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Adeguare la legislazione sul lavoro in materia di ore supplementari e di lavoro straordinario per tenere conto del tasso di occupazione

26.3188 · Mozione · 2026-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legislazione sul lavoro deve essere modificata in modo tale che il calcolo delle ore supplementari (art. 321c CO) e del lavoro straordinario (art. 12 LL) venga effettuato in proporzione all’obbligo contrattuale delle persone impiegate a tempo parziale. In particolare:

  1. il numero di ore supplementari autorizzate al giorno (art. 12 cpv. 2 LL) deve essere ridotto da due ore a un’ora per i lavoratori a tempo parziale fino a un tasso massimo dell’80 per cento;

  2. la durata massima della settimana lavorativa autorizzata dalla legge (art. 9 LL) deve tener conto del tasso di occupazione convenuto.

Begründung

Per gestire un carico di lavoro temporaneamente più elevato, un’azienda può richiedere ore supplementari ai propri dipendenti, compresi quelli a tempo parziale.

  1. Ore supplementari: è possibile richiedere fino a due ore al giorno, indipendentemente dal contratto. Anche per un tempo parziale basso, questo limite massimo si applica in modo non proporzionale, una regola che risale a un’epoca in cui predominava il lavoro a tempo pieno.

  2. Lavoro straordinario: i contratti a tempo parziale non sono presi in considerazione dalla legge. Poiché la durata del lavoro delle persone impiegate a tempo parziale è spesso inferiore ai limiti massimi legali (45 o 50 ore settimanali secondo l’art. 12 cpv. 2 LL), i datori di lavoro non sono tenuti a pagare un supplemento salariale. Ciò li induce a trasferire i rischi aziendali ai dipendenti, che subiscono uno stress eccessivo senza compensazione.

È urgente modernizzare la legge sul lavoro: quasi due milioni di persone, spesso genitori, scelgono di lavorare a tempo parziale. Adeguiamo la legge per sostenerle, anziché penalizzarle, garantendo a tutti i dipendenti parità di trattamento.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le ore supplementari sono disciplinate dall’articolo 321c del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Si tratta delle ore che superano la durata del lavoro convenuta per contratto o d’uso o stabilita in un contratto normale di lavoro o in un contratto collettivo di lavoro. Un lavoratore con una durata del lavoro di 20 ore settimanali effettua ore supplementari a partire dalla 21a ora lavorata. In linea di principio il lavoratore è tenuto a prestare le ore supplementari richieste dal datore di lavoro (art. 321c cpv. 1 CO). Queste ore sono di norma retribuite con supplemento di almeno un quarto o compensate mediante congedo (art. 321c cpv. 2 e 3 CO).

Il lavoro straordinario secondo l’articolo 12 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) corrisponde al tempo di lavoro che supera la durata massima della settimana lavorativa autorizzata di cui all’articolo 9 LL. Deve costituire un’eccezione, motivo per cui è soggetto a condizioni rigorose. In questo contesto, i lavoratori che si occupano dell’educazione di figli fino all’età di 15 anni o che assistono persone prossime possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso (art. 36 cpv. 1 e 2 LL).

La ripartizione tra i sessi del lavoro a tempo parziale– 58,4 per cento di donne contro 21,1 per cento di uomini (UST, RIFOS, 2° trimestre 2024) – evidenzia tuttavia che la regolamentazione delle ore supplementari e del lavoro straordinario può rivestire un ruolo importante in materia di parità.

Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione relativa alle ore supplementari e al lavoro straordinario tenga sufficientemente conto della situazione dei lavoratori a tempo parziale, in particolare dei genitori. La durata massima della settimana lavorativa è invece volta alla protezione della salute e non può variare in funzione del tasso di occupazione. Non è quindi necessario modificare la legislazione sul lavoro. La situazione è rimasta invariata dal 2015 (cfr. parere del Consiglio federale relativo alla mozione 15.3102).

In caso di approvazione della mozione da parte della prima Camera, il Consiglio federale si riserva il diritto di presentare, dinanzi alla seconda Camera, una proposta di modifica volta a trasformare la mozione in un mandato d’esame.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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