Sgravio delle imprese. Affidare la gestione della procedura a un'unica autorità in caso di più autorità competenti
26.3236 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31), ad esempio all’articolo 2 lettera c, in modo tale che, in caso di più autorità competenti, la gestione delle procedure di diritto dell’economia sia affidata a un’unica autorità.
Begründung
Nella pratica, nonostante i termini ordinatori, la coesistenza di più autorità competenti e la mancanza di coordinamento tra di esse causano spesso ritardi, lavoro aggiuntivo e inutili costi a carico delle imprese.In tal caso, la possibilità legale di affidare la gestione della procedura a un’unica autorità toglierebbe alle imprese richiedenti la responsabilità del coordinamento e dell’avanzamento della procedura e permetterebbe di migliorare la concertazione, di ridurre i doppioni e di aumentare l’efficienza procedurale.L’aggiunta proposta nella LSgrI consentirebbe un maggiore rispetto del principio di esecuzione rapida e semplice delle procedure del diritto dell’economia.In molti Paesi (p. es. nei Paesi nordici), scadenze chiare e strutture ben definite nell’organizzazione delle autorità hanno permesso di accorciare notevolmente la durata delle procedure e di ridurre i costi. La Svizzera potrebbe ispirarsi a questo modello.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce l’importanza di ottimizzare i contatti con le autorità per le imprese e, in generale, di ridurre gli oneri amministrativi.Il diritto amministrativo federale prevede disposizioni di coordinamento che mirano a garantire una procedura decisionale coordinata. In base all’articolo 62a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), ad esempio, se l’approvazione di progetti richiede l’accentramento delle decisioni in virtù di una legge federale sulle infrastrutture, come la legge federale sulle ferrovie, l’autorità direttiva deve chiedere un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.Secondo la giurisprudenza, il coordinamento materiale e formale dell’applicazione del diritto è richiesto per i progetti che presentano uno stretto legame materiale (DTF 117 Ib 35 consid. 3e). Quest’obbligo è sancito ad esempio dalla legislazione sulla pianificazione del territorio (cfr. art. 25a LPT; RS 700) e implica il coordinamento delle procedure. Allo stesso modo, il diritto della concorrenza prevede uno stretto coordinamento tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.Anche a livello cantonale esistono degli obblighi di coordinamento settoriale, in particolare nell’ambito della legislazione edilizia; a titolo esemplificativo, la legge bernese sul coordinamento stabilisce esplicitamente il principio di una sola autorità responsabile in applicazione dell’articolo 25a LPT.Le imprese sono regolarmente coinvolte in diverse procedure, ciascuna con i propri requisiti, che richiedono competenze specifiche da parte delle autorità. Il Consiglio federale ritiene che un diritto generale a un’«unica autorità» per quasi tutte le questioni imprenditoriali a livello federale sia inappropriata e che sarebbe molto dispendiosa e complessa da attuare. Difficilmente ne deriverebbero guadagni di efficienza tangibili. È invece più efficace definire, ove necessario, delle norme settoriali sul coordinamento delle procedure nelle rispettive leggi speciali.La legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31) promuove in particolare la digitalizzazione dei servizi offerti dalle autorità tramite la piattaforma centrale EasyGov, contribuendo così in modo sostanziale alla semplificazione delle procedure amministrative.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.