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Asilo. Invocare l'articolo 55 della legge sull'asilo, rispettivamente bloccare le assegnazioni di nuovi richiedenti ai Cantoni particolarmente penalizzati

26.3202 · Interpellanza · 2026-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In base all’art. 55 della Legge sull’asilo (LAsi), il Consiglio federale ha la possibilità, in circostanze eccezionali, di limitare, sospendere o bloccare le ammissioni di richiedenti l’asilo.
Malgrado il leggero calo delle nuove domande, la situazione rimane critica, in particolare in Cantoni come il Ticino: sempre nuovi richiedenti vanno ad aggiungersi a quelli già presenti sul territorio.
Ogni anno al Ticino vengono assegnati 500/600 nuovi richiedenti, ai quali si sommano i profughi ucraini. Le persone attualmente presenti sul territorio, appartenenti alle due categorie citate, sono circa 5’100.
Ai problemi gestionali – il Canton Ticino si trova oggi costretto a posare strutture prefabbricate per disporre di alloggi sufficienti per i richiedenti l’asilo assegnati da Berna – si aggiungono quelli di natura finanziaria. Il “pacchetto di sgravi 2027” della Confederazione prevede la riduzione da 7 a 5 anni della durata dei forfait federali ai Cantoni per il mantenimento dei richiedenti l’asilo. Per il Ticino ciò comporterebbe un onere ulteriore di 79 milioni di franchi per il periodo 2027–2032.

Chiedo pertanto al CF:

  1. Come valuta il CF l’applicazione dell’art. 55 LAsi alla luce della situazione molto tesa che si è creata in questi anni?

  2. Intravede il CF misure di risparmio effettivamente efficaci, invece del trasferimento degli oneri su Cantoni e Comuni contemplato dal “pacchetto di sgravi 2027”?

  3. Il CF si sta attivando per emanare nuove disposizioni procedurali nel settore? E per fissare condizioni più restrittive per la concessione dell’asilo?

  4. Negli ultimi mesi si segnala un aumento della percentuale di attribuzioni ai Cantoni di richiedenti l’asilo senza permesso, con decisione negativa e NEM/TP (non entrata in materia/con termine di partenza). È intenzione del CF rinunciare all’attribuzione ai Cantoni di persone che non hanno diritto di restare in Svizzera e per le quali non sono previste risorse per l’integrazione?

  5. Perché la Confederazione non mantiene la gestione dei richiedenti con decisione negativa e NEM/TP, invece di attribuirla ai Cantoni, essendo maggiormente competente per le operazioni di rinvio?

  6. Qualora non fosse possibile bloccare le ammissioni in base all’art. 55 LAsi, la SEM è intenzionata a ridurre le attribuzioni a quei Cantoni particolarmente penalizzati, come il Ticino?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) prevede una regolamentazione chiara per le situazioni eccezionali: in periodo di grave tensione internazionale, in caso di conflitto armato o in caso di afflusso straordinario di persone in cerca di asilo, la Svizzera può accordare asilo ai rifugiati fin quando le circostanze lo consentono (art. 55 cpv. 1 LAsi). Per poter considerare eccezionali le circostanze, occorre che un numero straordinariamente elevato di richiedenti l’asilo sovraccarichi durevolmente le strutture esistenti impedendo per un periodo indeterminato il trattamento ordinario delle domande. Tuttavia, attualmente queste due condizioni sono lungi dall’essere adempiute. 2. Nell’ambito del pacchetto di sgravio 2027 il Parlamento ha armonizzato la durata d’indennizzo dell’aiuto sociale, allineando quella per le persone ammesse provvisoriamente e le persone in cerca di protezione a quella prevista per i rifugiati riconosciuti. In tal modo intende orientare la politica in materia d’integrazione all’obiettivo prioritario seguente: incitare le persone in età lavorativa a esercitare un’attività lucrativa al più tardi entro cinque anni dalla presentazione della loro domanda d’asilo o di protezione, e quindi ridurre in misura tangibile le spese di aiuto sociale. Il Consiglio federale esaminerà misure supplementari nel quadro della mozione della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati 24.4271 «Pacchetto di misure per l’accelerazione delle procedure nel settore dell’asilo», che sarà attuata nell’ambito della strategia in materia d’asilo 2027 adottata da Confederazione, Cantoni, Comuni e Città. Questa strategia si propone di migliorare in maniera mirata il sistema svizzero d’asilo, rendendolo più efficiente ed economico. 3. Nell’ambito del pacchetto di sgravio 2027 il Parlamento ha pure deciso che la Segreteria di Stato della migrazione deve stralciare senza formalità le domande di riesame e le nuove domande presentate entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione di asilo e di allontanamento o dal rifiuto definitivo di una domanda multipla o di una domanda di riesame, sempre che non sussistano nuovi fatti o mezzi di prova rilevanti o nuovi indizi fondati di persecuzione. È stato anche eliminato l’effetto sospensivo previsto dalla legge in caso di domande multiple. Il Consiglio federale non ritiene opportuno fissare condizioni più restrittive alla concessione dell’asilo, che dovrebbero comunque essere esaminate sul piano della loro compatibilità con la Costituzione e gli obblighi internazionali della Svizzera. 4. e 5. Nel settore dell’asilo, i compiti nell’ambito dell’esecuzione degli allontanamenti sono da sempre ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni. L’esecuzione degli allontanamenti compete ai Cantoni, che sono sostenuti dalla Confederazione. Le autorità cantonali dispongono dunque delle risorse necessarie (in particolare forze di polizia per gli allontanamenti e strutture per la carcerazione amministrativa) per l’adempimento del loro compito. Questo sistema federalistico è risultato efficace. Dal 2019 il Cantone in cui è ubicato un centro federale d’asilo (CFA) è competente per l’esecuzione degli allontanamenti dal CFA durante il periodo massimo di permanenza di 140 giorni. Se l’allontanamento non è eseguito entro tale termine, la persona è trasferita dal CFA a una struttura cantonale di soccorso d’emergenza. Il Consiglio federale non vede motivo per derogare a questo principio chiaramente disciplinato dalla legge (art. 46 LAsi). 6. L’alloggio dei richiedenti l’asilo e delle persone da allontanare costituisce una sfida per tutti i Cantoni. In occasione della conferenza sull’asilo del 2014 la Confederazione e i Cantoni hanno concordato l’attuale modello di ripartizione e compensazione nel settore dell’asilo. Per modificare i principi di ripartizione dei richiedenti sarebbe necessaria una decisione congiunta di tutti Cantoni; la Confederazione può prendere una decisione unilaterale solo in caso di disaccordo tra i Cantoni.