26.3329 · Mozione · 2026-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 89g capoverso 3 lettera c LCStr in modo tale che le imprese private che gestiscono o controllano i parcheggi a fini commerciali possano essere esplicitamente escluse dal diritto di accesso alle informazioni.
Begründung
Sempre più società tra quelle summenzionate stanno lucrando sull’emissione di multe nei parcheggi privati. Per ottenere gli indirizzi dei conducenti richiedono agli uffici cantonali della circolazione di comunicare i dati relativi ai detentori basandosi sull’articolo 89g capoverso 3 lettera c LCStr.
Nonostante la formulazione potestativa della legge, gli organi giudiziari obbligano gli uffici a fornire i dati richiesti. Una recente sentenza di principio del Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia (WBE.2024.249 del 14 gennaio 2025) lo ha confermato: gli interessi commerciali dei gestori privati di parcheggi sono sufficienti per obbligare lo Stato a divulgare i dati bloccati.
Le conseguenze per l'amministrazione sono assurde: solo l'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Argovia deve trattare ogni mese ben oltre 1000 richieste simili. Questo enorme onere burocratico richiede un impiego massiccio di personale e, in ultima analisi, deve essere sostenuto dai contribuenti.
Non è accettabile che lo Stato e i suoi organi debbano fungere da esattori involontari e gratuiti a sostegno del modello di business delle imprese privatizzando i profitti, mentre i costi e gli oneri amministrativi vengono scaricati sullo Stato.
È perciò indispensabile adeguare le basi giuridiche in modo tale che le società private di controllo dei parcheggi possano essere esplicitamente escluse dal diritto di accesso alle informazioni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In base alla normativa vigente, i Cantoni possono fornire nome e indirizzo dei possessori di veicoli purché ne sia concessa la divulgabilità. Se questa è bloccata, le autorità competenti, previo esame della singola domanda, hanno la possibilità o, nei casi abusivi, persino il dovere di negare il rilascio dei dati. Inoltre, queste richieste sono solitamente soggette a tasse per compensare i costi amministrativi. La sentenza del tribunale amministrativo cantonale citata non incide in alcun modo su queste condizioni quadro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.