26.3218 · Interpellanza · 2026-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In relazione alle vignette pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo e alla tragedia di Crans-Montana, la giustizia è stata adita e si pronuncerà in merito a una possibile violazione della dignità umana e alla qualificazione di un incidente mortale come «commedia». In questo contesto potrebbe essere applicato l’articolo 135 CP. Le condizioni oggettive di punibilità previste dalla disposizione potrebbero tuttavia non essere adempiute.
1. Il Consiglio federale è disposto a pronunciarsi sulla portata dell’articolo 135 CP e a precisare il campo d’applicazione delineato dal Parlamento?
2. Sempre rispettando la separazione dei poteri, è disposto a proporre misure volte a precisare il Codice penale al fine di proteggere la popolazione dalla rappresentazione di atti di crudeltà che ledono gravemente la dignità umana?
Begründung
La libertà d’espressione è una colonna portante della democrazia e non deve essere messa in discussione. Tuttavia, ogni libertà è accompagnata da limiti e doveri, affinché la nostra società possa convivere nel rispetto reciproco. Il diritto riprende questa logica inserendo nel Codice penale, per il bene comune, limiti alle libertà individuali.
Il Consiglio nazionale, nel 2006, e il Consiglio degli Stati, nel 2007, hanno accolto la mozione 06.3554, che prevede di estendere l’articolo 135 CP «alle rappresentazioni di atti di cruda violenza » e non più solo alla pedofilia, come avveniva in precedenza. Con questa estensione, il Parlamento ha adottato una modifica del Codice penale volta a punire gli autori di rappresentazioni di atti di crudeltà nei confronti di minorenni che ledono gravemente la dignità umana. Nella risposta alla mozione, il Consiglio federale riteneva che non sussistessero motivi cogenti per non equiparare, dal profilo giuridico, la pornografia dura alle rappresentazioni di atti di cruda violenza. Da 20 anni il nuovo articolo 135 CP punisce dunque penalmente la rappresentazione di atti di cruda violenza. Ma questo cambiamento normativo è effettivamente applicato in maniera conforme alla volontà del legislatore?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’articolo 135 del Codice penale (CP; RS 311.0) «rappresentazione di atti di cruda violenza» è stato introdotto con la modifica del 23 giugno 1989 (RU 1989 2449), entrata in vigore il 1° gennaio 1990 (RU 1989 2456). Punisce la fabbricazione, l’importazione, la tenuta in deposito, la messa in circolazione, la propaganda, l’esposizione, l’offerta nonché il fatto di mostrare, cedere o rendere accessibili rappresentazioni che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali che offendono gravemente la dignità. Il suo campo d’applicazione è stato esteso al fatto di acquistare, procurarsi e possedere tali rappresentazioni con la modifica del 5 ottobre 2001 del Codice penale entrata in vigore il 1° aprile 2002 (RU 2002 408). Infine, la legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene, entrata in vigore il 1° luglio 2023 (RU 2023 259), ha introdotto una distinzione tra le vittime di atti di cruda violenza, a seconda che si tratti di adulti o minorenni, e tra atti reali o fittizi contro minorenni, e ha reso punibile il consumo intenzionale di rappresentazioni di atti di cruda violenza. Nel quadro di quest’ultima modifica è stata attuata la mozione Hochreutener 06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza» menzionata nell’interpellanza. Mirava ad applicare all’articolo 135 CP le modifiche apportate all’articolo 197 CP (pornografia) rendendo punibile il consumo intenzionale di rappresentazioni vietate. Lo scopo principale dell’articolo 135 CP è proteggere i giovani e gli adulti da un confronto involontario con rappresentazioni di atti di cruda violenza. Dall’altro lato, mira a prevenire l’effetto deleterio della rappresentazione di atti di cruda violenza, che può rendere l’osservatore propenso alla violenza verso terzi o favorirne l’indifferenza verso gli atti violenti (messaggio del 26 giugno 1985, FF 1985 II 901, 937 seg.). Questa disposizione sanziona le forme estreme della rappresentazione di atti di cruda violenza, ossia la brutalità nell’accezione stretta del termine. Un atto è di cruda violenza se nella realtà causerebbe alla vittima sofferenze particolarmente intense, sia fisiche che morali, a causa del modo in cui la violenza è esercitata, della sua durata o della sua ripetizione. Un tale atto è mostrato con insistenza se la rappresentazione è destinata a rimanere impressa nella coscienza dell’osservatore (messaggio del 26 giugno 1985, FF 1985 II 901, 937). Per essere punibili, gli atti di violenza rappresentati devono inoltre offendere gravemente la dignità umana. Questa esigenza legale traduce la volontà del legislatore di limitare la punibilità alle sole rappresentazioni abominevoli prive di qualsiasi giustificazione, espressioni insopportabili di un disprezzo estremo per la vita o la sofferenza degli esseri umani o degli animali (DTF 150 IV 10 consid. 4.1.4). Per essere punibili, le rappresentazioni devono inoltre essere prive di qualsiasi valore culturale o scientifico degno di protezione. Questa condizione è volta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Non sono degne di protezione le rappresentazioni che costituiscono un'apologia di atti di cruda violenza, che li banalizzano o che sono destinate unicamente al divertimento o all'intrattenimento, come pure le rappresentazioni della violenza fine a sé stessa, che si limitano a mostrare la cruda violenza, senza affrontarne il significato e le conseguenze o indurre l'osservatore a farlo (DTF 150 IV 10 consid. 4.1.5). 2. Considerato quanto precede, il Consiglio federale constata che l’articolo 135 CP mira precisamente a proteggere la popolazione dalle rappresentazioni di atti di cruda violenza che offendono gravemente la dignità umana (per esempi, cfr. DTF 150 IV 10 consid. 4.2). Non vede pertanto motivo, per il momento, di modificare il Codice penale. Inoltre, nel rispetto della separazione dei poteri non è suo compito giudicare se la vignetta pubblicata nel settimanale Charlie Hebdo evocata nell’interpellanza rientri nel campo d’applicazione di questa disposizione penale.