26.3296 · Interpellanza · 2026-03-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Dopo la morte di Ali Khamenei, suo figlio Mojtaba Khamenei è stato designato dagli organi religiosi e politici competenti come nuovo capo del regime iraniano. Mojtaba Khamenei viene accusato di avere legami stretti con le Guardie Rivoluzionarie iraniane e di adottare una linea particolarmente dura nei confronti degli oppositori politici e della società civile iraniana. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane svolgono un ruolo centrale nella repressione dei movimenti di protesta. Non solo vengono considerate il principale strumento di potere per la repressione interna, ma, secondo numerose analisi internazionali, sono altresì coinvolte in modo significativo nel finanziamento e nel sostegno di gruppi armati in Medio Oriente (ad es. Hezbollah, Hamas e la milizia Houthi nello Yemen). Se i valori patrimoniali appartenenti all’élite al potere in Iran venissero gestiti o occultati attraverso la piazza finanziaria svizzera, ciò solleverebbe interrogativi in merito a possibili casi di riciclaggio di denaro o aggiramento delle sanzioni nonché alla credibilità della Svizzera nella lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande qui di seguito.
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che Mojtaba Khamenei o persone a lui vicine potrebbero detenere conti bancari, valori patrimoniali o partecipazioni finanziarie in Svizzera?
2. Le autorità svizzere competenti sono a conoscenza di indizi, segnalazioni o indagini che facciano supporre l’esistenza di legami finanziari tra Mojtaba Khamenei o il suo entourage e la piazza finanziaria svizzera?
3. Qualora in Svizzera fossero presenti simili valori patrimoniali,
di quali possibilità si avvalgono le autorità competenti per verificare la provenienza di questi fondi e, se del caso, adottare provvedimenti previsti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro o misure sanzionatorie?
4. Il Consiglio federale sta valutando se, in relazione a eventuali sanzioni internazionali, alla lotta contro il finanziamento del terrorismo o a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, sia possibile congelare in Svizzera valori patrimoniali dei principali esponenti del regime iraniano?
5. Di quali strumenti dispone concretamente la Svizzera per impedire che la propria piazza finanziaria venga utilizzata per gestire od occultare valori patrimoniali provenienti dall’entourage di attori statali che finanziano o sostengono organizzazioni non statali armate attive all’estero?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all’integrità della piazza finanziaria svizzera. In quest’ottica, nel mese di marzo ha approvato la sua strategia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema vigente ed esplorare nuove soluzioni per potenziare il quadro normativo svizzero. Tale strategia completa quelle dedicate alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, adottate rispettivamente nel mese di dicembre e di gennaio. 1, 2 e 5. I mezzi di cui dispone la Svizzera per combattere le transazioni con valori patrimoniali di origine criminale si basano su due pilastri: prevenzione e repressione. L’aspetto preventivo comprende tutti gli attori che intervengono a monte nella lotta contro il riciclaggio di denaro: gli intermediari finanziari, i commercianti e, prossimamente, i consulenti. Tali attori sono assoggettati alla Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD; 955.0) e sono tenuti al rispetto di una serie di obblighi di diligenza, in particolare per quanto riguarda l’identificazione della controparte, l’accertamento sull’origine dei valori patrimoniali e lo scopo delle transazioni. La vigilanza compete a diversi soggetti, tra cui la FINMA e gli organismi di autodisciplina (OAD). Nel caso in cui essi abbiano dei sospetti, li comunicano all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che, al termine della sua analisi, può trasmettere il dossier a un’autorità penale competente. L’aspetto repressivo comprende invece la giustizia penale che coinvolge la polizia, i ministeri pubblici e i tribunali. Il Consiglio federale non ha accesso agli atti dei procedimenti eventualmente condotti dalle autorità già citate e non è in grado di fornire informazioni sulle persone menzionate. In generale, qualora in Svizzera si trovino valori patrimoniali di origine criminale, le autorità giudiziarie sono chiamate a intervenire, per esempio a seguito di una comunicazione trasmessa dal MROS, di denunce penali o ancora di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale presentata da uno Stato estero. L’autorità competente, ovvero il pubblico ministero interessato, procede, se del caso, al sequestro dei valori patrimoniali situati in Svizzera. In caso di procedimento penale, esso mira a determinare le responsabilità penali, identificare i valori patrimoniali, stabilirne l’origine e, se del caso, ordinarne la confisca e la restituzione. Se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP; RS 196.1) il Consiglio federale può anche, in tali circostanze eccezionali, ordinare il blocco amministrativo dei valori patrimoniali ai fini dell’assistenza giudiziaria (art. 3 LVP) o della confisca (art. 4 LVP). 4. Conformemente alla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) il Consiglio federale può disporre misure coercitive per applicare le sanzioni adottate dall’ONU o dai principali partner commerciali della Svizzera (ossia dall'UE) e volte a far rispettare il diritto internazionale, in particolare i diritti umani. Pertanto, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6) che attua le sanzioni obbligatorie dell’ONU nei confronti dell’Iran nonché la grande maggioranza delle sanzioni dell’UE contro tale Paese. In questo contesto, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica nonché persone ed entità responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran sono soggetti al congelamento degli averi. La Svizzera ha inoltre adottato le designazioni decise dall’UE il 29 gennaio e il 16 marzo 2026 nei confronti dei membri delle forze di polizia e di sicurezza iraniane coinvolti nella repressione delle recenti manifestazioni.