"Orientato al rimpatrio". Lo statuto S dei profughi ucraini non deve trasformarsi in permesso B dopo cinque anni
26.3262 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la presente mozione si chiede al Consiglio federale di modificare l’art. 74 cpv 2 della Legge sull’asilo affinché i profughi ucraini non abbiano diritto dopo 5 anni di permanenza in Svizzera (quindi da marzo del 2027) al permesso B, con conseguente aumento delle prestazioni sociali, i cui costi ricadrebbero integralmente sui Cantoni, rispettivamente sui Comuni di residenza.
Begründung
Lo statuto S per i profughi ucraini, secondo il Consiglio federale “orientato al rimpatrio”, è stato introdotto nel marzo 2022 e prolungato fino al 4 marzo del 2027.
Secondo l’articolo 74 cpv 2 della Legge sull’asilo, “se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria”.
Ciò significa che nel marzo del 2027 i titolari di statuto S otterranno automaticamente un permesso di dimora B. Di conseguenza, avranno diritto ai medesimi aiuti sociali dei cittadini residenti, mentre lo statuto S prevede aiuti ridotti.
Inoltre, in virtù del permesso B, la spesa occasionata dai citati aiuti ricadrà interamente sui Cantoni, rispettivamente sui Comuni di residenza dei beneficiari.
Il Ticino, la cui situazione finanziaria è già difficile, verrà particolarmente penalizzato. Solo il 30% dei circa 2500 profughi ucraini che risiedono in Ticino ha un’occupazione e l’80% risulta al beneficio di aiuti sociali. A partire dall’anno prossimo la totalità degli aiuti sociali a cui avranno diritto i profughi ucraini che otterranno il permesso B sarà a carico del Cantone (per il 75%) e dei Comuni di domicilio (per il restante 25%).
Il CF ha più volte ribadito che lo statuto S è “orientato al rimpatrio”, il che è incompatibile con una permanenza definitiva a carico del contribuente. Si chiede pertanto al CF di intervenire modificando l’art. 74 cpv 2 LAsi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la vigente legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 LAsi). Il permesso di dimora scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria (art. 46 cpv. 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1; RS 142.311). L’ottenimento di un permesso di dimora non implica dunque che i beneficiari hanno diritto a restare in Svizzera. Quando la protezione provvisoria sarà revocata, tutte le persone bisognose di protezione saranno trattate allo stesso modo, a prescindere che siano titolari di un permesso di dimora oppure no. Dovranno lasciare la Svizzera tranne nel caso in cui sussistano ostacoli all’esecuzione o un rischio di persecuzione (art. 76 LAsi). Dalla prima attivazione dello statuto di protezione S, l’11 marzo 2022, il Consiglio federale ha esaminato a più riprese le diverse normative che disciplinano questo statuto e quello dell’ammissione provvisoria. Il 28 maggio 2025 ha deciso di rinunciare a rivedere la legge per equiparare lo statuto di protezione S all’ammissione provvisoria. Quando lo statuto S per le persone provenienti dall’Ucraina sarà abrogato esaminerà quali adeguamenti sono necessari in materia. Solo allora saranno disponibili esperienze esaustive, dall’attivazione alla revoca. Nell’ambito della strategia in materia di asilo 2027, Confederazione, Cantoni, Città e Comuni sono stati inoltre incaricati di elaborare una strategia per integrare lo statuto di protezione S nel sistema d’asilo e d’integrazione. Considerati i lavori in corso, il Consiglio federale è al momento contrario ad adeguamenti sostanziali dello statuto S. Per quanto riguarda i costi, il Consiglio federale rileva quanto segue: se il pacchetto di sgravio 2027 entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 come deciso dal Parlamento, verrà a cadere il sussidio federale per i costi di aiuto sociale sostenuti dai Cantoni per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. In questo contesto, nell’ambito della strategia in materia d’asilo 2027, la Confederazione e i Cantoni stanno vagliando se adeguare l’ordinanza 2 sull’asilo per conferire ai Cantoni la competenza di definire lo standard di sostegno. Il Consiglio federale ha adottato diverse misure per migliorare l’integrazione, in particolare nel mercato del lavoro. In tal modo è anche ridotta la percentuale di persone bisognose di protezione che fanno capo all’aiuto sociale. Tra le persone bisognose di protezione che soggiornano in Svizzera già dal 2022, il tasso di occupazione è più elevato rispetto alla popolazione complessiva delle persone bisognose di protezione. Il loro tasso di occupazione è in continuo aumento e attualmente supera il 46 per cento. Il tasso medio di occupazione di tutte le persone bisognose di protezione attive ammonta al 67 per cento. Il 48 per cento delle persone che esercitano un’attività lucrativa guadagna più di 3000 franchi al mese.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.