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26.3186 · Interpellanza · 2026-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 19 dicembre 2025 il postulato che incaricava il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla fattibilità e sull’opportunità di introdurre un’assicurazione federale obbligatoria per perdita di guadagno (APG) in caso di malattia per i disoccupati è stato tolto dal ruolo, non avendo potuto essere trattato entro il termine legale di due anni. Tuttavia, la situazione precaria in cui si trovano le persone disoccupate affette da una malattia di lunga durata continua a essere una dura realtà.

In Svizzera i disoccupati sono coperti contro gli infortuni dalla Suva, ma la copertura assicurativa in caso di malattia cessa dopo soli 30 giorni (art. 28 LADI). Allo scadere di tale termine queste persone, che spesso non dispongono di un’assicurazione privata per motivi finanziari o a causa di criteri di selezione medici, si ritrovano direttamente a carico dell’assistenza sociale, con un conseguente trasferimento dei costi dalla Confederazione ai Cantoni e ai Comuni.

Il sistema attuale crea una pericolosa zona grigia. Lo stesso Consiglio federale ha ammesso, nel 2022, che le soluzioni per la perdita di guadagno in caso di malattia sono disciplinate da due leggi (LAMal e LCA), con conseguenti difficoltà di comprensione per gli assicurati.

Sebbene in passato il Consiglio federale si sia dimostrato scettico, adducendo costi contributivi elevati, non ha mai presentato un’analisi aggiornata e supportata da cifre riguardo ai risparmi che si potrebbero conseguire in materia di assistenza sociale se esistesse una simile assicurazione. In mancanza di dati federali sui costi sostenuti dai Comuni e dai Cantoni non è possibile avere un quadro complessivo dell’onere effettivo per i contribuenti.

  1. Riguardo al trasferimento degli oneri: il Consiglio federale dispone nel frattempo di una stima dei costi dell’assistenza sociale generati dai disoccupati che hanno esaurito i 30 giorni di indennità malattia? In caso negativo, intende svolgere uno studio in tal senso?

  2. Riguardo alla parità di trattamento: come giustifica il Consiglio federale la notevole disparità di trattamento tra la copertura infortuni (automatica ed estesa) e la copertura malattia per le persone disoccupate?

  3. Riguardo all’accesso all’assicurazione: quali misure raccomanda il Consiglio federale per le persone disoccupate che, a causa dello stato di salute pregresso e delle conseguenti riserve mediche, non possono stipulare un’assicurazione perdita di guadagno privata ai sensi della LCA?

  4. Riguardo alla semplificazione del sistema: il Consiglio federale intende prevedere nella LADI una soluzione «ponte» automatica per evitare un’improvvisa perdita di reddito fino all’eventuale copertura da parte dell’assicurazione invalidità?

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato nel parere del 21 febbraio 2024 in risposta al postulato Amoos (23.4474), il Consiglio federale (CF) non dispone di dati sui costi dell’assistenza sociale. Per i motivi esposti in tale parere, al momento non intende realizzare uno studio. In caso di incapacità prolungata, il disoccupato può disporre di una copertura infortuni o di una copertura malattia simili, a condizione che abbia stipulato un’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. Il disoccupato beneficia del diritto di passare dall’assicurazione collettiva a quella individuale (art. 71 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10] in combinato disposto con l’art. 100 della legge sul contratto d’assicurazione [LCA; RS 221.229.1]). Il sistema di protezione sociale garantisce quindi la parità di trattamento.Questo diritto di passaggio dall’assicurazione collettiva a quella individuale ha lo scopo di assicurare la continuità della copertura. Legalmente, l’assicuratore non può formulare in quel momento nuove riserve mediche (art. 71 LAMal in combinato disposto con l’art. 100 LCA). Per questo motivo, il CF non raccomanda misure particolari. Oltre alle soluzioni «ponte» indicate nella risposta 2, esiste anche la possibilità di richiedere la riscossione di una prestazione anticipata (art. 70 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]). L’assicurazione contro la disoccupazione è infatti tenuta ad anticipare provvisoriamente le prestazioni quando sussiste un dubbio riguardo al debitore delle prestazioni, evitando così una perdita di reddito. Il disoccupato può continuare, durante il termine quadro, a beneficiare di un’indennità completa nonostante un’incapacità di lunga durata. Il CF non prevede quindi di introdurre altre misure.