26.3313 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abolire la punibilità della violazione per negligenza dell’obbligo di comunicazione, abrogando l’articolo 37 capoverso 2 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).
Begründung
Da quando, nel 2023, il legislatore ha chiarito la nozione di «sospetto fondato» nella LRD, l’obbligo di comunicazione si fonda su criteri oggettivi e procedure interne formali. In questo contesto, la multa inflitta per la violazione per negligenza di tale obbligo non è più necessaria: la mancata comunicazione è riconducibile o a un comportamento intenzionale, già sanzionato, o a lacune organizzative, che possono essere affrontate con gli strumenti di vigilanza esistenti. Il mantenimento della negligenza come infrazione penale comporta comunicazioni a MROS «di copertura», con conseguente sovraccarico di questa autorità, senza rafforzare l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il 26 settembre 2025 le Camere federali hanno adottato la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG; FF 20252900) e la revisione della LRD. Nell’ambito di questo progetto di modifica è stato adeguato il capoverso 2 dell’articolo 37 LRD, che ora consente all’autorità competente di prescindere dal perseguimento penale e da qualsiasi pena in casi di lieve entità. L’applicazione dell’articolo 37 capoverso 2 LRD sarà dunque limitata ai casi di una certa gravità e non contempla più lievi violazioni commesse da collaboratori che non ricoprono una funzione di quadro. L’Esecutivo non ritiene opportuno introdurre un’ulteriore modifica di legge prima che tale disposizione entri in vigore e dunque senza che sia possibile valutarne dapprima l’efficacia. L’articolo 37 LRD sanziona la violazione da parte di intermediari finanziari dell’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio, disciplinando così uno strumento centrale della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Anche dopo la revisione della LRD menzionata nella mozione, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, la violazione di tale obbligo può essere commessa per negligenza, ad esempio se il dirigente di una banca omette per negligenza di verificare determinati indizi, pur essendo tenuto a farlo alla luce delle circostanze a lui note. La pena per la violazione dell’obbligo di comunicazione da parte di una persona responsabile, che sia intenzionale o dovuta a negligenza, deve essere distinta dalle misure organizzative dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) adottate per il ripristino della situazione conforme e non è sostituita da tali misure. La punibilità della violazione dell’obbligo di comunicazione per negligenza ha efficacia preventiva e rafforza la diligenza degli intermediari finanziari. La sua abrogazione indebolirebbe la prevenzione e potrebbe influenzare negativamente le future valutazioni effettuate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale. Inoltre, lo stralcio della fattispecie relativa alla violazione per negligenza renderebbe molto difficile l’applicazione dell’articolo 49 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). Tale disposizione consente, a determinate circostanze, di prescindere dalla determinazione delle persone punibili e di condannare in loro vece l’azienda al pagamento di una multa massima di 50 000 franchi. Poiché nei casi in cui è applicata questa disposizione l’autore del reato non è noto, è difficile dimostrarne l’intenzione. Pertanto, optando per l’abrogazione della fattispecie relativa alla violazione per negligenza, anche in casi di minore entità bisognerebbe di norma determinare le persone fisiche punibili, anziché poter comminare la multa all’azienda. Ciò si tradurrebbe in un notevole onere procedurale sia per le autorità di perseguimento penale sia per l’istituto interessato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.