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26.3320 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

L’ordinanza del 20 ottobre 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620) deve essere modificata affinché le piattaforme online possano essere intese come fabbricanti e commercianti se mettono a disposizione sul mercato i propri prodotti.

Proposta di modifica dell’articolo 3 ORSAE:

Articolo 3 lettera d (nuovo):
commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi o componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale o che li mettono a disposizione sul mercato svizzero per conto di fabbricanti e commercianti con sede all’estero.

Definizione legale modificata:

Articolo 3 capoverso 1bis (nuovo):
La messa a disposizione sul mercato consiste nel presentare un prodotto ai clienti finali, in particolare attraverso:
– la presentazione della configurazione del prodotto;
– l’indicazione del prezzo;
– la definizione delle condizioni di fornitura,
– la selezione o l’indicazione dei metodi di pagamento e della valuta.

Begründung

Le piattaforme online commercializzano apparecchi elettrici ed elettronici provenienti dall’estero senza essere soggette agli obblighi di ripresa e di smaltimento previsti, invece, per i fabbricanti in Svizzera. Ciò comporta vantaggi di costo sleali e distorsioni della concorrenza.

Grazie alla modifica proposta, anche le piattaforme che promuovono attivamente la commercializzazione di tali apparecchi sono tenute ad adempiere a questi obblighi. Ne consegue uno smaltimento conforme al principio di causalità, una maggiore protezione dell’ambiente e la possibilità per gli operatori di mercato nazionali ed esteri di agire in condizioni di parità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) distingue tra i gestori di piattaforme elettroniche (art. 32asexies) e le imprese di vendita per corrispondenza in linea (art. 32abis e 32ater, cfr. RU 2024 648, l’art. 32ater non è ancora entrato in vigore). I gestori di piattaforme elettroniche facilitano la messa in commercio di prodotti attraverso una piattaforma elettronica, sulla quale venditori esteri e consumatori possono concludere un contratto e sono soggetti all’obbligo di informazione. Le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea sono imprese che commercializzano i propri prodotti attraverso una piattaforma e sono considerate soggetti che mettono in commercio prodotti. Su richiesta di un’organizzazione settoriale, la Confederazione potrà obbligare in futuro anche le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea a versare un contributo di riciclaggio anticipato (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Tuosto 24.4406). Attualmente è in corso la concretizzazione, a livello di ordinanza, delle disposizioni relative alle imprese di vendita per corrispondenza in linea e alle piattaforme elettroniche. I gestori di piattaforme elettroniche, per esempio, potrebbero essere tenuti a fornire maggiori informazioni sulle vendite effettuate. Secondo la pianificazione attuale, tali disposizioni dovrebbero essere poste in consultazione entro la fine del 2026. Le modifiche a livello di ordinanza richieste dalla mozione sono in contrasto con la LPAmb, pertanto, per poter attuare la mozione sarebbe necessario modificare la legge. L’iniziativa parlamentare Rüegger 26.410 «Assoggettare le piattaforme di commercio elettronico alla LPAmb» mira a un adeguamento della LPAmb in tal senso.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.