26.3210 · Postulato · 2026-03-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che prenda in esame gli aspetti seguenti e proponga eventuali misure al riguardo: Numero di casi (salariati/persone occupate beneficiari di prestazioni) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF (Suva e società di assicurazione private) sottoposti a livello nazionale a una valutazione dell’economicità e degli abusi nel 2010, nel 2015 e nel 2025 e relativi risultati. Numero di interessati con cittadinanza svizzeraNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato terzoNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELSNumero di casi (salariati/persone occupate beneficiari di prestazioni) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LCA sottoposti a livello nazionale a una valutazione dell’economicità e degli abusi nel 2010, nel 2015, nel 2020 e nel 2025 e relativi risultati. Numero di interessati con cittadinanza svizzeraNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato terzoNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELSNumero di casi (salariati/persone occupate beneficiari di prestazioni) nell’ambito dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LAMal sottoposti a livello nazionale a una valutazione dell’economicità e degli abusi nel 2010, nel 2015, nel 2020 e nel 2025 e relativi risultati. Numero di interessati con cittadinanza svizzeraNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato terzoNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELSNumero di casi (salariati/persone occupate beneficiari di prestazioni) nell’ambito dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA sottoposti a livello nazionale a una valutazione dell’economicità e degli abusi nel 2010, nel 2015, nel 2020 e nel 2025 e relativi risultati. Numero di interessati con cittadinanza svizzeraNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato terzoNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELSNumero di casi (salariati/persone occupate beneficiari di prestazioni) nell’ambito delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione sottoposti a livello nazionale a una valutazione dell’economicità e degli abusi nel 2010, nel 2015 e nel 2025 e relativi risultati. Numero di interessati con cittadinanza svizzeraNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato terzoNumero di interessati con cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELS
Begründung
Le assicurazioni in Svizzera si fondano sui principi della solidarietà, della fiducia e della vincolatività della legge. Affinché questa fiducia rimanga intatta, occorrono dati trasparenti. Attualmente mancano dati accessibili al pubblico che forniscano informazioni distinte in funzione della cittadinanza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le assicurazioni sociali in Svizzera si fondano sul principio di solidarietà: a seconda della situazione di vita, gli assicurati versano contributi o percepiscono prestazioni. Pertanto non viene fatta una valutazione sistematica dell’«economicità» dei singoli casi di prestazioni nel senso di un’analisi individuale costi-benefici, ma piuttosto un esame del diritto legale. 1. e 3. La base legale entrata in vigore il 1° ottobre 2019 consente agli assicuratori sociali soggetti alla legge federale del 6 ottobre 2020 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) di effettuare, a determinate condizioni, osservazioni segrete degli assicurati. Da allora, gli assicuratori-malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) nell’ambito dell’assicurazione di base, gli assicuratori contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e l’assicurazione invalidità (AI), per citarne alcuni, rilevano ogni anno dati statistici sulla lotta agli abusi assicurativi, che vengono pubblicati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch/it/osservazione-degli-assicurati-da-parte-delle-assicurazioni-sociali). Sono disponibili dati a partire dal 2020. I dati per il 2025 sono attualmente ancora in fase di elaborazione. La rilevazione dei dati non prevede una distinzione in funzione della cittadinanza, non da ultimo perché nell’ambito della vigilanza manca una base legale a tal fine. Dato il modesto volume di mercato (circa il 4,1 % del mercato delle assicurazioni d’indennità giornaliera), per gli assicuratori-malattie che offrono un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LAMal non vengono effettuate analisi sistematiche e specifiche per caso sugli abusi. 2. e 4. La FINMA non rileva dati sulla valutazione dell’economicità e degli abusi eseguita dalle imprese di assicurazione nell’ambito dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di infortunio e malattia ai sensi della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Il compito della FINMA consiste sostanzialmente nel verificare se le imprese di assicurazione offrano la garanzia di un’attività irreprensibile ai sensi dell’articolo 14 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01), il che comprende anche un sistema adeguato per la valutazione dei casi di sinistro. Una rilevazione sistematica del numero di casi sottoposti a una valutazione da parte delle imprese di assicurazione non sarebbe né opportuna né proporzionata. 5. Nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD), i casi vengono sottoposti a una valutazione degli abusi in funzione del rischio e a campione. Poiché nel sistema dell’AD gli abusi vengono rilevati singolarmente, i dati sulla cittadinanza non possono essere collegati a quelli sugli abusi e analizzati in relazione ad essi. Per una tale rilevazione non sussiste né una base legale né un bisogno dal punto di vista attuariale. Inoltre, poiché il sistema di versamento non prevede campi per la cittadinanza, le informazioni di questo tipo non possono essere ottenute nemmeno retroattivamente.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.