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26.3316 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la quintamisura dei suoi parametri di riferimento, al fine di salvaguardare la presunzione d’innocenza degli istituti finanziari oggetto di un’inchiesta. Esso deve garantire che il nome di un istituto finanziario possa essere reso pubblico unicamente qualora sia stata accertata, mediante una decisione passata in giudicato, una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, come previsto dall’articolo 34 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1).

Begründung

La quinta misura dei parametri di riferimento del Consiglio federale per la modifica della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) prevede, da un lato, la possibilità per la FINMA di informare il pubblico circa l’avvio di inchieste e procedimenti e, dall’altro, la pubblicazione sistematica del nome degli istituti bancari coinvolti. In un settore fondato sulla fiducia, la pubblicazione del nome di un istituto associato a una violazione può comprometterne gravemente la reputazione. Qualsiasi pregiudizio pubblico arrecato alla reputazione di un istituto può determinare una perdita di fiducia da parte della clientela, delle controparti e dei mercati, che può tradursi rapidamente in problemi di liquidità e nella messa in discussione della sua stabilità, a prescindere dalla sua effettiva situazione finanziaria. È pertanto imprescindibile che il principio della presunzione d’innocenza sia rispettato e che un istituto non subisca alcun pregiudizio soltanto perché è stata avviata un’inchiesta, la quale è per sua natura volta ad accertare i fatti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La misura 5 «Informazione del pubblico» descritta nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche del 10 aprile 2024 riguarda l’informazione del pubblico su singoli procedimenti. Tale informazione è già prevista nell’articolo 22 LFINMA. Questa misura si distingue dalla pubblicazione secondo l’articolo 34 LFINMA, che prevede la pubblicazione della decisione finale stessa. Quest’ultima pubblicazione si rivolge a un determinato istituto assoggettato alla vigilanza e rappresenta una misura di vigilanza ben più incisiva. Nella pratica, è utilizzata soprattutto nel caso di istituti non autorizzati. La comunicazione basata sulla misura 5 è finalizzata a informare il pubblico e a garantire la trasparenza dei mercati finanziari. L’obiettivo di questa misura consiste principalmente nell’informazione sistematica del pubblico in merito alle decisioni finali (senza che la FINMA debba procedere alla loro pubblicazione). Tuttavia, la FINMA deve poter rinunciare a informare il pubblico se tale informazione dovesse risultare in conflitto con interessi privati o pubblici preponderanti. La possibilità della FINMA di informare in merito a inchieste o procedimenti in corso deve costituire un’eccezione. La misura 5 mira a limitare tali comunicazioni ai casi in cui esse servono in particolare alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza, alla rettifica di informazioni false o fallaci o alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera. La misura riprende pertanto le vigenti severe condizioni legali previste dall’articolo 22 LFINMA. Con la sua attuazione, si mira a integrare la prassi attuale nella LFINMA. Per questo tipo di informazione del pubblico, il principio della presunzione d’innocenza derivante dal diritto penale non trova applicazione. L’indicazione del nome dell’istituto nell’informazione al pubblico non rappresenta una sanzione, bensì l’espressione della trasparenza dei mercati finanziari, e deve essere formulata in modo oggettivo. Ciò garantisce inoltre la parità di trattamento, evita speculazioni che potrebbero avere effetti negativi sugli istituti e limita i rischi sistemici. Le esperienze maturate all’estero, ad esempio nel Regno Unito, mostrano che, in linea di principio, la pubblicazione dei nomi degli istituti interessati non causa una destabilizzazione rilevante ma contribuisce invece al rafforzamento della trasparenza e della fiducia nei mercati finanziari. Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale ritiene che le preoccupazioni espresse nella mozione vengano affrontate nell’attuale proposta di attuazione della misura 5. Nell’estate del 2026 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente l’attuazione di questa e altre misure per l’ulteriore sviluppo del dispositivo too big to fail e sottoporrà il relativo messaggio al Parlamento per consultazione verosimilmente nel 2027.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.