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26.3277 · Interpellanza · 2026-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Durante la «sessione straordinaria» dedicata alle PFAS, il consigliere federale Rösti ha spiegato che occorre prevenire presumibili costi miliardari dovuti a queste sostanze applicando misure specifiche. Secondo il rapporto concernente il postulato 22.4585 i costi sanitari attuali ammontano già a 1–1,6 miliardi di franchi l’anno. Nella sua risposta all’interpellanza 25.4285, il Consiglio federale conferma inoltre costi di risanamento dei siti contaminati pari ad almeno un miliardo di franchi nell’arco dei prossimi 20 anni. Tuttavia, se l’immissione di PFAS nell’ambiente non dovesse venir interrotta immediatamente e se non venissero inoltre risanati siti contaminati da PFAS a catena corta, potrebbero insorgere costi fino a 26 miliardi di franchi.

In risposta alla mia domanda 26.7263, il Consiglio federale sottolinea che nella maggior parte dei casi non sarà possibile individuare precisamente i responsabili dell’inquinamento (v. i laghi di Zugo e di Hallwil). I relativi costi dovrebbero sovente essere invece sostenuti dalla collettività o dai proprietari privati dei terreni, seppur spesso non responsabili dell’inquinamento. Nella sua risposta alla mozione 25.3746 ha tuttavia respinto l’introduzione di una tassa di incentivazione alla fonte per le PFAS.

  1. Si può presumere che già oggi in vari ambiti politici della Svizzera insorgono costi economici dovuti alle PFAS, indipendentemente dalla gestione futura di queste sostanze? Se sì, in quali ambiti e in quale entità? Se no, perchè?

  2. Dato che la Confederazione disciplina le PFAS e pondera i relativi interessi: quali scenari futuri dei costi prevede per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni?

  3. Come in altri ambiti politici, il Consiglio federale sta valutando la possibilità di aumentare l’imposta sul valore aggiunto per finanziare il fabbisogno di fondi? Se sì, di quanti punti percentuali e per quale durata affinché possa coprire i costi miliardari dovuti alle PFAS?

  4. Se no, quali soluzioni di finanziamento propone e perchè?

  5. Il piano d’azione sulle PFAS includerà un piano di finanziamento delle misure previste e dei costi già esistenti (p. es. nel settore sanitario)? Se sì, come si configura? Se no, perchè?

  6. Per una regolamentazione esaustiva delle PFAS, il Consiglio federale attende le decisioni dell’Unione europea. Si deve presumere che nell’attesa, la contaminazione da PFAS e i conseguenti costi continueranno ad aumentare? Se sì, in che misura? Se no, perchè?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La limitazione dell’esposizione delle persone e dell’ambiente alle PFAS è particolarmente complessa, poiché si tratta di migliaia di singole sostanze impiegate da decenni per molte applicazioni. In Svizzera, i costi economici causati (in parte) dalle PFAS si ripercuotono su vari settori. Vengono impiegate, tra l’altro, considerevoli risorse per il monitoraggio, le analisi, la gestione dei siti contaminati, lo smaltimento dei rifiuti o il trattamento delle acque. Non è disponibile un calcolo completo e quantificato dei costi complessivi e ciò comporterebbe grandi incertezze. Per i diversi ambiti politici, il calcolo dipende in particolare dalle regolamentazioni esistenti e previste. In generale, le regolamentazioni preventive sono solitamente più convenienti rispetto ai costi conseguenti, per esempio per il trattamento dell’acqua potabile. 2) Quando si introduce una nuova regolamentazione, si procede a un’analisi delle varie ripercussioni nonché a una stima dei costi sulla base dello stato attuale delle conoscenze e degli sviluppi prevedibili. Nel caso delle PFAS, ciò risulta particolarmente complesso, poiché emergono continuamente nuove conoscenze. Per esempio, i costi di risanamento nell’ambito dei siti contaminati si basano su stime ricavate dall’esperienza acquisita finora, ancora limitata. 3) Attualmente, il Consiglio federale non prevede di aumentare l’imposta sul valore aggiunto per finanziare le misure relative alle PFAS. 4 e 5) Nel diritto ambientale si applica il principio «chi inquina paga». Nel caso delle PFAS, la difficoltà consiste nel fatto che queste sostanze provengono spesso da fonti diffuse e che non è sempre possibile identificare con certezza i responsabili. Se non è possibile individuare il responsabile, i costi sono generalmente a carico del cosiddetto perturbatore per situazione, che spesso è il proprietario del terreno. I costi delle misure di risanamento volti a garantire la qualità dell’acqua potabile sono invece a carico dei fornitori di acqua. Le basi esistenti non sono finalizzate ad attenuare in modo mirato i casi di rigore economici causati dalle PFAS. La Confederazione sta attualmente valutando l’adeguamento delle basi legali per la gestione dei casi di rigore causati dalle PFAS, con l’obiettivo di fornire ai Cantoni un sostegno più mirato nell’affrontare tale problematica. Al momento non è disponibile un piano di finanziamento; qualora i lavori proseguissero, questa tematica potrebbe essere integrata in un secondo momento nel piano d’azione sulle PFAS. 6) Nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) sono già stati emanati diversi divieti di fabbricazione, importazione e impiego per le PFAS. Altri sono stati recentemente sottoposti a consultazione o lo saranno a breve. Alla scadenza degli eventuali periodi transitori vigenti, a seconda della regolamentazione, non sono previsti apporti nell’ambiente oppure se ne prevedono in misura ridotta. Il Consiglio federale si attiene alla sua scelta di armonizzare, per quanto possibile, le disposizioni relative alle restrizioni e ai divieti nel diritto in materia di prodotti chimici con il diritto dell’Unione europea (UE). In questo modo si otterrà un livello di protezione comparabile per la salute e l’ambiente e si eviteranno ostacoli al commercio. Dal 2023, nell’UE è in fase di elaborazione una proposta di limitazione generalizzata delle PFAS, che secondo la pianificazione attuale potrebbe essere approvata già nel 2027. In considerazione dello stato avanzato di questi lavori, il Consiglio federale non ritiene opportuno avviare in Svizzera lavori paralleli. In base allo stato attuale delle conoscenze, tali lavori non porterebbero a restrizioni d’impiego delle PFAS più rapidamente rispetto a un’eventuale armonizzazione con la normativa europea menzionata. Ciò varrebbe anche nel caso in cui i lavori fossero avviati immediatamente.