26.3311 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in modo tale che tutte le comunicazioni della FINMA siano inviate agli istituti assoggettati a vigilanza nella lingua ufficiale della loro sede.
Begründung
L’articolo 33a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) prevede che la lingua del procedimento sia, in linea di principio, la lingua ufficiale scelta dalle parti. Tale disposizione riguarda tuttavia i procedimenti formali e non include, in particolare, gli scambi nell’ambito della vigilanza corrente. Ogni comunicazione con l’autorità dovrebbe avvenire nella lingua nazionale dell’istituto assoggettato.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta avanzata dalla mozione, secondo cui le autorità federali dovrebbero applicare il quadrilinguismo nei rapporti con i cittadini e con le aziende. Le basi giuridiche necessarie a tale scopo sono già disponibili. A livello costituzionale, dall’articolo 70 capoverso 1, in combinato disposto con il diritto fondamentale della libertà di lingua sancito dall’articolo 18 della Costituzione (Cost.; RS 101), si può dedurre il diritto di rivolgersi alle autorità federali in una delle lingue ufficiali e di essere interpellati dalle stesse nella lingua ufficiale di propria scelta. La legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing; RS 441.1), che attua gli articoli 18 e 70 Cost., sancisce all’articolo 6 la scelta della lingua nella comunicazione con le autorità federali, compresa la FINMA. Di conseguenza, chi si rivolge a un’autorità federale la cui attività si estende a livello nazionale, come è il caso della FINMA, può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. L’autorità deve rispondere nella lingua ufficiale usata dal suo interlocutore, a prescindere da chi abbia avviato inizialmente la comunicazione. Le autorità federali possono convenire con i loro interlocutori l’uso di un’altra lingua ufficiale. Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile. Secondo l’articolo 12 LLing, le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo dei gruppi demografici interessati e devono comunicare almeno nelle quattro lingue ufficiali quando si presentano verso l’esterno. I moduli destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali, con la possibilità di derogare a tale regola in determinati casi. Le pubblicazioni della FINMA sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese. La comunicazione con gli assoggettati e nel corso delle procedure di vigilanza è intrattenuta nelle lingue ufficiali e, quando necessario, in inglese. Nella maggior parte dei casi si ricorre alla lingua scelta dagli istituti sottoposti a vigilanza. Spesso si tratta dell’inglese, in particolare nel caso degli istituti attivi a livello internazionale o quando gli assoggettati non parlano nessuna lingua ufficiale svizzera. I dati relativi al plurilinguismo e alla rappresentanza delle comunità linguistiche presso la FINMA sono i seguenti: il 77,3 per cento dei collaboratori ha come prima lingua il tedesco, il 14,5 per cento il francese e il 4,2 per cento l’italiano. Secondo quanto indicato dalla FINMA, in generale tutti i collaboratori dispongono di buone conoscenze attive di una seconda lingua ufficiale. L’attuazione delle sopracitate disposizioni è di competenza della FINMA. Gli assoggettati alla vigilanza possono intrattenere la comunicazione in una lingua ufficiale di loro scelta e, se del caso, far valere questo diritto nei confronti della FINMA. L’Esecutivo non ravvisa pertanto alcuna necessità di modificare la legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.