ripetute protrazioni delle misure terapeutiche stazionarie costituiscono fattori determinanti. Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica, il numero di tali misure è più che settuplicato dal 2000. Al contempo, molte misure si protraggono molto più a lungo dei cinque anni di base previsti dalla legge. Le capacità delle strutture specializzate restano così bloccate a lungo termine, nonostante al contempo possano emergere esigenze più urgenti sul piano della sicurezza pubblica. In questo contesto occorre esaminare se criteri legali più precisi ed eventualmente forme alternative d’esecuzione possano contribuire a impiegare in maniera più mirata le limitate capacità disponibili laddove sono necessarie, in particolare per proteggere la popolazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
È risaputo che in Svizzera mancano posti specializzati per l’esecuzione delle misure terapeutiche stazionarie secondo l’articolo 59 del Codice penale (CP; RS 311.0) e che il numero di persone in esecuzione di questa misura è aumentato sensibilmente. I Cantoni, incaricati di eseguire le sanzioni penali (art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale; RS 101), sono consapevoli della situazione. In questo contesto, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un rapporto che tracci un quadro in merito alle misure di cui all’articolo 59 CP. Questo rapporto, che sarà probabilmente pubblicato a fine anno, esaminerà nello specifico la problematica del collocamento di queste persone. Le questioni sollevate nel presente postulato saranno trattate in adempimento della mozione 25.4415 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati «Modifiche concernenti l'esecuzione delle sanzioni», che il Consiglio federale ha proposto di accogliere e che è già stata accolta dal Consiglio degli Stati. Sulla base del rapporto della CDDGP, i pertinenti lavori permetteranno di esaminare in maniera dettagliata, insieme ai Cantoni e ai concordati, le questioni concernenti la pronuncia e l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 59 CP.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.