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26.3315 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la quarta misura dei suoi parametri di riferimento, al fine di garantire che la FINMA applichi rigorosamente il principio di proporzionalità.

Begründung

La FINMA dispone di ampi poteri nell’applicazione degli strumenti a sua disposizione per sanzionare le violazioni. Queste misure possono avere un impatto significativo sugli istituti interessati, soprattutto dal punto di vista finanziario e reputazionale. Vi si aggiunge l’influsso negativo sulla percezione all’estero degli istituti finanziari svizzeri. È quindi fondamentale che la FINMA garantisca sistematicamente l’applicazione del principio di proporzionalità, tenendo conto in particolare delle ripercussioni summenzionate ed evitando di adottare misure che vadano oltre quanto necessario per assicurare una vigilanza seria e adeguata. A livello organizzativo, ciò dovrebbe riflettersi anche all’interno della FINMA, onde evitare che la stessa unità, come la Divisione l’Enforcement, abbia il compito sia di effettuare accertamenti, sia di emanare decisioni, sia di garantirne l’attuazione. In tal modo sarebbe possibile allinearsi alla separazione delle funzioni e alle garanzie procedurali proprie di uno Stato di diritto.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di massima, per quanto riguarda l’applicazione rigorosa del principio di proporzionalità da parte della FINMA e l’organizzazione di quest’ultima si può affermare quanto esposto qui di seguito. Nel quadro della propria attività di vigilanza la FINMA è tenuta a osservare le direttive costituzionali, in particolare quelle sancite agli articoli 5 e 8 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e di conseguenza deve rispettare in ogni momento i principi dello Stato di diritto, della proporzionalità e dell’uguaglianza giuridica. La FINMA adopera gli strumenti a sua disposizione in conformità con tali principi, adottando un approccio basato sui rischi e la neutralità tecnologica. I criteri in base ai quali si stabilisce la proporzionalità della vigilanza sono la dimensione, la complessità e l’importanza dell’istituto finanziario interessato, ma anche il modello aziendale, l’ambiente di controllo e i rischi che ne derivano. Quanto più grande è l’istituto e quanto più rilevanti sono i rischi corrispondenti, tanto più severe sono le aspettative in materia di vigilanza e più rigorosa è la sorveglianza della FINMA. Viceversa, più piccolo è l’istituto e minori sono i rischi, maggiore è lo sgravio (cfr. per esempio la panoramica completa delle agevolazioni per banche e società di intermediazione mobiliare della categoria 4 et 5, disponibile sul sito internet della FINMA). Se un istituto finanziario contravviene al diritto in materia di vigilanza, è compito della FINMA assicurare l’applicazione del diritto prudenziale (anche definita «enforcement»). Ciò si impone sia per garantire la protezione dei clienti sia per tutelare gli interessi dei concorrenti sul mercato. A tale scopo la FINMA dispone di strumenti volti a ripristinare la situazione conforme. Nel rispetto del principio di proporzionalità, si tiene conto di volta in volta dei suoi elementi costitutivi, ovvero l’idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. Inoltre, le decisioni della FINMA sono soggette a un controllo giudiziario indipendente, ovvero possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale e, in ultima istanza, al Tribunale federale. A livello organizzativo avviene una separazione interna tra le due funzioni, segnatamente tra l’attività di vigilanza continua sugli ambiti di vigilanza e l’attività di «enforcement». La competenza decisionale in merito all’avvio e alla conclusione dei procedimenti di «enforcement» nei confronti dei titolari dell’autorizzazione spetta a un comitato della direzione. L’attuazione delle misure di «enforcement» da essi ordinate spetta invece ancora al rispettivo ambito di vigilanza. Per quanto riguarda la misura 4 citata nel rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 2024 sulla stabilità delle banche – ossia l’introduzione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria da parte della FINMA nei confronti delle persone giuridiche sottoposte alla sua vigilanza – nei parametri di riferimento applicabili alla modifica della legge sulle banche, decisi il 6 giugno 2025, l’Esecutivo ha esplicitamente stabilito che l’importo fissato per le sanzioni amministrative deve essere in linea con il principio di proporzionalità ed essere sufficientemente dissuasivo, garantendo allo stesso tempo che l’esistenza dell’istituto non venga compromessa. Il progetto tiene conto in modo coerente di queste prescrizioni. Pertanto, la richiesta della mozione viene già soddisfatta. Nell’estate del 2026 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente l’attuazione di queste e altre misure per l’ulteriore sviluppo del dispositivo too big to fail e sottoporrà il relativo messaggio al Parlamento per consultazione verosimilmente nel 2027.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.