26.3312 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione al fine di garantire che l’organo di alta direzione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sia composto da persone in possesso di una comprovata esperienza professionale nel settore dei mercati finanziari svizzeri, nonché di una buona conoscenza di almeno due lingue nazionali.
Begründung
Attualmente, il Consiglio di amministrazione della FINMA può essere composto da persone che non hanno alcuna esperienza pratica dei mercati finanziari svizzeri. Il Consiglio di amministrazione della FINMA deve essere composto da esperti, come sancisce l’articolo 9 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Un profilo elaborato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) definisce chiaramente i requisiti dei membri del Consiglio di amministrazione, richiedendo in particolare il «plurilinguismo» nonché conoscenze approfondite acquisite nella docenza o nella pratica in almeno un ambito specialistico pertinente. È indispensabile che i membri dell’organo di alta direzione abbiano una buona comprensione del funzionamento del mercato in cui operano gli istituti finanziari svizzeri e delle sfide che questi ultimi devono affrontare. Devono quindi aver maturato esperienza pratica con istituti assoggettati (al loro interno o in relazione diretta con essi) ed essere in grado di esprimersi almeno in due lingue nazionali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 9 capoversi 2 e 3 LFINMA sancisce i requisiti per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione della FINMA. Questa disposizione richiede che i candidati siano esperti e indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza e che nel processo di nomina si consideri un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Inoltre, i settori specialistici sottoposti alla vigilanza della FINMA devono essere adeguatamente rappresentati in seno al rispettivo consiglio di amministrazione (art. 11 cpv. 2 LFINMA), in modo tale che questo disponga delle conoscenze specifiche del settore. La nomina del consiglio di amministrazione spetta al Consiglio federale (art. 9 cpv. 3 LFINMA). A tale scopo, quest’ultimo ha emanato il «Profilo dei requisiti richiesto ai membri del consiglio di amministrazione della FINMA» (26.1.2022) e le «Condizioni per l’esercizio della carica di membro del consiglio di amministrazione della FINMA» (20.10.2021) (entrambi i documenti sono disponibili all’indirizzo https://www.efd.admin.ch/it/autorita). Oltre alle conoscenze del settore, il profilo dei requisiti presuppone che il collegio del consiglio di amministrazione disponga, nella sua interezza, delle conoscenze specialistiche teoriche e pratiche, tra cui una comprovata esperienza professionale pluriennale nel settore dei mercati finanziari, ad esempio la collaborazione con o l’attività presso aziende assoggettate a vigilanza, autorità di vigilanza e banche centrali. In seno all’attuale consiglio di amministrazione della FINMA, cinque membri vantano un’esperienza di questo tipo maturata nel mercato finanziario svizzero. Due membri sono attivi da molti anni nel campo scientifico, svolgendo attività di successo e rilevanti per la FINMA, mentre un membro presenta entrambi i profili. Nell’ottica imprescindibile dell’indipendenza di un’autorità di vigilanza, dal 2013 le condizioni sopra citate stabiliscono l’incompatibilità della carica di un membro del consiglio di amministrazione della FINMA con un’attività nel consiglio di direzione o di amministrazione di un’azienda assoggettata alla vigilanza di questa autorità. Prima del 2013 tali attività parallele avevano infatti suscitato critiche da parte dell’opinione pubblica. A seguito di una sentenza giudiziaria sul caso di un ex presidente della FINMA che aveva lavorato per UBS, sono state definite determinate restrizioni per la nomina sulla base delle attività svolte in passato dal candidato. Ciò per evitare situazioni di ricusazione con conseguente perdita di rappresentatività delle conoscenze pratiche all’interno dell’organo in fase decisionale. Il requisito dell’indipendenza mantiene la propria validità anche alla luce del fatto che il consiglio di amministrazione della FINMA è un organo strategico e non prende decisioni operative, neppure nel caso di affari di grande portata (art. 9 cpv. 1 lett. b LFINMA). Infatti, anche le decisioni strategiche si ripercuotono direttamente sugli assoggettati e possono creare conflitti di interesse. Le richieste e gli interessi del settore vengono presi in considerazione anzitutto nel quadro di indagini conoscitive e di procedure di consultazione. Al contrario, non vi è incompatibilità di fondo tra la carica di un membro del consiglio di amministrazione della FINMA e l’attività concomitante nell’organo di direzione o di amministrazione di un’impresa non sottoposta a vigilanza o non attiva nel settore dei mercati finanziari. Nel consiglio di amministrazione della FINMA, le lingue italiana e francese sono rappresentate ciascuna con una quota del 25 per cento, superando da tempo i valori di riferimento rispettivamente dell’8 e del 22,9 per cento. La rappresentanza della lingua tedesca, invece, al momento corrisponde al 50 per cento e si colloca dunque al di sotto del valore di riferimento del 62,2 per cento. Tutti i membri del consiglio di amministrazione padroneggiano almeno due lingue ufficiali. Il Consiglio federale ritiene che le basi legali, il profilo dei requisiti e l’attuale composizione del consiglio di amministrazione soddisfino già le richieste della mozione e pertanto non ravvisa alcuna necessità di modificare la legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.