26.3235 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale una modifica della legge sulla pianificazione del territorio affinché i piani direttori dei Cantoni in cui è stata individuata una necessità di intervento contengano per l’ambito degli insediamenti misure volte a garantire un’offerta abitativa sufficiente per le economie domestiche a basso reddito.
Begründung
Dall’integrazione delle Linee guida per la preparazione dei piani strutturali nel 2014, i Cantoni sono tenuti a «definire obiettivi e misure volte ad assicurare un’offerta di abitazioni commisurata a tutte le esigenze e, in particolare, a promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili (...) nei Cantoni in cui sono manifestamente necessari interventi in questo settore». Come si legge nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza 23.3627, a un Cantone che non soddisfa tale requisito viene chiesto di esaminare le relative misure. Nella stessa risposta si afferma che il quadro giuridico in materia di promozione di alloggi a prezzi accessibili non è tale da giustificare un rigetto e che non vi sono disposizioni legali che consentano alle autorità competenti di adottare misure appropriate.
I piani direttori svolgono una funzione importante nella pianificazione territoriale; secondo gli scopi della legge sulla pianificazione del territorio tutti e tre i livelli dello Stato devono tenere conto dei bisogni della popolazione e dell’economia. Nella sua politica dell’alloggio il Consiglio federale mette costantemente l’accento sulla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Nella legge sulla pianificazione del territorio, tuttavia, la Confederazione definisce all’articolo 8a il contenuto minimo dei piani direttori, indicando alcuni temi specifici, quali lo sviluppo centripeto, il rinnovamento e l’accessibilità alla rete dei trasporti. Data l’enorme importanza della questione delle abitazioni a prezzi accessibili, tale tema dovrebbe essere inserito tra i contenuti del piano direttore. Ciò imporrebbe ai Cantoni l’obbligo di adottare misure volte a garantire un'offerta abitativa sufficiente per le economie domestiche a basso reddito. Qualora tale obbligo non venisse rispettato, si potrebbe introdurre la facoltà della Confederazione di non approvare un piano direttore e di richiedere alcuni adeguamenti.
Nelle ultime revisioni della legge sulla pianificazione del territorio sono state fissate scadenze per l’attuazione di determinati punti. Per garantire l’efficacia delle misure richieste nella presente mozione, la Confederazione potrebbe fissare una data anche in tale caso.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 8a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), i Cantoni devono indicare nei loro piani direttori le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità e le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti. L’articolo non specifica invece le misure da adottare nel singolo caso. Per permettere ai Cantoni di capire cosa la Confederazione si aspetti da loro, l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale ha fissato nell’integrazione della Guida alla pianificazione del marzo 2014 tra i contenuti minimi dei piani direttori «obiettivi e misure volti ad assicurare un’offerta di abitazioni commisurata a tutte le esigenze e, in particolare, a promuovere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, per famiglie e anziani, nei Cantoni in cui sono manifestamente necessari interventi in questo settore». Il Consiglio federale può respingere i piani direttori che non soddisfano questo requisito e richiedere un loro adeguamento. Sul piano del contenuto, tuttavia, l’Esecutivo può solo verificare se le misure sono compatibili con la strategia cantonale per lo sviluppo territoriale.La definizione da parte della Confederazione di prescrizioni legali di portata più ampia non sarebbe compatibile con la sua competenza in materia di pianificazione territoriale, che si limita alla fissazione di principi (art. 75 della Costituzione federale [Cost.]; RS 101). Inoltre, nell’attuazione del diritto federale la Confederazione deve lasciare ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tenere conto delle loro particolarità (art. 46 cpv. 3 Cost.). Ciò è particolarmente importante nel caso di misure volte a promuovere alloggi a prezzi accessibili, in quanto devono essere adattate alle condizioni locali. A causa della mancanza di conoscenze locali dettagliate, il Consiglio federale non è in grado di valutare adeguatamente simili misure. Inoltre, il piano direttore non sostituisce le misure che devono avere fondamento nel diritto cantonale. Infine, sarebbe necessario introdurre nella legge sulla pianificazione del territorio una sanzione per i Cantoni che non adempiano al loro obbligo o lo facciano solo in misura insufficiente. A seconda di come sarebbe strutturata, una simile sanzione potrebbe comportare una forte ingerenza nell’autonomia cantonale e appare inoltre sproporzionata nella misura in cui i Cantoni (e i Comuni) interessati stanno già affrontando il problema della penuria di alloggi e della mancanza di alloggi con prezzi accessibili.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.