26.3314 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la quarta misura prevista dai suoi parametri di riferimento in modo da rinunciare a qualsiasi estensione degli strumenti repressivi della FINMA, quali le multe, a complemento degli strumenti preventivi di cui già dispone.
Begründung
La quarta misura definita nei parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) prevede di attribuire alla FINMA la competenza di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di istituti finanziari, al fine di punire gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza. La FINMA dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione, e non sulla repressione delle violazioni del diritto in materia di vigilanza. L’Autorità dispone già di un’ampia gamma di strumenti sanzionatori, dalla pubblicazione di decisioni alla revoca dell’autorizzazione a esercitare. Tali misure possono già avere un impatto finanziario significativo per gli istituti interessati. Inoltre, la FINMA ha già ora la possibilità di confiscare gli utili realizzati in modo illecito (art. 35 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]; RS 956.1). Nel loro insieme, queste misure consentono di svolgere la funzione punitiva, dissuasiva e riparatoria, perseguite dall’Amministrazione. Quest’ultima è tenuta a garantire che la FINMA si concentri sulla prevenzione, e non sulla repressione delle violazioni del diritto in materia di vigilanza, ricorrendo agli strumenti di cui già dispone. Un’estensione degli strumenti repressivi, ad esempio introducendo la competenza della FINMA di infliggere multe, rischierebbe di distogliere l’Autorità dal suo ruolo preventivo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
me il Consiglio federale ha rilevato nel suo rapporto del 23 febbraio 2022 sulle sanzioni amministrative pecuniarie (FF 2022 776), queste sanzioni perseguono finalità sia preventive sia repressive. Non vi è quindi alcuna contrapposizione di fondo tra prevenzione e sanzione. Al contrario, una sanzione proporzionata rafforza la prevenzione, perché sprona gli istituti finanziari a conformarsi tempestivamente ai requisiti normativi richiesti. La legislazione in vigore presenta una lacuna nella progressione delle misure applicabili alle persone giuridiche e alle società di persone: tra un provvedimento di lieve entità, quale la decisione di accertamento, e la misura più estrema della revoca dell’autorizzazione (spesso sproporzionata), manca attualmente uno strumento intermedio che completi i mezzi a disposizione della FINMA. La confisca degli utili realizzati in maniera illecita non colma tale lacuna, poiché per definizione è subordinata all’esistenza di un profitto. Molte violazioni del diritto prudenziale, ad esempio in materia organizzativa o di gestione dei rischi, non generano utili, ma possono addirittura comportare perdite. Le sanzioni amministrative pecuniarie hanno un vantaggio decisivo: sono chiare e comprensibili per il mercato, il che rinvigorisce l’effetto deterrente e quindi la funzione preventiva della vigilanza. Del resto, fanno parte degli strumenti di vigilanza standard a disposizione delle autorità di vigilanza internazionali e delle autorità amministrative svizzere. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che le sanzioni amministrative pecuniarie siano un complemento coerente agli strumenti esistenti. L’introduzione della competenza della FINMA di infliggere tali sanzioni rientra tra le proposte avanzate dalle mozioni 24.4531 e 24.4527 della Commissione parlamentare d’inchiesta trasmesse dal Parlamento. Nell’estate del 2026 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente l’attuazione di queste e altre misure per l’ulteriore sviluppo del dispositivo too big to fail e sottoporrà il relativo messaggio al Parlamento per consultazione verosimilmente nel 2027.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.