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Sostituzione dell'obsoleto sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica con il moderno premio di mercato fluttuante

26.3179 · Mozione · 2026-03-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abolire la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica per tutti gli impianti eolici non ancora realizzati al 31 agosto 2026 e di sostituirla con il premio di mercato fluttuante.

Begründung

Il sistema di rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) è stato introdotto 18 anni fa (nel 2008). Attualmente ci sono ancora circa 450 impianti eolici che hanno ricevuto una decisione preliminare positiva: se venissero realizzati, beneficerebbero della RIC (circa 1 milione all’anno per 15-20 anni). Ciò corrisponde a un importo di circa 7-9 miliardi di franchi, che i consumatori di energia elettrica dovrebbero sborsare; denaro che verrebbe a mancare per altri progetti della transizione energetica. Già oltre 400 delle 450 decisioni preliminari positive succitate sono in forse, perché è già certo che gli impianti eolici interessati non saranno realizzati (ad es. il parco eolico di Grenchen: 4 turbine autorizzate e 11 turbine che hanno ottenuto una decisione RIC positiva) oppure perché la decisione preliminare positiva è stata emanata oltre 12 anni fa ma la Pronovo AG non l’ha ancora annullata, nonostante i termini siano già scaduti. Motivazione: proroghe dei termini da parte di Pronovo AG discutibili e poco trasparenti. A ciò si aggiunge che la RIC non copre soltanto i costi, ma genera anche utili eccessivi per i gestori degli impianti eolici. Tra il 2011 e il 2024 la perdita netta complessiva dei grandi parchi eolici svizzeri è stata di circa 57 milioni di franchi (al netto dei sussidi). Grazie alla RIC, tuttavia, il ricavo netto per i gestori degli impianti è stato di circa 78 milioni di franchi (utile). Il sussidio RIC è quindi decisamente troppo elevato: i gestori degli impianti non solo coprono i costi sostenuti, ma realizzano anche ingenti utili a spese dei consumatori di energia elettrica. Dal 2008 gli importi della RIC sono stati modificati solo in misura marginale e ammontano ancora a un massimo di un milione di franchi per turbina all’anno. Eppure gli impianti eolici moderni degli ultimi 18 anni sono meno cari e non necessitano più di sussidi così elevati. Nel frattempo esiste un modello alternativo, introdotto dal Parlamento, che funziona praticamente allo stesso modo, ossia il premio di mercato fluttuante. Unicamente questo sistema garantisce sussidi adeguati che coprano effettivamente solo i costi. In questo modo i gruppi energetici non realizzeranno più utili eccessivi a spese dei consumatori di energia elettrica. Al fine di sgravare l’intera popolazione e l’economia, occorre sostituire per tutti gli impianti eolici non ancora realizzati l’obsoleto sistema RIC con il premio di mercato fluttuante, moderno e più conveniente.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Con l’entrata in vigore della nuova legge sull’energia (LEne; RS 730.0) il 1° gennaio 2018, la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC) è stata integrata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) e quindi sostituita. L’organo d’esecuzione Pronovo SA è responsabile dell’applicazione della rimunerazione in virtù dell’articolo 63 capoverso 1 lettere b e c LEne. Esso adotta autonomamente le misure e le decisioni necessarie e coinvolge l’Ufficio federale dell’energia (UFE) in qualità di autorità di vigilanza solo in casi di grande portata. Alla fine del 2025 392 impianti eolici avevano ricevuto una decisione SRI positiva. Pronovo verifica trimestralmente la validità delle decisioni e le revoca qualora i termini siano effettivamente scaduti. Ciò si è verificato più volte negli ultimi anni. Per quanto riguarda i progetti eolici, le procedure di ricorso causano spesso ritardi. In questi casi la normativa vigente prevede espressamente la sospensione dei termini e la possibilità di prorogarli (art. 23 cpv. 3 OPEn). Ciò garantisce che i promotori dei progetti non siano ritenuti responsabili di ritardi sui quali non hanno alcuna influenza e che, in tali casi, le conferme di assegnazione del contributo di promozione mantengano la loro validità. Inoltre, l’organo d’esecuzione può prorogare il termine per un periodo non superiore alla sua prevista durata. Diversi impianti eolici che hanno ottenuto la conferma di un contributo di promozione nell’ambito del SRI si trovano in una fase di pianificazione molto avanzata e sono in procinto di essere realizzati. Una modifica retroattiva dei requisiti di promozione metterebbe in discussione l’affidabilità delle condizioni quadro che sono fondamentali per gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture energetiche. I potenziali costi citati nella motivazione della mozione si basano in gran parte su ipotesi teoriche. In linea di principio, nel SRI le rimunerazioni vengono versate solo quando un impianto è stato effettivamente costruito e messo in esercizio. Le fasi di pianificazione non comportano un blocco dei mezzi finanziari. Il tasso di rimunerazione per gli impianti eolici è compreso tra 16,3 e 23 centesimi al chilowattora e tiene conto dei costi di produzione dell’energia elettrica degli impianti la cui pianificazione è stata avviata una quindicina di anni fa. In particolare, nei contributi di promozione occorre tenere conto della complessa fase di pianificazione dei progetti eolici, che dura solitamente dai 15 ai 20 anni. Una volta versata una rimunerazione non si generano solo costi di promozione: se i prezzi di mercato superano il tasso di rimunerazione, i gestori versano dei rimborsi al Fondo per il supplemento rete. La promozione non grava quindi unilateralmente sui consumatori di energia elettrica, ma, a seconda del momento, dipende anche dall’andamento del mercato e contribuisce a contenere i costi. Il successo nella realizzazione degli obiettivi di politica energetica presuppone che gli investimenti nelle energie rinnovabili avvengano in condizioni stabili e prevedibili. Modifiche retroattive minerebbero la fiducia nella politica energetica della Confederazione e comprometterebbero in modo duraturo i futuri investimenti in questo settore.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.