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26.3278 · Interpellanza · 2026-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

A inizio marzo 2026 il Parlamento argentino ha approvato la controversa riforma del mercato del lavoro del presidente Javier Milei. La riforma consente, ad esempio, giornate lavorative fino a dodici ore, riduce le indennità di licenziamento e limita il diritto di sciopero. Secondo la Confederazione sindacale internazionale, nel Paese sudamericano i diritti dei lavoratori venivano già sistematicamente violati prima della riforma; ora la loro situazione si sta ulteriormente aggravando. Anche nel recente studio sociale ex ante sull’accordo con il Mercosur si afferma che le riforme del mercato del lavoro del governo Milei stanno peggiorando il diritto del lavoro pure in Brasile. I sindacati hanno indetto uno sciopero generale e migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la riforma.

Le riforme sono in contrasto con le disposizioni fondamentali del nuovo accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e gli Stati del Mercosur, in particolare con l’articolo 13.5 del capitolo sulla sostenibilità. Allo stesso tempo, conferiscono all’Argentina un vantaggio competitivo grazie a standard lavorativi meno rigorosi, con potenziali ripercussioni sui lavoratori di tutti gli Stati contraenti. Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Come valuta la riforma del mercato del lavoro argentino alla luce dell’accordo di libero scambio con gli Stati del Mercosur? La ritiene compatibile con le disposizioni dell’articolo 13.5? In caso contrario, quali conseguenze ne trae?

  2. Cosa intende fare per garantire che l’Argentina rispetti gli impegni assunti nel capitolo sulla sostenibilità?

  3. Intende intervenire presso il governo argentino a difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori?

  4. Se l’Argentina non migliorerà il diritto del lavoro, il Consiglio federale avvierà una procedura di risoluzione delle controversie e, in caso di disaccordo, chiederà la costituzione di un gruppo di esperti come previsto nel capitolo sulla sostenibilità?

  5. Quali misure prevede l’ALS per garantire l’attuazione delle eventuali raccomandazioni del gruppo di esperti?

  6. Il Consiglio federale è disposto a insistere sull’attuazione delle eventuali raccomandazioni del gruppo di esperti e di quali strumenti dispone per farlo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale segue con attenzione le attuali riforme in Argentina. La riforma del diritto del lavoro è entrata in vigore il 1° marzo 2026. In molti ambiti il disegno di legge approvato dal Congresso è meno radicale di quanto auspicato dal governo. In attesa dell’esito di una verifica della costituzionalità da parte dei tribunali, numerose disposizioni non vengono ancora attuate.All’articolo 13.5 dell’Accordo di libero scambio (ALS) tra l’AELS e il Mercosur le parti richiamano l’impegno a rispettare i principi e i diritti fondamentali del lavoro sanciti dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad attuare efficacemente le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato. Rimane tuttavia un certo margine di manovra per quanto riguarda le modalità attuative a livello nazionale. Spetterà all’OIL – tramite il suo sistema di supervisione delle norme – valutare la compatibilità del diritto del lavoro nazionale con le disposizioni internazionali pertinenti.Il Consiglio federale non dispone al momento di alcun indizio secondo cui la riforma del diritto del lavoro in Argentina sarebbe in contrasto con gli impegni assunti a norma dell’articolo 13.5 dell’ALS.2.-4. Il Consiglio federale continuerà a seguire con attenzione l’attuazione della riforma del diritto del lavoro e si impegnerà in seno all’OIL affinché l’Argentina rispetti gli obblighi di diritto internazionale corrispondenti. Con l’entrata in vigore dell’ALS saranno disponibili, oltre agli organi dell’OIL, anche altri meccanismi bilaterali previsti dall’Accordo stesso, compresa la possibilità di ricorrere a un gruppo di esperti indipendenti in caso di divergenze di opinione persistenti.5.-6. Il gruppo di esperti ha il compito di interpretare le disposizioni dell’accordo e di formulare, in un rapporto pubblico, raccomandazioni su come risolvere una determinata controversia. Spetta al Comitato misto istituito dall’ALS discutere ed eventualmente definire le misure adeguate per attuare le raccomandazioni formulate nel rapporto.