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Permessi di soggiorno. Obbligo per tutti i Cantoni di richiedere l'estratto del casellario giudiziale

26.3325 · Mozione · 2026-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie affinché, per il rilascio dei permessi di soggiorno, tutti i Cantoni siano obbligati a richiedere sistematicamente l’estratto del casellario giudiziale del Paese d’origine o di provenienza del richiedente, o un documento equivalente riconosciuto.

In caso di rinnovo del permesso, i Cantoni devono inoltre richiedere sistematicamente l’estratto del casellario giudiziale svizzero.

Il rilascio o il rinnovo del permesso deve essere vincolato all’esito di tali verifiche.

Il Consiglio federale definisce i dettagli d’applicazione, in particolare le categorie di reati e i criteri in presenza dei quali il permesso deve essere rifiutato, non rinnovato o revocato.

Begründung

Recenti fatti emersi in Mesolcina (GR), hanno mostrato in modo particolarmente chiaro una falla del sistema. Secondo quanto reso noto pubblicamente, almeno una persona coinvolta in una vasta operazione antimafia e residente a Roveredo aveva visto respinta in Ticino la domanda di permesso a causa di precedenti penali, mentre il permesso è poi stato concesso nei Grigioni, dove tale verifica non è stata richiesta sistematicamente.

Non si tratta di un caso isolato. Anche altri episodi recenti hanno sollevato seri interrogativi. A Crans-Montana, secondo quanto riportato dai media in relazione al rogo di Capodanno 2026, il responsabile del locale avrebbe avuto condanne in Francia. Anche questo caso mostra come la presenza di precedenti penali all’estero possa non emergere in modo adeguato al momento del rilascio o del mantenimento di autorizzazioni.

La sicurezza pubblica non può dipendere da prassi cantonali divergenti. Non è accettabile che una persona ritenuta non idonea in un Cantone possa ottenere un permesso in un altro semplicemente perché lì i controlli sono meno severi o meno completi.

Occorre quindi una regola federale chiara e uniforme. Chi chiede di soggiornare in Svizzera deve dimostrare di non avere precedenti incompatibili con l’ordine e la sicurezza pubblici, tanto nel Paese d’origine o di provenienza quanto, in caso di rinnovo, in Svizzera. L’obbligo di richiedere sistematicamente il casellario giudiziale costituisce uno strumento minimo di prevenzione, di protezione della popolazione e di credibilità dello Stato.

Spetta al Consiglio federale definire i dettagli dell'applicazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, la normativa vigente prevede che prima di rilasciare il permesso l’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza (art. 13 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Rendere questa possibilità un obbligo aumenterebbe l’onere lavorativo per il trattamento di ogni domanda, il che si ripercuoterebbe negativamente sulla durata della procedura. Il Consiglio federale ritiene più efficace permettere alle autorità competenti di decidere a discrezione in quali circostanze sia opportuno richiedere un estratto del casellario giudiziale del Paese d’origine, il che è il caso in particolare in presenza di indizi di fatti penalmente rilevanti. La situazione è diversa per le persone che possono far valere l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) o la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31). Le competenti autorità di migrazione possono, nei casi in cui lo ritengono indispensabile, richiedere allo Stato membro d’origine e ad altri Stati membri informazioni sui precedenti penali del richiedente (art. 5 Allegato I ALC e art. 5 appendice 1 Allegato K Convenzione AELS, entrambi in combinato disposto con la direttiva 64/221/CEE). Le autorità migratorie cantonali, competenti per l’applicazione dell’ALC, richiedono già sistematicamente un estratto del casellario giudiziale in caso di sospetti. Tale modo di procedere non può avere carattere sistematico, in quanto ciò violerebbe l’ALC. Una rinegoziazione dell’ALC a questo riguardo non è realistica. Prevedere un obbligo di richiedere un estratto del casellario giudiziale in occasione del rinnovo del permesso non apporterebbe alcun valore aggiunto rispetto agli obblighi di comunicazione vigenti. Le autorità di polizia e giudiziarie così come le autorità istruttorie penali devono già oggi comunicare spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione nonché tutte le sentenze di diritto civile e penale riguardanti gli stranieri (art. 97 cpv 3 lett. a e b LStrI in combinato disposto con l’art. 82 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Il rifiuto di rilasciare o prorogare un permesso presuppone un esame approfondito del singolo caso. Stabilire criteri fissi e categorie di reati che vietino il rilascio o la proroga di un permesso e comportino automaticamente una decisione di allontanamento violerebbe sia la Costituzione federale che gli impegni internazionali della Svizzera. Inoltre, le disposizioni penali sull’espulsione contengono già un elenco di atti punibili che portano all’espulsione, tranne in caso di rigore.Allo scopo di rafforzare la sicurezza e garantire lo scambio di dati e l’interoperabilità dei sistemi entro il quadro legale, il Consiglio federale si è tuttavia detto favorevole ad avviare colloqui esplorativi con l’UE in vista di un’adesione della Svizzera a ECRIS (European Criminal Records Information System) e ECRIS-TCN (Third Country Nationals and Stateless Persons). Le autorità svizzere disporrebbero in tal modo di uno strumento efficace nel quadro dei procedimenti penali. Potrebbero richiedere un estratto del casellario giudiziale anche nel settore della migrazione, tuttavia solo in presenza di particolari sospetti. Parallelamente è pure esaminato se la conclusione di un accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Italia sullo scambio di dati del casellario giudiziale sarebbe possibile, opportuna e compatibile con l’ALC. Occorre attendere i risultati di questo esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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